Circolare n°25 del 29.11.22 – Comunicazione dati dei Titolari Effettivi
29 novembre 22Comunicazione dati dei Titolari Effettivi
In materia di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo, il D. Lgs. 231/2007 (c.d. Decreto Antiriciclaggio) impone alle imprese dotate di personalità giuridica (quindi società di capitali, cooperative, nonché persone giuridiche private, trust, ed agli istituti giuridici affini) di ottenere e conservare – per un periodo non inferiore a 5 anni – informazioni adeguate, accurate ed aggiornate sulla propria titolarità effettiva e di fornirle ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all’adeguata verifica della clientela.
Tali informazioni, inoltre, dovranno essere comunicate – per via esclusivamente telematica – al Registro delle Imprese (tramite il sito internet https://titolareeffettivo.registroimprese.it/home), ai fini della loro conservazione.
Ai sensi dell’art.3, comma 6, del D.M. 55/2022, un provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico (da pubblicare in Gazzetta Ufficiale) attesterà l’operatività del sistema e stabilirà: i dati e le informazioni da comunicare, le modalità ed i termini entro cui effettuare la comunicazione, le modalità di consultazione delle informazioni da parte dei soggetti tenuti al rispetto degli obblighi antiriciclaggio, nonché le ulteriori informazioni in relazione ai requisiti di accesso e fruizione dei servizi di consultazione.
Dalla data di pubblicazione del Decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale, i soggetti interessati dovranno procedere, entro i successivi 60 giorni, a comunicare al Registro delle Imprese competente territorialmente i dati e le informazioni sui Titolari Effettivi.
Lo Studio informa preventivamente che per tale adempimento, non sarà possibile conferire incarico o procura ad intermediari abilitati o affidarsi a professionisti: le società dovranno utilizzare personalmente il nuovo applicativo “DIRE” (ovvero alternative soluzioni che il mercato potrà proporre) e seguire i seguenti step:
- accedere a DIRE per avviare la pratica di Comunicazione Unica;
- selezionare la pratica del Titolare Effettivo;
- indicare l’impresa o l’istituto che deve effettuare la comunicazione e dichiarare i dati dei Titolari Effettivi;
- autenticare la pratica/comunicazione mediante firma digitale.
Si ricorda, infine, che i termini di comunicazione sono perentori e, quindi, da rispettare per non incorrere nella sanzione comminata dall’art.2630 del Codice Civile (da € 103 a € 1.032).