Versamento acconto IVA 2023

SCARICA QUESTA CIRCOLARE

Come per i precedenti esercizi, per il calcolo dell’acconto dovuto, è possibile utilizzare alternativamente uno dei seguenti tre metodi:

  • METODO STORICO: l’acconto è pari all’ 88% del versamento (al lordo dell’acconto IVA 2022) relativo al mese di dicembre 2022 (per i contribuenti mensili) o all’ultimo trimestre dell’anno 2022 (per i contribuenti trimestrali);
  • METODO PREVISIONALE: l’acconto è pari ad almeno l’88% dell’IVA che si prevede di dover versare per il mese di dicembre (contribuenti mensili) o per l’ultimo trimestre (contribuenti trimestrali) dell’anno in corso.

Tale metodo è consigliabile qualora risulti più vantaggioso rispetto al metodo storico; tuttavia, nel caso l’acconto versato risultasse inferiore a quanto effettivamente dovuto, sono previste sanzioni sulla minore somma versata.

  • METODO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE: l’acconto è pari al 100% dell’IVA dovuta sulle operazioni annotate dal 1° dicembre al 20 dicembre 2023 (contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre 2023 (contribuenti trimestrali).

Il versamento, da eseguirsi esclusivamente in via telematica, va effettuato tramite modello F24 con indicazione del codice tributo 6013 (anno 2023) per i contribuenti mensili, ovvero del codice tributo 6035 (anno 2023) per i contribuenti trimestrali.

Soggetti esonerati dal versamento

Sono esonerati dal versamento dell’acconto IVA:

  1. A) i soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno 2023;
  2. B) i soggetti che hanno cessato l’attività entro il 30 novembre 2023 (contribuenti mensili), ovvero entro il 30 settembre 2023 (contribuenti trimestrali);
  3. C) i soggetti che presentavano un credito nell’ultimo periodo (mese o trimestre) dell’anno precedente (2022);
  4. D) i soggetti che adottano il “regime dei minimi” o il “regime forfetario”, ovvero i soggetti che con decorrenza 2023 sono usciti da detti regimi agevolativi;
  5. E) i soggetti che applicano il “regime forfetario”, ai sensi della Legge 398/1991;
  6. F) i soggetti che nell’anno in corso hanno registrato solo operazioni esenti o non imponibili;
  7. G) i produttori agricoli esonerati, ai sensi dell’ex 34, comma 6, del D.P.R. 633/1972;
  8. H) i soggetti esercenti attività di intrattenimento, ai sensi dell’art.74, comma 6, del D.P.R. 633/1972.

Sanzioni

Per l’omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’acconto IVA è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 30% della somma non versata, oltre ad interessi.

L’inadempimento può, comunque, essere regolarizzato mediante l’istituto del ravvedimento operoso, con l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta a seconda della data di regolarizzazione.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse

Cordiali saluti

Dott. Marco Folicaldi