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I vantaggi della gestione ottimale del passaggio generazionale in un’azienda

I vantaggi della gestione ottimale del passaggio generazionale in un’azienda

Il passaggio generazionale nelle aziende non avviene per tutti allo stesso modo.

C’è chi lo pianifica per tempo, chi lo teme e lo rimanda in continuazione e chi, purtroppo, nasconde la testa sotto la sabbia finché non diventa troppo tardi. Con la conseguenza di lasciare spesso in eredità un’impresa a soggetti non all’altezza o in disaccordo tra loro.

Vediamo insieme perché è importante pianificare per tempo il passaggio generazionale e come gestirlo al meglio.

L’azienda, un valore di tutti

Iniziamo con una premessa: l’azienda è proprietà di uno o più privati ma è giustamente considerata dalla legislazione un bene di valore collettivo per la sua capacità di dare beneficio economico a tutto il territorio (e al Paese in generale) attraverso la produzione gli investimenti, gli stipendi e la creazione di ricchezza.

In pratica tutte le aziende sono detenute da persone fisiche – e questo vale anche per i grandi gruppi societari: da ciò deriva la necessità di gestire il passaggio generazionale. 

Ma come è regolato il passaggio generazionale ai termini di legge?

Passaggio generazionale, cosa dice la normativa

La vigente normativa italiana vieta di disporre dei propri beni in vita. È vero, esiste il testamento olografo – attualmente uno dei mezzi più utilizzati – ma ovviamente produce effetti solo alla morte dell’imprenditore. 

Ci sono però dei mezzi per il passaggio generazionale aziendale in vita, mezzi che danno due tipi di vantaggi:

  1. Facoltà di disporre dei propri beni – Con il passaggio è l’imprenditore e non lo Stato a decidere chi sarà a possedere e a guidare la sua azienda. Non disporre dei propri beni potrebbe portare grossi problemi all’impresa a livello di tenuta, soprattutto in presenza di co-eredi non concordi nelle decisioni.
  2. Possibilità di anticipare gli effetti del subentro – Il passaggio generazionale è un processo graduale – o almeno dovrebbe esserlo – perciò prima si inizia e meglio è. Il successore deve avere il tempo di acquisire il know-how aziendale per fare sì che il cambio ai vertici sia meno traumatico possibile per i dipendenti e per l’impresa nella sua totalità. Pensiamo solo ai rapporti con i fornitori, i clienti, le banche… basterebbe considerare questi fattori per decidere di mettersi al sicuro il prima possibile!

Un modo per gestire il passaggio generazionale sfruttando i predetti vantaggi è senz’altro il Patto di Famiglia, una formula disciplinata dall’articolo 768-bis del Codice Civile (inserito nella legge del 14 febbraio 2006), che recita: 

“È patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti”. 

Si tratta, insomma, di un contratto con cui l’imprenditore trasferisce in tutto o in parte l’azienda/le partecipazioni societarie di controllo a uno o più discendenti con effetto immediato. 

Percorrere questa via porta a tre vantaggi:

  1. Assicurare il passaggio generazionale senza pregiudizio per gli eredi non assegnatari. Infatti, gli eredi che non riceveranno l’azienda o quote di essa verranno liquidati con altri beni nel rispetto delle quote spettanti per legge. Questo, in termini umani e non puramente economici, vuol dire anche lasciare il giusto a tutti gli eredi, impedendo (perlomeno si spera) litigi e dissidi in famiglia.
  2. Garantire sicurezza al passaggio generazionale evitando gli istituti della collazione e della riduzione. Il Patto di Famiglia mette tutto in ordine prima e fa da pietra tombale a ogni successivo tentativo di rivendicazione.
  3. Accedere a un vantaggio fiscale.

E con il vantaggio n.3 siamo arrivati al punto cruciale: con il Patto di Famiglia se gli eredi si impegnano a mantenere l’azienda per almeno 5 anni dalla firma, la legge prevede una complete esenzione ai sensi dell’art. 3 co. 4- ter del DLgs. 346/90 (testo unico delle successioni).

Intervento sul tema a cura del dottor Marco Folicaldi in collaborazione con il notaio Alessandro Del Corno.  

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