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Successivamente alla redazione della richiamata circolare, sono stati approvati alcuni Decreti correttivi rispetto alla iniziale formulazione dell’Istituto, sia al fine di chiarire alcune disposizioni inizialmente lasciate indeterminate, sia per introdurre migliorie nella determinazione del reddito concordato e delle relative imposte rispetto alle iniziali previsioni, dal momento che le prime simulazioni di calcolo si sono rivelate poco incoraggianti ai fini dell’adesione, che ricordiamo, non è obbligatoria.

Con la presente circolare lo Studio informa la clientela in ordine all’assetto definitivo dell’Istituto, in vista della scadenza ormai prossima per poter aderire, fissata al 31 ottobre 2024, data coincidente con la scadenza dell’invio dei modelli dichiarativi relativi all’anno 2023.

In cosa consiste il concordato preventivo biennale

Come premesso nella richiamata circolare n. 10/2024 il concordato preventivo biennale è sostanzialmente un accordo che interessa i soggetti (imprese individuali, professionisti, società di persone e di capitali) assoggettati nell’esercizio 2023 agli ISA (quindi con volume d’affari non superiore ad Euro 5.164.569) e che consentirà di stabilire in anticipo le imposte sui redditi da pagare per un periodo di due anni (biennio concordatario 2024-2025), un nuovo approccio fiscale che intende promuovere la collaborazione tra fisco e partite IVA.

Per i contribuenti in regime forfettario la proposta ha effetto solo per l’anno 2024.

In sostanza, per i contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale, l’imposizione fiscale sarà determinata a priori per il biennio 2024/2025. Eventuali variazioni nei redditi reali, superiori o inferiori a quelli oggetto del concordato, saranno considerate irrilevanti ai fini del calcolo e del versamento delle imposte.

Il concordato preventivo biennale per i soggetti aderenti comporterà:

  • l’impegno del contribuente ad accettare e rispettare la proposta biennale per la definizione della base imponibile per le imposte sui redditi (IRPEF/IRES) e l’IRAP;
  • l’irrilevanza ai fini delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dei contributi previdenziali obbligatori sia in incremento che in riduzione, di eventuali variazioni nei redditi imponibili reali rispetto a quelli oggetto del concordato, pur mantenendo gli obblighi contabili e dichiarativi;
  • l’applicazione delle norme ordinarie in materia di IVA (espressamente esclusa dal concordato), comprese quelle relative alla trasmissione telematica dei corrispettivi e la fatturazione elettronica.

Soggetti ammessi e cause di esclusione

L’accesso al concordato preventivo biennale è previsto per i soggetti che applicano gli ISA e per i contribuenti in regime forfettario.

I contribuenti che potenzialmente sarebbero soggetti alla disciplina ISA, ma la disapplicano, per effetto di una o più cause di esclusione, non possono accedere al concordato preventivo biennale.

La norma non tratta il periodo o i periodi di imposta in cui il contribuente deve risultare soggetto a ISA, dunque si ritiene, in assenza di indicazioni normative, che l’applicazione degli ISA debba concretizzarsi nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione del concordato (anno 2023), con la conseguenza che anche chi ha iniziato l’attività nel corso del 2023, costituendo tale fattispecie una causa di esclusione dalla disciplina ISA relativamente al medesimo periodo di imposta non potrà aderire al concordato relativo al periodo di imposta 2024-2025.

Il contribuente viene comunque escluso dal concordato preventivo biennale in presenza di specifiche condizioni:

  • pur essendone obbligato, non ha presentato una delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta 2021, 2022 e 2023;
  • è stato condannato per reati tributari,false comunicazioni sociali, riciclaggio, impiego di denaro o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio, nei periodi di imposta 2021, 2022 e 2023;
  • presenta debiti tributari di importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro.

I debiti inclusi in sospensione o rateazione non rientrano nel limite fino alla decadenza dei relativi benefici.

I debiti considerati per valutare l’ammissibilità al concordato comprendono quelli derivanti da provvedimenti fiscali emessi a seguito di controlli o liquidazioni degli uffici, nonché debiti tributari derivanti da comunicazioni di irregolarità post controllo automatizzato o formale della dichiarazione, divenuti definitivi a seguito del mancato pagamento e/o dell’opposizione dell’atto.

La procedura e le migliorie introdotte dal Decreto attuativo

Il calcolo del reddito concordato per gli anni 2024 e 2025 scaturisce da un algoritmo che tiene conto dell’ammontare del valore della produzione e del reddito dichiarati nell’esercizio 2023, del relativo punteggio degli ISA allegati alla dichiarazione, e di alcuni fattori macroeconomici legati al settore specifico di attività.

Si precisa che il reddito dichiarato nell’esercizio 2023 va depurato ai fini del calcolo da alcune voci di carattere non ricorrente o riferite ad esercizi passati (sopravvenienze attive e passive, minus/plusvalenze, perdite su crediti).

In linea generale il reddito proposto dovrebbe essere quello che farebbe risultare un punteggio di 10 negli ISA.

