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Le misure fiscali adottate dal Governo
07 settembre 19Le misure fiscali adottate dal Governo
Con il decreto-legge “Cura Italia” e il Decreto Liquidità prima, e con il successivo Decreto Rilancio, il Governo ha sospeso un’ampia gamma di versamenti di ritenute, tributi e contributi. Sono state differite le scadenze e sospesi versamenti fiscali e contributivi (per tutte le imprese di piccola dimensione e senza limiti di fatturato per le imprese operanti nei settori più colpiti); sospesa la riscossione e l’invio delle cartelle esattoriali; degli atti di accertamento e dei pagamenti dovuti per i diversi provvedimenti di sanatoria fiscale. È stato incentivato, mediante l’estensione delle detrazioni/deduzioni, il contributo del settore privato al finanziamento del contrasto dell’epidemia e delle cure sanitarie.
- Soppresse le clausole di salvaguardia in materia di IVA e accise: con il Decreto Rilancio vengono soppresse definitivamente, a partire dal 1° gennaio del 2021, le cosiddette “clausole di salvaguardia” che prevedono aumenti automatici delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto e di quelle in materia di accisa su taluni prodotti carburanti.
- Ecobonus e sismabonus al 110%: detrazione fiscale al 110% delle spese per i lavori di riqualificazione energetica e/o antisismica con possibilità di cedere il relativo credito fiscale. Si applica alle spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi di isolamento termico e altri interventi di efficientamento energetico. Fra gli interventi sono compresi anche quelli per la riduzione del rischio sismico (sismabonus) e relativi all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
- Cancellazione del saldo Irap 2019 e prima rata Irap acconto 2020: le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi, non sono tenuti al versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 né della prima rata, pari al 40 per cento, dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020. L’importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta. Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019. L’applicazione della norma è esclusa per le banche e gli altri enti e società finanziare, nonché per le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici.
Sospensione contribute e ritenute per i settori più colpiti: per gli operatori dei settori più colpiti dalla crisi sono sospesi i versamenti di contributi e ritenute per lavoratori dipendenti di marzo ed aprile. I versamenti riprendono il 16 settembre 2020, mediante rateizzazione al massimo in quattro rate mensili. I settori interessati sono: turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse. - Sospensione versamenti: sono sospesi fino al 16 settembre 2020 i versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, all’imposta sul valore aggiunto e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria, a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione e degli enti non commerciali. Tali versamenti vengono effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 ovvero al massimo in quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.
- Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi per soggetti con ricavi o compensi fino a 2 milioni e per i soggetti delle province più colpite di Bergamo, Cremona, Lodi, Piacenza dall’attuale termine del 31 maggio 2020 al 16 settembre 2020, con rateazione al massimo in quattro rate mensili a decorrere dalla medesima data del 16 settembre 2020.
- Disapplicazione della ritenuta d’acconto per professionisti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. La ritenuta dovrà essere versata entro il 16 settembre 2020, ovvero al massimo in quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.
- Sanificazione: il credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione dei luoghi di lavoro, con un tetto al beneficio di 20 mila euro, con il Decreto Rilancio passa al 60% delle spese sostenute nel 2020 per un massimo di 80.000 euro. Analogo credito di imposta viene introdotto anche per le spese relative all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero all’acquisto e all’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti.
- Premio ai lavoratori: 100 euro in più in busta paga per i lavoratori che a marzo hanno svolto la prestazione sul luogo di lavoro (quindi non in smart working), in proporzione ai giorni lavorati. Spetta ai lavoratori con reddito fino a 40 mila euro. Spetta al lavoratore dipendente qualora abbia svolto la propria prestazione lavorativa in presenza in tutti i giorni previsti dal contratto, indipendentemente se in full time o part time. Il premio non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, in quanto ha espletato l’attività lavorativa in telelavoro o in smart working, ovvero è stato assente per qualsiasi altro motivo.
- Sospensione dei termini per le attività di riscossione di Agenzia delle Entrate Riscossione: si differisce al 31 agosto il termine finale di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle di pagamento e degli altri atti di riscossione.
- Sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo: sospesa, per tutto il 2020, l’applicazione della norma secondo la quale, in caso di rimborsi fiscali, gli uffici devono avviare la procedura per la compensazione preventiva con eventuali debiti iscritti a ruolo.
- Donazioni COVID-19: la deducibilità delle donazioni effettuate dalle imprese viene estesa a quelle a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica. In parallelo, è prevista una detrazione del 30% per le donazioni effettuate dalle persone fisiche, con un limite al beneficio di 30 mila euro. Le donazioni effettuate dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali e dai soggetti titolari di reddito d’impresa aventi ad oggetto misure di solidarietà alimentare nell’ambito dell’emergenza da Covid-19 ed effettuate a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, rientrano tra le erogazioni liberali che beneficiano degli incentivi fiscali. La Protezione Civile è autorizzata ad aprire appositi conti correnti destinati a raccogliere le donazioni liberali per l’emergenza COVID-19.
