Circolare n° 24 del 23.10.2023 In arrivo le lettere di compliance su differenze tra incassi e corrispettivi telematici
23 ottobre 23In arrivo le lettere di compliance su differenze tra incassi e corrispettivi telematici
Premessa
Lo studio informa la spettabile clientela che in questi giorni Agenzia delle Entrate sta inviando lettere di compliance per la mancata emissione degli scontrini/fatture.
L’Agenzia delle Entrate il 3 ottobre ha pubblicato infatti il Provvedimento n. 352652 che prevede l’invio delle comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo per i soggetti per i quali risulta che l’ammontare dei pagamenti elettronici mensili è superiore all’ammontare complessivo delle transazioni economiche certificate dalle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici trasmessi nello stesso periodo.
Vediamo di seguito dunque cosa ci aspetta e come è possibile rimediare.
Le comunicazioni di anomalia
Al fine di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, l’Agenzia delle entrate, invia ai contribuenti soggetti passivi IVA che presentano potenziali anomalie, le informazioni derivanti dal confronto tra:
- l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico, comunicate telematicamente all’Agenzia delle Entrate dagli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento (esempio: stripe, PayPal ecc.);
- i dati fiscali delle fatture elettroniche emesse per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e verso le Pubbliche amministrazioni;
- i dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate dagli esercenti.
Quando l’ammontare dei pagamenti elettronici mensili è superiore all’ammontare delle transazioni certificate dalle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici trasmessi nello stesso periodo, scatta l’anomalia.
Le informazioni riportate sulla comunicazione di anomalia
Le lettere di compliance contengono le informazioni per una valutazione sulla correttezza dei dati in possesso dell’Agenzia dell’Entrate in modo da consentire al contribuente di poter fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la presunta anomalia.
Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze non rilevate dalla comunicazione di anomalia.
I dati messi a disposizione dei contribuenti sono:
- codice fiscale, denominazione\cognome e nome del contribuente;
- numero identificativo della comunicazione e periodo d’imposta;
- codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all’anomalia segnalata;
- la descrizione dell’anomalia riscontrata, riferita alla discrepanza tra l’ammontare mensile dei pagamenti elettronici e l’ammontare mensile di imponibile IVA e imposta risultanti dalle fatture elettroniche emesse e\o dai corrispettivi trasmessi telematicamente;
- la modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata;
le istruzioni circa gli adempimenti necessari per regolarizzare errori od omissioni, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso; - le modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali inesattezze o elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;
- l’elenco dei mesi dell’anno si è verificata la presunta anomalia, riferita allo scostamento tra l’ammontare dei pagamenti elettronici e l’importo di imponibile e IVA desunti dai dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici;
- l’ammontare giornaliero dei pagamenti elettronici, al netto di eventuali storni;
la differenza calcolata su base mensile, tra l’importo giornaliero dei pagamenti elettronici, al netto di eventuali storni, e la somma degli importi relativi a imponibile e IVA desunti dalle fatture elettroniche emesse e dai corrispettivi telematici trasmessi; - il codice ABI o il codice fiscale del soggetto obbligato alla comunicazione dei pagamenti elettronici;
- gli identificativi dei POS a cui i pagamenti elettronici sono riferiti.
Le informazioni sono anche consultabili all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate denominata “Cassetto fiscale” e nell’interfaccia web “Fatture e corrispettivi”, nella sezione “Consultazione”, area “Fatture elettroniche e altri dati Iva”, in cui sono resi disponibili.
Ravvedimento
I contribuenti che sono raggiunti da una comunicazione di anomalia possono regolarizzare, gli errori o le omissioni commessi beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.
In particolare i contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi possono avvalersi del ravvedimento anche se le predette violazioni sono state già constatate (non oltre la data del 31 ottobre 2023) e le stesse non siano state già contestate con atto di irrogazione di sanzione alla data del perfezionamento del ravvedimento.
Il ravvedimento operoso deve essere perfezionato entro la data del 15 dicembre 2023.
Occorre dunque porre molta attenzione perché la misura non incontra l’unico limite temporale del 15 dicembre 2023 ma anche il limite del ricevimento dell’atto di contestazione della sanzione.
Ravvedimento Operoso
- Regolarizzazione per violazioni commesse nel periodo 1.1.2022 – 30.6.2023
- Possibile anche se le violazioni sono già state constatate ma non oltre il 31.10.2023.
- Non si deve aver già ricevuto l’atto di contestazione ex art. 16 del D.lgs. 472/97 alla data del perfezionamento del ravvedimento.
- Entro il 15 dicembre 2023
La regolarizzazione prevede:
- Omessa o infedele memorizzazione o trasmissione telematica dei corrispettivi, sanzione del 90%, da ridurre a 1/7 se la violazione è stata commessa nel 2022 o a 1/8 se è stata commessa nel 2023;
- Il pagamento integrale delle imposte e degli interessi legali, in particolare, si dovrà ravvedere il saldo Irpef/Ires 2022 e il primo acconto 2023;
- Per quanto riguarda l’Iva rilevano le condotte del 2022 atteso che tale periodo di imposta è già confluito nel modello IVA 2023, la cui presentazione è scaduta ad aprile 2023, e sulle liquidazioni periodiche. Dunque:
- la dichiarazione infedele IVA,soggetta a sanzione del 90%, viene ridotta a 1/8;
- l’omesso versamento da liquidazione periodica, soggetta alla sanzione del 30% o 15%, viene ridotta a 1/8 o 1/7 a seconda del periodo interessato dalla violazione.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse
Cordiali saluti
Dott. Marco Folicaldi