Ciò premesso, il Decreto attuativo ha introdotto due migliorie al fine di incoraggiare l’adesione da parte dei contribuenti, una riferita alla determinazione del reddito concordato per l’esercizio 2024, l’altra alla determinazione dell’imposta, in particolare:

  • relativamente all’esercizio 2024 il maggior reddito evidenziato dalla procedura sarà dimezzato del 50% ai fini dell’adesione (ad esempio, a fronte di un reddito dichiarato nel 2023 pari ad Euro 100.000 ed una proposta di reddito risultante per il 2024 pari ad Euro 120.000, l’adesione al concordato per l’anno 2024 si perfezionerà ad Euro 110.000);
  • sui maggiori redditi concordati nel biennio 2024/2025 rispetto al reddito dichiarato nel 2023 si applicherà una flat tax con aliquote inferiori a quelle Irpef/Ires, e precisamente:

a) del 10% per i contribuenti con un punteggio ISA in dichiarazione 2023 da 8 a 10;

b) del 12% per i contribuenti con un punteggio ISA in dichiarazione 2023 da 6 a 7;

c) del 15% per i contribuenti con un punteggio ISA in dichiarazione 2023 inferiore a 6;

Per i soggetti in regime forfettario le aliquote della flat tax sono ridotte al 10% (3% per i soggetti nei primi 5 anni di attività).

Termine e modalità per comunicare l’adesione

Il calcolo del reddito proposto per il biennio 2024 e 2025 è effettuato direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2023, precisamente nel quadro P, di nuova istituzione.

La facoltà di adesione al concordato preventivo biennale si perfeziona barrando l’apposito flag presente nel quadro P della dichiarazione relativa all’anno 2023.

La scadenza per comunicare l’adesione è stata fissata al 31 ottobre 2024, termine ultimo anche per l’invio telematico della dichiarazione dei redditi riferita all’anno 2023.

Alla luce di quanto sopra, il contribuente ha la possibilità di aderire alla proposta di concordato preventivo biennale entro il termine stabilito per l’invio del Modello Redditi relativi al periodo di imposta 2023.

Quando cessa o decade il concordato preventivo biennale

Una volta comunicata l’adesione, la cessazione del concordato preventivo si verifica quando:

  • il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del biennio 2024/2025 rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta 2023;
  • La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l’applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale.
  • la società modifica la compagine sociale nel corso del biennio 2024/2025 (circostanza valida solo per le società di persone e per le SRL che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale).
  • il contribuente cessa l’attività.

La decadenza del concordato preventivo, invece, avviene:

  • quando a seguito di accertamento, nei periodi d’imposta oggetto del concordato (2024/2025) o in quello precedente (2023), risulti l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità;
  • quando a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2023, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente, determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base a cui è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato;
  • quando sono indicati nella dichiarazione dei redditi i dati non corrispondenti a quelli comunicati, ai fini della definizione della proposta di concordato;
  • quando viene omesso il versamento delle somme dovute a seguito dell’adesione al concordato, fermo restando che, anche in caso di decadenza, restano comunque dovuti gli importi oggetto degli omessi versamenti.

Vantaggi dell’adesione e a chi conviene

In generale, nei confronti dei soggetti aderenti, e per gli anni oggetto di concordato (2024/2025) non possono essere effettuati gli accertamenti di tipo analitico, analitico-induttivo e induttivo puro.

Tuttavia non sono inibite le attività istruttorie agli accertamenti che normalmente l’Agenzia delle Entrate svolge prima di operare una rettifica. Di conseguenza qualora l’Ufficio nel corso di queste attività ravvisasse l’esistenza di cause di decadenza del concordato (vedi paragrafo precedente) potrebbe esperire l’attività di accertamento, pur in presenza di adesione al concordato.

Altro vantaggio è l’anticipazione di un anno dei termini di decadenza dell’accertamento (che per i soggetti aderenti si accorcerebbe al 31.12 del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione).

Inoltre per alcuni contribuenti la convenienza non consiste solamente nella minor possibilità di subire accertamenti, ma anche in un concreto risparmio fiscale, ottenibile nel caso in cui sia previsto un reddito effettivo nel biennio 2024/2025 decisamente superiore al reddito dichiarato nel 2023: in questo caso vi sarebbe la possibilità di non tassare gran parte dell’eccedenza.

E’ infine da sottolineare che i contribuenti in regime forfettario, per i quali la proposta è valida solo per l’anno 2024, potranno valutare la convenienza all’adesione “a giochi quasi fatti”, potendo determinare quasi ormai a consuntivo al 31 ottobre 2024 il risultato reddituale dell’esercizio. Per gli stessi sarà quindi più facile la decisione in merito all’adesione, non dovendo prevedere l’andamento dell’esercizio 2025.

Lo Studio, ricordando che la data ultima per l’adesione è fissata al 31 ottobre 2024, che il calcolo del reddito concordatario richiede comunque un attento processo di elaborazione e di verifica dei dati e che la valutazione dei concreti vantaggi dell’adesione deve essere valutata caso per caso attraverso un appuntamento specifico, richiede alla gentile clientela di comunicare allo Studio, entro e non oltre il 20 settembre p.v., il proprio interesse ad approfondire la propria posizione rispetto all’istituto del Concordato Preventivo biennale (annuale per i forfettari).

Per di più, si ribadisce che l’eventuale adesione va espressa direttamente nella dichiarazione dei redditi 2023, con la conseguenza che in assenza di riscontro, la dichiarazione non può essere correttamente spedita (come sopra specificato la data ultima per la spedizione è il 31 ottobre).

Lo Studio ringrazia la gentile clientela per la collaborazione, e resta a disposizione per eventuali chiarimenti si rivelassero necessari.

Cordiali saluti

Dott. Marco Folicaldi