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DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34

DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13;
VISTO il decreto- legge 17 marzo 2020, n.18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
VISTO il decreto- legge 8 aprile 2020, n. 23;
VISTO il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30;
CONSIDERATA la straordinaria necessita’ ed urgenza di stabilire misure in materia sanitaria, di sostegno alle imprese, al lavoro ed all’economia, in materia di politiche sociali nonche’ misure finanziarie, fiscali e di sostegno a diversi settori in connessione all’emergenza epidemiologica da Covid-19;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 2020;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana

Il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale

1. Per l’anno 2020, al fine di rafforzare l’offerta sanitaria e sociosanitaria territoriale, necessaria a fronteggiare l’emergenza
epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2 soprattutto in una fase di progressivo allentamento delle misure di distanziamento sociale, con l’obiettivo di implementare e rafforzare un solido sistema di accertamento diagnostico, monitoraggio e sorveglianza della circolazione di SARS-CoV-2, dei casi confermati e dei loro contatti al fine di intercettare tempestivamente eventuali focolai di trasmissione del virus, oltre ad assicurare una presa in carico precoce dei pazienti contagiati, dei pazienti in isolamento domiciliare obbligatorio, dimessi o paucisintomatici non ricoverati e dei pazienti in isolamento fiduciario, le regioni e le province autonome adottano piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale.
I piani di assistenza territoriale contengono specifiche misure di identificazione e gestione dei contatti, di organizzazione dell’attivita’ di sorveglianza attiva effettuata a cura dei Dipartimenti di Prevenzione in collaborazione con i medici
di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici di continuita’ assistenziale nonche’ con le Unita’ speciali di
continuita’ assistenziale, indirizzate a un monitoraggio costante e a un tracciamento precoce dei casi e dei contatti, al fine della
relativa identificazione, dell’isolamento e del trattamento.
I predetti piani sono recepiti nei programmi operativi richiamati dall’articolo 18, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e sono monitorati congiuntamente a fini esclusivamente conoscitivi dal Ministero della salute e dal Ministero dell’economia e delle finanze in sede di monitoraggio dei citati programmi operativi.
Le regioni e le province autonome organizzano inoltre le attivita’ di sorveglianza attiva e di monitoraggio presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture residenziali, anche garantendo la collaborazione e la consulenza di medici specialisti in relazione alle esigenze di salute delle persone assistite, con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Qualora, per le esigenze di cui al comma 1, occorra disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse alla gestione dell’isolamento contagiati da SARS-CoV-2, fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, comma 7, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le regioni e le province autonome possono stipulare contratti di locazione di strutture alberghiere
ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneita’, con effetti fino al 31 dicembre 2020.
3. Le aziende sanitarie, tramite i distretti, provvedono ad implementare le attivita’ di assistenza domiciliare integrata o equivalenti, per i pazienti in isolamento anche ospitati presso le strutture individuate ai sensi del comma 2, garantendo adeguato supporto sanitario per il monitoraggio e l’assistenza dei pazienti, nonche’ il supporto per le attivita’ logistiche di ristorazione e di
erogazione dei servizi essenziali, con effetti fino al 31 dicembre 2020.
4. Le regioni e le province autonome, per garantire il massimo livello di assistenza compatibile con le esigenze di sanita’ pubblica
e di sicurezza delle cure in favore dei soggetti contagiati identificati attraverso le attivita’ di monitoraggio del rischio
sanitario, nonche’ di tutte le persone fragili la cui condizione risulta aggravata dall’emergenza in corso, incrementano e indirizzano le azioni terapeutiche e assistenziali a livello domiciliare, sia con l’obiettivo di assicurare le accresciute attivita’ di monitoraggio e assistenza connesse all’emergenza epidemiologica, sia per rafforzare i servizi di assistenza domiciliare integrata per i pazienti in isolamento domiciliare o quarantenati nonche’ per i soggetti cronici, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, e in generale per le situazioni di fragilita’ tutelate ai sensi del Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 65 del 18.03.2017 – S.O. n. 15. A tal fine, nel rispetto dell’autonomia regionale in materia di organizzazione dei servizi domiciliari, le regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa del personale nei limiti indicati al comma 10.
5. Al fine di rafforzare i servizi infermieristici, con l’introduzione altresi’ dell’infermiere di famiglia o di comunita’, per potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti infettati da SARS-CoV-2 identificati COVID-19, anche supportando le Unita’ speciali di continuita’ assistenziale e i servizi offerti dalle cure primarie, nonche’ di tutti i soggetti di cui al comma 4, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in deroga all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono, in relazione ai modelli organizzativi regionali, utilizzare forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, con infermieri che non si trovino in costanza di rapporto di
lavoro subordinato con strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate, in numero non superiore a otto
