Adeguati assetti societari per la prevenzione della Crisi
18 settembre 23Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDEC) ha reso pubblico, lo scorso 7 luglio, un documento avente ad oggetto: “Assetti organizzativi e contabili: profili civilistici ed aziendalistici”.
È infatti ormai noto che ai sensi dell’art. 2086 del Codice Civile (in vigore dal 15 luglio 2022) l’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale.
L’argomento è stato a più riprese trattato dallo Studio Folicaldi nel corso di vari interventi (tra cui un webinar) liberamente consultabili sul sito web (qui per tutti gli approfondimenti).
In questa sede si ritiene doveroso evidenziare e ricordare i seguenti aspetti, per le importanti conseguenze che ricadono in caso di inadempimento:
- Cosa si intende per “istituire adeguati assetti” ?
- Quali sono gli strumenti per la prevenzione dello stato di crisi ?
- Quali sono le conseguenze in capo agli amministratori in caso di assetti inadeguati ?
- Qual è il ruolo del professionista ?
Di seguito le nostre risposte:
Cosa si intende per “istituire adeguati assetti“ ?
- Significa tracciare (e dare atto di averlo fatto) una procedura per l’adozione degli strumenti per la prevenzione di un possibile stato di crisi aziendale, con l’indicazione delle tempistiche periodiche di verifica degli stessi e dei soggetti preposti alla procedura. Si ritiene opportuno dare atto dell’adozione degli adeguati assetti in un verbale di Consiglio di Amministrazione.
Quali sono gli strumenti per la prevenzione dello stato di crisi ?
- – Il budget economico annuale, da monitorare con periodicità variabile a seconda delle dimensioni dell’impresa (per imprese mediamente strutturate si consiglia una verifica trimestrale);
– Il budget finanziario previsionale con orizzonte temporale di 12 mesi;
– Per le SRL di maggiori dimensioni si consiglia l’approvazione di un bilancio semestrale (obbligatorio per le SPA) con un’analisi dell’andamento della gestione mediante il monitoraggio dei principali indici di analisi finanziaria;
– È inoltre opportuno per tutti la verifica periodica degli “indici di allerta”, la cui esistenza legittimerebbe l’attenzione da parte degli Enti pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, della Riscossione, Inps, Inail) circa l’esistenza di un potenziale stato di crisi aziendale.
- – Il budget economico annuale, da monitorare con periodicità variabile a seconda delle dimensioni dell’impresa (per imprese mediamente strutturate si consiglia una verifica trimestrale);
Quali sono le conseguenze in capo agli amministratori di assetti non adeguati ?
- La mancata adozione degli adeguati assetti o l’adozione di assetti non adeguati alla prevenzione dello stato di crisi aziendale viene considerata dalla giurisprudenza sempre più prevalente una grave irregolarità nell’operato dell’ Organo amministrativo, equiparabile alla mala gestio ed esponendo gli amministratori alle seguenti pesanti conseguenze:
– Revoca da parte del Tribunale in caso di denuncia da parte di creditori, con conseguente nomina di un amministratore giudiziario;
– Rischio di un risarcimento danni personale, a seguito di un azione di responsabilità esperita da chiunque dimostri di aver subito pregiudizi dalla “cattiva gestione” aziendale.
- La mancata adozione degli adeguati assetti o l’adozione di assetti non adeguati alla prevenzione dello stato di crisi aziendale viene considerata dalla giurisprudenza sempre più prevalente una grave irregolarità nell’operato dell’ Organo amministrativo, equiparabile alla mala gestio ed esponendo gli amministratori alle seguenti pesanti conseguenze:
Qual’è il ruolo del professionista?
- Da quanto sinteticamente esposto, emerge l’assoluta necessità della predisposizione di assetti amministrativi, organizzativi e contabili, adeguati, secondo le dimensioni aziendali, a prevenire sintomi di crisi e di mancanza di continuità aziendale.
È altresì evidente che non tutte le società abbiano la capacità di reperire all’interno del loro organigramma figure amministrative in grado di introdurre un tale sistema di programmazione e di controllo.
- Da quanto sinteticamente esposto, emerge l’assoluta necessità della predisposizione di assetti amministrativi, organizzativi e contabili, adeguati, secondo le dimensioni aziendali, a prevenire sintomi di crisi e di mancanza di continuità aziendale.
È di conseguenza evidente l’importanza della figura del Commercialista nella veste di consulente aziendale che coadiuva l’imprenditore nel valutare l’andamento della gestione mediante l’adozione degli strumenti di programmazione e il loro utilizzo ciclico e periodico per il monitoraggio continuo della stessa, interagendo con l’Organo amministrativo nel suggerire eventuali correttivi di riequilibrio gestionale.
Come diciamo spesso: il Commercialista non dovrebbe essere “solo” un contabile, ma un professionista capace di fornire consulenze preziose nei diversi momenti di vita di un’azienda.
Se ritenete che la vostra azienda non sia fornita degli assetti adeguati per la prevenzione della crisi, il nostro Studio è a vostra disposizione per affiancarvi nell’istituzione degli assetti previsti dalla normativa.
Attendiamo un Vostro riscontro in merito.
Cordiali saluti