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Spettabile clientela,

avvicinandosi il termine per i versamenti di saldi e acconti relativi al modello Redditi 2024, è opportuno riepilogare le regole e le scadenze dei versamenti, anche in virtù del fatto che quest’anno c’è qualche particolarità da monitorare con attenzione.

In linea di principio, le persone fisiche (anche imprese individuali e professionisti), le società di persone, gli studi associati e le società di capitali, devono rispettare la scadenza del 30 giugno (articolo 17, dpr 435/2001) che, cadendo di domenica, slitta a lunedì 1° luglio (articolo 7, comma 1, lettera h, Dl 70/2011).

Tuttavia bisogna segnalare che, con riguardo al periodo d’imposta 2023, l’art.37 del DLgs. 13/2024 ha disposto la proroga al 31 luglio 2024, senza alcuna maggiorazione, dei versamenti in scadenza il 30 giugno 2024 relativi agli importi “risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia d’imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto”

Beneficiano della proroga gli imprenditori individuali, i professionisti, le società di persone e le società di capitali che rispettano le seguenti condizioni:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime forfettario;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze (pari a 5.164.569 euro).

La proroga si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli ISA e che devono dichiarare i redditi “per trasparenza” ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR (es. soci di società di persone) e si applica anche ai contributi previdenziali.

Altra osservazione riguarda la facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza ordinaria maggiorando le somme dello 0,40% “a titolo di interesse corrispettivo”. Non ci sono dubbi che questa possibilità possa essere tranquillamente valutata dai contribuenti (ad esempio i “privati”) che hanno come scadenza ordinaria il 1° luglio (per i quali, quindi, l’F24 “maggiorato” scadrà il 31 luglio).

Allo stato attuale questa possibilità non è consentita per i contribuenti con scadenza ordinaria al 31 luglio, (come se la proroga prevista di tale disposizione fosse incompatibile con quella legata alla maggiorazione). Sul punto dovrà esprimersi comunque l’amministrazione finanziaria.

Lo Studio informerà la Spettabile clientela in ordine ad ogni novità inerente alle modalità e le scadenze delle imposte relative ai modelli dichiarativi relativi all’anno 2023.

Cordiali saluti

Dott. Marco Folicaldi