- Affitti commerciali: per i locatari di immobili adibiti a negozi e botteghe viene introdotto un credito imposta pari al 60% del fitto relativo ai mesi di marzo, aprile e maggio (aprile, maggio e giugno per le strutture turistiche) a condizione che, nel mese di riferimento, vi sia stato un calo di almeno il 50% del fatturato rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. La misura si applica ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione (e agli enti non commerciali in relazione allo svolgimento delle attività istituzionali) con ricavi o compensi relativi all’anno 2019 fino a 5 milioni di Euro. La soglia non opera nel caso degli alberghi. L’agevolazione si estende anche ai contratti di leasing o di concessione e ai contratti di servizi a prestazioni complesse e di affitto d’azienda (con credito di imposta pari al 30% in ragione del fatto che il canone complessivo pagato include anche altre voci diverse dai fitti).
- Rimessione in termini e sospensione pagamenti per importi richiesti a seguito di controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni: si rimette in termini i contribuenti per i pagamenti in scadenza tra l’8 marzo e il giorno antecedente all’entrata in vigore del decreto, anche per le rateazioni in corso delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo formale (avvisi bonari). Si sospendono i versamenti da effettuare tra l’entrata in vigore del decreto e il 31 maggio. I versamenti possono essere effettuati entro il 16 settembre in unica soluzione o in quattro rate mensili a partire dal mese di settembre.
- Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta: sono prorogati al 16 settembre i termini per i versamenti delle somme dovute i cui termini di versamento scadevano tra il 9 marzo e il 21 maggio 2020, compresi i versamenti rateali
- Sospensioni dei pignoramenti sullo stipendio/pensione: fino al 31 agosto 2020 sono sospesi i pignoramenti presso terzi effettuati dall’Agente della riscossione relativi a stipendi, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.
- Proroga del periodo di sospensione dei versamenti derivanti dai carichi affidati all’agente della riscossione:Si differisce dal 31 maggio al 31 agosto il termine finale della sospensione dei versamenti dei carichi affidati all’agente della riscossione. I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione. La decadenza dai piani di rateizzazione già in essere o che verranno concessi per richieste presentate fino al 31 agosto 2020, si determina in caso di mancato pagamento di dieci rate anziché cinque.
- Processo tributario telematico: per agevolare la digitalizzazione anche degli atti giudiziari la cui controversia è stata avviata dalle parti con modalità cartacee, gli enti impositori, gli agenti della riscossione e le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, sono tenute a notificare e depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con le modalità telematiche.
- Slittato dal 31 marzo al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti di imposta devono trasmettere la certificazione unica.
- Il 31 marzo 2020 è la scadenza entro cui gli enti terzi (fra cui banche, assicurazioni, enti previdenziali e amministratori di condominio) hanno dovuto inviare i dati utili per la dichiarazione dei redditi precompilata.
- Prorogata al 5 maggio 2020 la data in cui la dichiarazione precompilata è stata resa disponibile per i contribuenti sul portale dell’Agenzia delle Entrate.
- Spostata dal 23 luglio al 30 settembre 2020 la scadenza per l’invio del 730 precompilato.
- Rinvio al 1° gennaio 2021 della precompilata IVA: conseguenza della proroga per la trasmissione telematica dei corrispettivi.
- Distribuzione dividendi a società semplici: si modifica la disciplina in materia di utili distribuiti a società semplici, ricomprendendo tali dividendi nell’ambito di applicazione della disciplina gli utili di fonte estera, con esclusione di quelli provenienti da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati, chiarendo le modalità di applicazione della ritenuta e dell’imposta sostitutiva previste per la quota riferibile a soci persone fisiche della medesima società, disciplinando il regime fiscale degli utili percepiti dalla società semplice per la quota riferibile ai soci enti non commerciali e ai soci non residenti della società semplice ed introducendo un regime transitorio per gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 la cui distribuzione è deliberata entro il 31 dicembre 2022, applicando in questo caso il regime fiscale previgente alle modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2018, che aveva equiparato il trattamento impositivo dei dividendi percepiti da persone fisiche in possesso di partecipazioni qualificate e non, prevedendo in via generalizzata la ritenuta a titolo di imposta del 26%.
- Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole. Si neutralizzano gli effetti fiscali delle cessioni di farmaci nell’ambito di programmi ad uso compassionevole (ancora in fase di sperimentazione), equiparando ai fini IVA la cessione di detti farmaci alla loro distruzione ed escludendo la concorrenza del loro valore normale alla formazione dei ricavi ai fini delle imposte dirette.
- Semplificazioni per versamento dell’imposta di bollo su fatture elettroniche: nel caso in cui l’ammontare dell’imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia di importo inferiore a 250 euro (ma l’importo complessivo dell’imposta dovuta per il primo e secondo trimestre è superiore a 250 euro), il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno. Se, considerando anche l’imposta dovuta per le fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno, l’importo complessivo da versare resta inferiore a 250 euro, il versamento dell’imposta; relativa al primo e secondo trimestre dell’anno può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell’anno di riferimento.
- Rinvio al 1° gennaio 2021 della procedura di liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche: viene rinviata al 1° gennaio 2021 l’applicazione della procedura di integrazione da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta.
- Sospensione Plastic e Sugar Tax: viene spostata l’entrata in vigore delle due imposte al 1° gennaio 2021.
- Acconto accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica: riduzione delle rate di acconto mensili dell’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica, versate nella misura del 90 per cento di quelle calcolate sulla base dei consumi dell’anno precedente.
- Proroga di termini in materia di misure anti-frode accise :proroga entrata in vigore disposizioni antifrode per gli operatori di minori dimensioni introdotte con il DL fiscale del 2019.
- Rimessione in termini per i versamenti in materia di accisa: i pagamenti dell’accisa dovuta sui prodotti energetici immessi in consumo nel mese di marzo 2020 sono considerati regolari se effettuati entro la data del 25 maggio 2020.
- Disposizioni in materia di pagamenti dell’accisa sui prodotti energetici: per i soli mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2020, i soggetti obbligati al pagamento del tributo possono effettuare entro le previste scadenze e e a titolo di acconto i pagamenti nella misura dell’80% delle somme dovute. La restante parte sarà versata cumulativamente entro il 16 novembre 2020.
- Proroga della pagamento dei diritti doganali: È prorogato di 60 giorni il pagamento dei diritti doganali in scadenza tra il 1° Maggio ed il 31 luglio 2020.
- Rateizzazione del debito di accisa: Possibilità di rateizzazione del debito di accisa per il titolare del deposito fiscale di prodotti energetici e alcolici.
- Proroga in materia di tabacchi: la scadenza del pagamento delle imposte (accisa e IVA sui prodotti da fumo e sui tabacchi da inalazione senza combustione e imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione) dovute per i mesi di aprile e Maggio può essere prorogata al 31 ottobre 2020.
- Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri: rinviato dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021 il regime transitorio per la memorizzazione dei corrispettivi per i soggetti con volume d’affari fino a 400.000 euro.
- Rinvio al 1° gennaio 2021 della lotteria degli scontrini: conseguenza della proroga per la trasmissione telematica dei corrispettivi.
- Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione: sancita, con una disposizione di natura interpretativa, la cumulabilità in ogni caso della sospensione dei termini processuali con la sospensione del termine di impugnazione per 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, prevista dalla procedura di accertamento con adesione.
- Proroga dei certificati di regolarità fiscale (DURF) emessi nel mese di febbraio 2020 – I certificati di regolarità fiscale emessi entro il 29 febbraio 2020, conservano la loro validità fino al 30 giugno 2020. La proroga riguarda i certificati che consentono a imprese e committenti di non applicare il meccanismo di controlli sulle ritenute istituito dal Dl 124/2019.
- Proroga termini agevolazioni prima casa: i termini concernenti l’agevolazione prima casa sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, al fine di non far decadere dal beneficio. In particolare la sospensione riguarda il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa, entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione; il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l’immobile acquistato con i benefici prima casa deve procedere all’acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale; il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso.
- Assistenza fiscale a distanza: per l’assistenza fiscale di quest’anno i contribuenti possono inviare in via telematica ai CAF e ai professionisti abilitati la copia per immagine della delega all’accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità. In caso di necessità, in luogo della sottoscrizione della delega, il contribuente può fornire al CAF o al professionista abilitato un’apposita autorizzazione tramite strumenti elettronici volti ad assicurarne la provenienza.
- Cedibilità/sconto detrazioni e crediti di imposta: per gli anni 2020 e 2021, i soggetti che sostengono determinate spese detraibili (recupero del patrimonio edilizio effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale, o sulle singole unità immobiliari residenziali, efficienza energetica; adozione di misure antisismiche; recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti; installazione di impianti fotovoltaici; installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici) possono optare, in luogo della detrazione per uno sconto fino ad un massimo del corrispettivo dovuto. In alternativa, il soggetto che ha sostenuto la spesa detraibile può trasformarla in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti. Fino al 31 dicembre 2021, anche i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta introdotti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 (fitti, sanificazione, adeguamento degli ambienti di lavoro) possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, i quali possono utilizzare il credito ceduto anche in compensazione.
- Azzeramento quote fisse delle bollette energetiche: per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) dispone in favore delle attività produttive e commerciali, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”.
- Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA): per i periodi di imposta 2020 e 2021 la normativa in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) viene modificata per tenere conto degli effetti correlati all’emergenza sanitaria. Vengono quindi spostati i termini per l’approvazione degli ISA e per la loro eventuale integrazione, rispettivamente, al 31 marzo e al 30 aprile dell’anno successivo a quello di applicazione. Per il periodo d’imposta 2018, l’Amministrazione finanziaria terrà conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall’applicazione degli indici per il successivo periodo d’imposta 2019. Analogamente, per il periodo di imposta 2020, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli ISA per i precedenti periodi d’imposta 2018 e 2019.
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