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In attuazione della Riforma fiscale: alla luce dei principi generali indicati dal legislatore nell'art. 18 L.111/2023, con il D.Lgs. 110/2024 si interviene per rendere il sistema della riscossione più snello e efficace. In particolare, il legislatore ha cercato di individuare e introdurre:

  • una maggiore efficienza dei sistemi generali di riscossione,
  • l’uso di più evolute tecnologie
  • alcune modifiche delle condizioni di accesso ai piani di rateazione,
  • un potenziamento del sistema di riscossione coattiva,
  • la semplificazione e l’accelerazione delle procedure relative ai rimborsi,
  • una più chiara disciplina delle azioni di recupero nei confronti dei coobbligati solidali paritetici e dipendenti.

In questo nostro intervento, effettuiamo una rassegna delle novità in materia di dilazione dei ruoli anticipando da subito che sarà un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ad individuare le modalità di applicazione della norma.

Le novità in materia di dilazione dei ruoli

Innanzitutto è bene chiarire che le novità del DLgs. 29.7.2024 n. 110 in materia di dilazione dei ruoli si applicano alle richieste di dilazione presentate dall’1° gennaio 2025 e sono strutturate in funzione del valore di ciascuna domanda, del momento in cui si presenta la richiesta e da quanto si dichiara.

Restano, dunque, per ora e fino 31 dicembre 2024 le disposizioni in materia di dilazione dei ruoli che prevedono, a discrezione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, la concessione di un piano “ordinario”, di massimo di 72 rate, o di un piano “straordinario” di 120 rate.

Si ricorda infatti che attualmente:

  • per debiti inferiori a 120.000 euro, è possibile ottenere una dilazione ordinaria di 72 rate dichiarando la temporanea situazione di obiettiva difficoltà;
  • per debiti superiori a 120.000 euro, è possibile ottenere una dilazione ordinaria di 72 rate documentando di trovarsi in una situazione di difficoltà e, in particolare le persone fisiche non imprenditori e gli imprenditori individuali che adottano regimi semplificati mediante la dichiarazione ISEE, le società tramite il calcolo dell’indice di liquidità;

per qualunque debito indipendentemente dall’ammontare dello stesso, è possibile ottenere un piano straordinario di 120 rate al massimo dimostrando di essere solvibili nonostante ci si trovi in grave situazione di difficoltà economica che non permette di sostenere un piano di rateazione ordinario.

Dal 1° gennaio 2025:

  • se il contribuente dichiara di essere in una situazione di temporanea difficoltà e le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, sono di importo inferiore o pari a 120mila euro, è possibile una rateazione del debito fino a un massimo di:

-84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;

-96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;

-108 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029;

  • se il contribuente dichiara e documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la rateazione cambia a seconda che le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, superino o meno i 120mila euro:

-per le somme di importo fino a 120mila euro la ripartizione va:

-da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;

-da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;

-da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029;

Il valore è sempre determinato in funzione di ciascuna domanda di dilazione e non facendo riferimento alla somma dei debiti affidati in riscossione.

se il debito iscritto supera i 120mila euro è possibile una ripartizione fino a un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta.

Mediante successivi decreti ministeriali verranno definiti i parametri per verificare la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficolta economica e finanziaria del debitore

Verranno, inoltre, individuati:

  • particolari eventi al ricorrere dei quali è considerata in ogni caso sussistente la temporanea situazione di obiettiva difficoltà;
  • specifiche modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, ai quali non è possibile applicare i suddetti parametri.

Vengono comunque confermati i criteri, per l’ottenimento delle dilazioni, in essere presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate- Riscossione, ossia:

per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, l’indice ISEE unitamente all’entità del debito da rateizzare e di quello residuo già in rateazione;

per i soggetti diversi dai precedenti, l’indice di liquidità unitamente al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo già in rateazione e il valore della produzione.

Va, infine, rilevato che il decreto delegato prevede un apposito monitoraggio da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze al fine di poter aumentare la dilazione fino a 120 rate per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2031 e relativamente alle quali la situazione di temporanea difficoltà sia soltanto dichiarata.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

Dott. Marco Folicaldi