L’affrancamento del valore delle partecipazioni
13 aprile 22L’affrancamento del valore delle partecipazioni
Se in questo periodo senti parlare della rivalutazione di partecipazioni societarie è perché il 1 marzo 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’articolo 29 del D.L. 17/2022 (conosciuto anche come “Decreto Energia”) che tra le tante proroghe ha incluso quella della possibilità di rivalutare partecipazioni non quotate possedute al 1° gennaio 2022 da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali.
Il tutto al fine di ridurre la tassazione sulla futura cessione delle quote stesse.
Conviene approfittarne nel 2022? Sì, e ora vediamo insieme perché.
La rideterminazione del costo o valore di acquisto potrà essere eseguita mediante l’affrancamento (in tutto o in parte) delle plusvalenze rientranti tra i redditi diversi (ai sensi dell’art.67 del T.U.I.R.).
Il versamento di un’imposta sostitutiva pari al 14% del valore risultante da una perizia di stima delle quote redatta da un dottore commercialista o esperto contabile e giurata da un notaio.
In assenza di affrancamento la tassazione ordinaria sulla cessione di partecipazioni prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva pari al 26% determinata sulla plusvalenza finanziaria realizzata sulla cessione della partecipazione.
Ecco quindi il primo vantaggio: se si ha intenzione di cedere nei prossimi anni una quota societaria il risparmio fiscale è evidente.
Come si effettua la rivalutazione di partecipazioni?
La norma attuale prevede che, entro il 15 giugno 2022, i soggetti interessati debbano:
1. Ottenere da un professionista abilitato una perizia di stima asseverata del valore della partecipazione.
2. Procedere al versamento dell’imposta sostitutiva per l’intero ammontare, oppure limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.
Se in passato la quota era già stata rivalutata, e nel frattempo il suo valore è ulteriormente incrementato, è consentito effettuare una nuova rideterminazione del costo di acquisto/valore per terreni e partecipazioni a condizione che:
1. Si disponga di una nuova perizia di stima asseverata entro il 15 giugno 2022
2. Si calcoli l’imposta sostitutiva sul nuovo valore al 1° gennaio 2022.
In tale circostanza, l’imposta sostitutiva già versata potrà alternativamente essere scomputata dalla nuova imposta sostitutiva dovuta, oppure chiesta in rimborso.
La scelta di rivalutare il costo delle partecipazioni non quotate e dei terreni. In base alle nuove norme, deve essere valutata nella prospettiva di un possibile risparmio di imposta all’atto di una successiva cessione delle quote. Va anche specificato un altro dettaglio importante: la possibilità di effettuare la rivalutazione potrebbe non essere più prorogata per il 2023, oppure ancora potrebbe essere prorogata ma con il versamento di un’imposta sostitutiva più elevata del 14% (rendendo di fatto meno conveniente il ricorso alla rivalutazione).
Riassumendo:
- L’operazione di rivalutazione risulta conveniente quando il valore dell’imposta sostitutiva del 14% (calcolata sul valore di perizia) è inferiore al valore dell’imposta sostitutiva pari al 26% determinata sulla plusvalenza finanziaria realizzata dalla cessione della partecipazione in assenza di affrancamento.
- Non è detto che per il 2023 la possibilità di rivalutare le partecipazioni a queste condizioni sia nuovamente prorogata
- L’operazione di rivalutazione è una tantum non ha limiti temporali di validità: è quindi perpetua.
Se hai in previsione riorganizzazioni societarie che comportino cessioni e/o conferimenti di quote societarie e/o d’azienda, il momento giusto per la rivalutazione è adesso: