Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa – Parte 4

  • Cenni sulla nuova procedura della composizione negoziata quale passaggio obbligato per il tentativo di risanamento dell’impresa in crisi;
  • Gli adempimenti preliminari alla richiesta di composizione negoziata:

4.2. a) – Il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento

4.2.b) – La check-list particolareggiata per la redazione del piano di risanamento e per l’analisi della sua coerenza;

4.1 Cenni sulla nuova procedura della composizione negoziata quale passaggio obbligato per il tentativo di risanamento dell’impresa in crisi;

La composizione negoziata, inizialmente introdotta dal DL 118/2021, è stata inserita nel Titolo II del nuovo Codice sostituendo integralmente l’originaria composizione assistita davanti agli OCRI.
Finalità del nuovo percorso negoziato è quello di fornire alle imprese in difficoltà nuovi strumenti per prevenire l’insorgenza di situazioni di crisi o per affrontare e risolvere tutte quelle situazioni di squilibrio economico-patrimoniale che, pur rivelando l’esistenza di una crisi, appaiono reversibili.
L’ambito soggettivo è limitato alla categoria degli imprenditori (individuali e società di ogni tipo); non riguarda le figure dei professionisti e dei consumatori, per i quali restano percorribili esclusivamente gli istituti del sovraindebitamento.
Si premette che la composizione negoziata non costituisce una procedura concorsuale e ne rappresenta conferma la libertà dell’imprenditore di continuare la gestione della propria azienda con piena libertà di effettuare pagamenti e la mancanza di uno spossessamento del debitore, come avviene ad esempio nella liquidazione giudiziale.

Ma in che cosa consiste l’istituto della Composizione Negoziata previsto dal Codice della Crisi ?

In buona sostanza, l’impresa che rilevi elementi che la inducano a ritenere di essere in crisi o prossima ad essa, può richiedere, attraverso una piattaforma telematica (vedi succ. punto 4.2) la nomina di un esperto indipendente, che verrà scelto da una apposita commissione tra soggetti formati ad hoc ed iscritti in un apposito elenco tenuto presso la Camera di commercio.

La procedura si sostanzia in trattative tra l’imprenditore e le parti (creditori) che hanno interesse al suo risanamento, coordinate dall’esperto, terzo ed indipendente.

Risulta evidente che la procedura è improntata dalla figura e dal ruolo dell’esperto, che costituisce una figura professionale indipendente, imparziale ed equidistante dall’imprenditore e dai propri creditori, che ha il compito di facilitare le trattative e stimolare gli accordi, coadiuvando le parti; non ha lo scopo e la funzione di sostituire l’imprenditore nel dialogo con i propri fornitori, ma serve a dare credibilità alla posizione dell’impresa ed a rassicurare i creditori e le altre parti interessate, rimuovendo la naturale diffidenza dei creditori rispetto alle richieste del debitore.
Assume grande rilevanza il fatto che l’esperto disponga di un protocollo per lo svolgimento della propria attività: lo stesso prevede che l’esperto debba individuare le parti maggiormente interessate al risanamento dell’impresa per un loro efficace coinvolgimento nelle trattative strategiche rispetto al percorso di risanamento.
Il protocollo fornisce anche indicazioni operative sulla disamina del piani di risanamento (vedi succ. par. 4.2.b)) e sulla conduzione delle trattative.

La richiesta di aderire alla procedura di composizione negoziata, oltre ad essere un obbligo previsto per le imprese in crisi dalla vigente normativa, comporta una serie di innegabili vantaggi per la stessa impresa, tra cui:

  • la possibilità per l’impresa di attingere a nuovi finanziamenti esterni, in quanto ad essi è riconosciuta la prededuzione;
  • la possibilità da parte dell’impresa di ricevere finanziamenti infragruppo (o da soci) ottenendo l’esclusione della loro postergazione in deroga alla normativa civilistica;
  • la possibilità di cedere rami d’azienda o addirittura l’intera azienda, grazie alla deroga, in seguito ad autorizzazione del Tribunale, della responsabilità solidale in capo all’acquirente prevista per i debiti dell’azienda ceduta dall’art. 2560 c.c.;
  • la rateazione del debito fiscale, a prescindere dalla presenza o meno di un avviso bonario o di un’iscrizione a ruolo;
  • il ricorso alla transazione su debiti fiscali e contributivi;
  • l’ottenimento di misure protettive in via selettiva solo nei confronti di alcuni fornitori, presumibilmente quelli che avrebbero interesse a pregiudicare il successo dell’operazione di risanamento.

Se le trattative avessero esito positivo, l’impresa tornerebbe in bonis.

Qualora l’esito delle trattative con i creditori dell’impresa fosse negativo, sarebbe inevitabile il ricorso ad una procedura concorsuale. Le attività svolte nell’ambito della composizione negoziata potranno comunque essere utilmente impiegate nella successiva proposizione ad esempio di un concordato preventivo in continuità, resa più celere e solida grazie alla documentazione (in primo luogo il piano di cui al succ. par. 4.2.b)) predisposta per la composizione negoziata.
Si segnala infine che tra gli esiti della composizione negoziata, a condizione che le trattative si siano svolte in buona fede e non abbiano avuto successo, vi è anche il concordato semplificato, una procedura liquidatoria accelerata, volta a rimettere in circolazione le risorse il prima possibile.

