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Termine per la prestazione delle dichiarazioni dei redditi ed Irap (art.11)

L’art.11 prevede l’anticipazione al 30 settembre della scadenza per l’invio delle dichiarazioni dei redditi e dell’Irap; pertanto, il termine viene anticipato al nono mese successivo alla chiusura del periodo di imposta.

Viene inoltre previsto che, a partire dal 2025, le dichiarazioni potranno essere trasmesse dal 1° aprile di ciascun anno.

Modifiche versamenti rateali (art.8)

Il Decreto “adempimenti” modifica i termini di versamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte, con decorrenza a partire dai versamenti relativi al periodo d’imposta 2023.

In particolare, viene uniformata al 16 del mese la scadenza dei versamenti delle rate, che erano precedentemente differenziati tra titolari di partita IVA (16 di ogni mese) e non titolari di partita IVA (fine mese), con l’introduzione della possibilità di un’ulteriore rata, con scadenza 16 dicembre.

Versamenti minimi IVA e ritenute (art.9)

L’art.9 del Decreto aggiorna gli importi minimi dei versamenti IVA, aumentando la soglia minima ad € 100,00; sotto tale limite, il versamento è differito al mese/trimestre successivo.

A partire dai compensi erogati nel mese di gennaio 2024, aumenta ad € 100,00 anche la soglia per effettuare il versamento delle ritenute su redditi di lavoro autonomo, redditi diversi e provvigioni: in presenza di ritenute di importo inferiore, il versamento potrà essere effettuato cumulativamente con quelle del mese successivo e, comunque, entro il 16 dicembre di ogni anno.

Riduzione sanzioni non utilizzo contanti (art.15)

Ai fini dell’accesso al beneficio della riduzione a metà delle sanzioni per i contribuenti che effettuano soltanto pagamenti tracciabili, non è più richiesto di indicare nei modelli dichiarativi gli estremi dei conti correnti bancari dedicati agli incassi/pagamenti.

Si ricorda che tale agevolazione si rivolge agli esercenti imprese, arti o professioni, con ricavi e compensi dichiarati non superiori ad € 5 milioni che - per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell’esercizio dell’attività - utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante.

Novità per i soggetti ISA (art.5,6,7,14)

Per l’anno d’imposta 2023, i programmi per il calcolo degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) dovranno essere resi disponibili entro il 30 aprile 2024, mentre a regime (a partire dal periodo d’imposta 2024) occorrerà che siano disponibili entro il 15 marzo dell’anno successivo.

Vengono, inoltre, aumentati i limiti entro i quali poter compensare i crediti di imposta senza necessità di visto di conformità ai contribuenti che raggiungono i voti minimi (variabili di anno in anno) a cui sono correlate le premialità ISA.

Le soglie passano:

  • Da € 50.000 ad € 70.000 annui per la compensazione del credito IVA;
  • Da € 20.000 ad € 50.000 annui per la compensazione dei crediti ai fini delle imposte dirette e dell’Irap.

Soppressione dell’obbligo della Certificazione Unica (art.9)

Il Decreto in parola elimina l’obbligo di Certificazione Unica (CU) per i compensi corrisposti a contribuenti forfettari ai quali non si applica la ritenuta.

Tale novità decorre, tuttavia, per i compensi dell’anno di imposta 2024 (e, quindi, per le certificazioni da rilasciare nel 2025).

Altre novità

Tra le ulteriori novità contenute nel Decreto, si segnala anche:

  • a sospensione, nei mesi di agosto e dicembre, dell’invio degli avvisi bonari, lettere di liquidazione per i redditi soggetti a tassazione separata, lettere di compliance e comunicazioni di irregolarità;
  • l’introduzione della possibilità di utilizzare la piattaforma PagoPa per i versamenti delle imposte, dei contributi e delle altre somme ora versati a mezzo F24 (a tale fine, dovranno essere emanati uno o più provvedimenti attuativi da parte dell’Agenzia dell’Entrate);
  • la previsione, a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2023, che non costituisce causa di decadenza la mancata indicazione dei crediti di imposta spettanti (tuttavia, con riguardo ai crediti di imposta che costituiscono aiuti di Stato o “de minimis”, la mancata registrazione al RNA comporta l’illegittimità dell’aiuto);
  • a partire dal 2024, è prevista la periodicità semestrale per l’invio al Sistema Tessera sanitaria (STS) dei dati relativi alle spese sanitarie, con scadenze che verranno fissate dal MEF;
  • l’introduzione di una procedura meno complessa per comunicare la cessazione dell’incarico di depositario delle scritture contabili da parte dei professionisti che non assiste più il contribuente che ha omesso di darne comunicazione all’Agenzia;
  • la possibilità, da parte dei sostituiti di imposta, di comunicare i dati delle ritenute di lavoro dipendente ed autonomo attraverso i servizi dell’Agenzia delle Entrate, senza necessità di ulteriore indicazione nel modello 770.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse

Cordiali saluti

Dott. Marco Folicaldi