Circolare n°14 del 24.05.2022 – Le novità del DL Energia convertito
24 maggio 22Le novità del DL Energia convertito
Con la conversione in legge (n. 34 del 27.04.2022) del DL Energia (DL n. 17 del 01.03.2022) il legislatore ha introdotto benefici a favore delle imprese energivore, nonché la conferma della rideterminazione dei terreni e delle partecipazioni al 01.01.2022.
Con riferimento alla cessione del credito da detrazioni edilizie, inoltre, viene prevista la possibilità per le banche, di effettuare un’ulteriore cessione esclusivamente a favore di soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione.
Con riferimento alla comunicazione dell’opzione di cessione o sconto in fattura, invece, il legislatore dispone che i soggetti IRES ed i titolari di partita IVA tenuti a presentare il modello REDDITI 2022 entro il 30.11.2022 possono inviare la comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito entro il prossimo 15.10.2022.
Si segnalano, inoltre, una serie di benefici a favore del settore trasporto e logistica nonché per i settori energivori, tra cui il riconoscimento di maggiori deduzioni e crediti d’imposta.
Di seguito illustriamo le principali novità introdotte con il Decreto convertito.
Le novità in materia fiscale
Credito imprese energivore
E’ riconosciuto un beneficio sotto forma di credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica nel secondo trimestre del 2022 a favore di coloro che operano nei settori ad alto consumo energetico (agro alimentare, farmaceutico, abbigliamento, tessile, carta, vetro, ceramica, siderurgia, componenti elettronici)
Il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione (codice 6961) e non è soggetto ai limiti per l’utilizzo in compensazione di crediti (2.500.000 euro) ed ai limiti previsti per l’indicazione dei crediti nel quadro RU.
Il credito è cumulabile con altri benefici fino a concorrenza del costo complessivo.
Credito imprese alto consumo gas naturale
E’ previsto un credito d’imposta pari al 15% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022 a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale per usi energetici diversi da quelli termoelettrici.
Possono accedere al beneficio le imprese che operano nei settori previsti dal decreto MITE all’allegato 1 (produzione gelati, lavorazione té e caffé, confezioni di abbigliamento in pelle, fabbricazione calzature, biancheria intima ecc.) e che hanno consumato nel primo trimestre 2022 un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% di 1gW/anno al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.
Il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione (codice 6962) e non è soggetto ai limiti per l’utilizzo in compensazione di crediti (2.500.000 euro) ed ai limiti previsti per l’indicazione dei crediti nel quadro RU.
Il credito è cumulabile con altri benefici fino a concorrenza del costo complessivo.
Aumento deduzione trasportatori
Per il 2022 viene confermata la deduzione forfetaria delle spese non documentate degli autotrasportatori.
Cessione crediti edilizi
Per effetto delle modifiche apportate dal DL n. 13/2022, in caso di opzione per lo sconto o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione, effettuata la prima cessione ad un soggetto terzo è possibile procedere con una cessione soltanto a favore di banche ed intermediari finanziari iscritti all’albo (oppure società appartenenti a un gruppo bancario o imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia) le quali a loro volta possono procedere con un’ulteriore cessione.
Ora viene previsto che per i crediti per cui è esaurito il numero massimo di cessioni è consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un conto corrente (senza possibilità di sub cessione).
Comunicazione cessione e sconto
Con il nuovo intervento legislativo viene previsto che per il 2022 i soggetti IRES ed i titolari di partita IVA tenuti a presentare il modello REDDITI 2022 entro il 30.11.2022 possono inviare la comunicazione di opzione per lo sconto in fattura o cessione entro il 15.10.2022.
Rivalutazione terreni e partecipazioni
Viene confermata la riproposizione della possibilità di rideterminare il valore di acquisto di terrei e partecipazioni al 01.01.2022, ma con un differimento del termine per il pagamento dell’imposta sostitutiva, dal 15.06.2022 al 15.11.2022.
L’imposta sostitutiva va versata in unica soluzione entro il 15.11.2022 oppure in tre rate annuali di pari importo dal 15.11.2022 applicando un interesse del 3% sulle rate successive alla prima (con scadenza 15.11.2023 e 15.11.2024).
Credito imposta pubblicità
Con riferimento al credito d’imposta per le pubblicità si segnala che, per effetto di una modifica apportata in sede di conversione, il beneficio viene concesso, a decorrere dal 2023, esclusivamente sugli investimenti in quotidiani e periodici, anche online, con esclusione degli investimenti effettuati su emittenti televisive e radiofoniche.
A decorrere dallo stesso periodo, inoltre, il beneficio torna ad essere calcolato in misura incrementale rispetto ai precedenti investimenti.