unita’ infermieristiche ogni 50.000 abitanti. Per le attivita’ assistenziali svolte e’ riconosciuto agli infermieri un compenso lordo di 30 euro ad ora, inclusivo degli oneri riflessi, per un monte ore settimanale massimo di 35 ore. Per le medesime finalita’, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, possono procedere al reclutamento di infermieri in numero non superiore ad 8 unita’ ogni 50.000 abitanti, attraverso assunzioni a tempo indeterminato e comunque nei limiti di cui al comma 10.
6. Al fine di garantire una piu’ ampia funzionalita’ delle Unita’ speciali di continuita’ assistenziale di cui all’articolo 4-bis del
decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e’ autorizzata per l’anno 2020
l’ulteriore spesa di 61 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l’anno 2020.
Per la funzionalita’ delle Unita’ speciali di continuita’ assistenziale di cui al periodo precedente e’ consentito anche ai medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni di far parte delle stesse. In considerazione
del ruolo attribuito alle predette Unita’ speciali di continuita’ assistenziali, ogni Unita’ e’ tenuta a redigere apposita rendicontazione trimestrale dell’attivita’ all’ente sanitario di competenza che la trasmette alla regione di appartenenza. Il
Ministero della salute e il Ministero dell’economia e finanze, in sede di monitoraggio dei Piani di cui al comma 1, possono richiedere le relative relazioni.
7. Ai fini della valutazione multidimensionale dei bisogni dei pazienti e dell’integrazione con i servizi sociali e socio sanitari
territoriali, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a supporto delle Unita’ speciali di continuita’ assistenziale di cui
all’articolo 4-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono
conferire, in deroga all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a professionisti del profilo di assistente sociale, regolarmente iscritti all’albo professionale, in numero non superiore ad un assistente sociale ogni due Unita’ per un monte ore settimanale massimo di 24 ore. Per le attivita’ svolte e’ riconosciuto agli assistenti sociali un compenso lordo orario di 30 euro, inclusivo degli oneri riflessi.
8. Per garantire il coordinamento delle attivita’ sanitarie e sociosanitarie territoriali, cosi’ come implementate nei piani
regionali, le regioni e le province autonome provvedono all’attivazione di centrali operative regionali, che svolgano le
funzioni in raccordo con tutti i servizi e con il sistema di emergenza-urgenza, anche mediante strumenti informativi e di
telemedicina.
9. Per la presa in carico precoce dei pazienti affetti da COVID-19 e per garantire il massimo livello di assistenza ai pazienti fragili,
la cui condizione risulta aggravata dall’emergenza in corso, il fondo di cui all’articolo 46 dell’Accordo collettivo nazionale 23
marzo 2005 e successive modificazioni e integrazioni per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale e’
complessivamente incrementato nell’anno 2020 dell’importo di 10 milioni di euro per la retribuzione dell’indennita’ di personale
infermieristico di cui all’articolo 59, comma 1, lettera b), del medesimo Accordo collettivo nazionale. A tal fine e’ autorizzata
l’ulteriore spesa di 10 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l’anno 2020.
10. Le regioni e le province autonome sono autorizzate, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente, ad
incrementare la spesa di personale, per l’anno 2020 per l’attuazione dei commi 4, 5, 6, 7 e 8 e a decorrere dal 2021 per l’attuazione dei commi 4, 5 e 8 fino agli importi indicati nella tabella di cui all’allegato B, che forma parte integrante del presente decreto, a valere sulle risorse di cui al comma 11.
11. Per l’attuazione dei commi 2, 3, 4, e 8 e’ autorizzata, per l’anno 2020, la spesa di 838.737.983 euro. Per l’attuazione dei commi 5, 6 e 7 e’ autorizzata, per l’anno 2020, rispettivamente la spesa di 332.640.000 euro, 61.000.000 euro e di 14.256.000 euro, per un totale di 407.896.000 euro. Per l’attuazione del comma 9 e’ autorizzata, per l’anno 2020, la spesa di 10.000.000 euro.
A tal fine e’ conseguentemente incrementato, per l’anno 2020, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per un importo complessivo di 1.256.633.983 euro.
Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle
disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario
corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l’anno 2020 per un importo pari a 1.184.362.779 euro, per dare attuazione a quanto previsto nei commi da 1 a 7 e 9 del presente articolo e sulla base delle necessita’ legate alla distribuzione delle centrali operative a livello regionale per un importo pari a 72.271.204 euro, ai sensi di quanto previsto dal comma 8 del presente articolo. La ripartizione complessiva delle somme di cui al presente articolo pari a
1.256.633.983 euro e’ riportata nella tabella di cui all’allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto. Per le
finalita’ di cui al comma 5, a decorrere dall’anno 2021, all’onere complessivo di 480.000.000 euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno di riferimento. Le regioni e le province autonome e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono alla rendicontazione delle spese sostenute nell’apposito entro di costo “COV-20”, di cui all’articolo 18 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Per le finalita’ di cui ai commi 4 e 8, a decorrere dall’anno 2021, all’onere complessivo di 766.466.017 euro si provvede a valere sul livello finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno di riferimento. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 1.256.633.983 euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265.

 

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