Un altro sbocco ella composizione negoziata (sempre nel caso di fallimento delle trattative con i creditori) è il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione.

4.2 Gli adempimenti preliminari alla richiesta di composizione negoziata

Abbiamo in più occasioni argomentato che la tempestività del risanamento dell’impresa dipende in primo luogo dalla volontà dell’imprenditore di affrontarla; egli è il primo a percepire lo stato di difficoltà della gestione aziendale sulla base di elementi oggettivi, quali ad esempio il calo degli ordini, se esso assume carattere strutturale, oppure il momento in cui la flessione delle risorse finanziarie diventa critica.
L’imprenditore che si accorge di essere in una situazione che farebbe presumere una crisi ha l’opportunità/dovere di verificare se la stessa sia reversibile e se un piano di risanamento della sua azienda fosse praticabile.
Per tali funzioni può utilizzare la “Piattaforma” un portale internet affidata a Unioncamere sotto la vigilanza dei Ministeri competenti che rende disponibile due aree principali: una pubblica e una riservata ad utenti autorizzati (con diversi livelli di accesso).
La parte riservata contiene le funzionalità che consentono la presentazione delle istanze per la composizione negoziata e la gestione del successivo iter.
La parte pubblica contiene gli elementi informativi per l’accesso alla composizione negoziata, tra cui:

  • il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento;
  • la lista di controllo particolareggiata per la redazione del piano di risanamento.

Tratteremo brevemente di seguito questi due strumenti preliminari alla domanda di composizione negoziata.

4.2 a) Il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento

Il test di praticabilità (All. 1) è volto a consentire, sia all’imprenditore che all’esperto, una valutazione preliminare del percorso necessario per risanare l’azienda, attraverso il rapporto tra l’entità del debito che deve essere ristrutturato e quella dei flussi finanziari liberi che possono essere posti annualmente al suo servizio, comprendendo, se sussista l’esigenza, di rafforzare tali flussi attraverso l’adozione di iniziative in discontinuità rispetto al passato (ad es. immissione di denaro nelle casse sociali, richiesta finanziamenti, ecc)
Il debito da considerare è la somma di quello scaduto e quello che scaturirà per effetto del presumibile andamento della gestione (tendenzialmente nei successivi due anni); i flussi a copertura sono anch’essi desunti dall’andamento corrente tenendo conto dell’esito di iniziative industriali in corso di attuazione.
La logica sottostante al rapporto debito/flussi è quella del tempo occorrente per rientrare del debito: maggiore è il rapporto, più arduo è il risanamento.
Quando il risultato del rapporto tra debito e flussi al suo servizio è particolarmente elevato, la continuità aziendale presenterebbe maggiori rischi di insuccesso e nei casi più gravi potrebbe essere perseguita solo in via indiretta attraverso la cessione dell’azienda.

4.2. b) La check-list particolareggiata per la redazione del piano di risanamento e per l’analisi della sua coerenza;

Il risanamento richiede che l’imprenditore disponga di un piano d’impresa, correttamente redatto e funzionale allo scopo. La normativa ne sottolinea l’esigenza sia dal momento in cui decida di intraprendere il percorso di risanamento, e comunque nel corso della procedura di composizione negoziata, al fine di individuare le proposte da formulare alle parti interessate e la soluzione ideale per il superamento della crisi.
La Piattaforma fornisce una check-list (All. 2) utile per la redazione del piano.
L’esigenza di una check-list discende dal fatto che il piano non è tanto un insieme di tabelle e numeri, ma è innanzitutto un processo, che partendo dallo stato dell’impresa e dalla comprensione delle difficoltà percepite dall’imprenditore, lo conduce ad individuarne le cause e le iniziative necessarie per rimuoverle.
La vera essenza del piano è l’indicazione di cosa si intende fare nella conduzione dell’impresa, del perché e del come si intende farlo. La conversione di tali indirizzi in stime quantitative viene solo dopo la definizione della fondamentale parte programmatica del piano.
Le tappe del percorso di redazione del piano, chiaramente definite nella check-list, sono cinque:

1) l’autovalutazione della sussistenza dei necessari requisiti di organizzazione interna;

2) la rilevazione della situazione in essere;

3) l’individuazione delle strategie di intervento atte a rimuovere le cause della crisi;

4) la proiezione dei dati finanziari e la misurazione dei flussi che possono essere destinati al servizio del debito;

5) il risanamento dell’esposizione debitoria.

Elemento imprescindibile è costituito dal fatto che il piano di risanamento deve essere fondato su intenzioni strategiche chiare e razionali, condivisibili da parte dell’esperto, e coerenti con la situazione di fatto dell’impresa e del contesto in cui opera.
Si precisa infine che il processo del piano non si esaurisce con la sua redazione. Occorrerà infatti condurre periodicamente il monitoraggio della sua implementazione e la valutazione degli scostamenti. Dal monitoraggio derivano gli affinamenti necessari: per tale motivo il piano, da elemento funzionale per il risanamento dell’impresa, diventa strumento di governance aziendale.

In pratica, da una esigenza si trasforma in un’opportunità per l’imprenditore.

Scarica SEZIONE I – TEST PRATICO

Scarica SEZIONE II – CHECK LIST

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