Circolare n.1 del 14-01-2025 - Tabelle ACI 2025 e Fringe Benefit
14 gennaio 25L’art.1, comma 48, della Legge stabilisce infatti le modalità di determinazione del fringe benefit per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, che sostituisce il criterioalla base della determinazione del fringe benefit, passando dal livello di emissione di anidride carbonica alla tipologia di veicolo in base all’alimentazione, e modifica le percentuali da applicare al costo chilometrico ACI.
Con l’introduzione delle modifiche, pertanto, viene superata la previgente disciplina basata sulle emissioni di anidride carbonica, a vantaggio di un modello che incentiva l’assegnazione di autovetture elettriche e penalizza l’assegnazione di quelle con motore endotermico, a prescindere dalle emissioni.
La nuova formulazione dell’art.51 del T.U.I.R. prevede, in particolare, che per gli autoveicoli indicati nell’art.54, comma 1, lett. a), c) e m), del Codice della Strada, i motocicli ed i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall’ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.
La predetta percentuale è ridotta:
- al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica;
- al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.
Occorrerà, quindi, individuare, sulla base della tipologia di alimentazione del mezzo di trasporto concesso in uso promiscuo, la percentuale applicabile per la determinazione del fringe benefit.
Le nuove tabelle ACI 2025 individuano, per tutti i modelli, gli importi del fringe benefit in apposite colonne distinte in base alle suddette percentuali, introducendo anche le nuove percentuali del 10% per i veicoli elettrici e del 20% per quelli ibridi plug-in.
Le nuove previsioni trovano applicazione per i veicoli di “nuova immatricolazione”, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Con riferimento a tale aspetto, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i seguenti chiarimenti:
- la locuzione “di nuova immatricolazione” va ricondotta agli autoveicoli, motocicli e ciclomotori immatricolati dal 1° gennaio 2025;
- il momento della sottoscrizione dell’atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente per l’assegnazione del benefit costituisce il momento rilevante al fine di individuare i “contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025”;
- è necessario, tra l’altro, che il veicolo sia assegnato al dipendente a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Si evidenzia, infine, che nessuna modifica è intervenuta ai fini della deducibilità per le imprese dei costi per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti. Pertanto, a norma della lett. b-bis) dell’art.164 del T.U.I.R., i relativi costi sono deducibili nella misura del 70% per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse
Cordiali saluti
Dott. Marco Folicaldi