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Dal punto di vista fiscale e contributivo, le principali conseguenze riguardano l’istituto del ravvedimento operoso (che, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 472/1997, prevede l’applicazione secondo un criterio pro-rata temporis) ed il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione:

  • ai capitali dati a mutuo;
  • agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d’impresa;
  • alle sanzioni previste per l’omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali ed assistenziali.

Ai fini delle imposte indirette, un successivo Decreto dovrà adeguare i coefficienti per determinare il valore, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione:

  • delle rendite perpetue o a tempo indeterminato;
  • delle rendite o pensioni a tempo determinato;
  • delle rendite e delle pensioni vitalizie;
  • dei diritti di usufrutto a vita.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse

Cordiali saluti

Dott. Marco Folicaldi