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Circolare n°8 del 24.03.2022 – Rivalutazione di partecipazioni

Circolare n°8 del 24.03.2022 – Rivalutazione di partecipazioni

L’art.29 del D.L. 17/2022 (“Decreto Energia”), pubblicato sulla  Gazzetta  Ufficiale  in  data 1° marzo 2022, ha prorogato anche per il 2022 la possibilità di rivalutare partecipazioni non quotate possedute al 1° gennaio 2022 da  persone  fisiche,  società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali.

La rideterminazione del costo o valore di acquisto potrà, essere eseguita mediante l’affrancamento (in tutto o in parte) delle plusvalenze rientranti tra i redditi diversi (ai sensi dell’art.67 del T.U.I.R.) ed il versamento di un’imposta sostitutiva pari al 14% del valore della perizia di stima.

La norma attuale prevede che, entro il 15 giugno 2022, i soggetti interessati debbano:

  • ottenere da un professionista abilitato una perizia di stima asseverata del valore della partecipazione;
  • procedere al versamento dell’imposta sostitutiva per l’intero ammontare, ovvero limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari

Soggetti interessati

Possono optare per l’agevolazione fiscale in parola, come riferito, le persone fisiche, le società semplici, le associazioni professionali e gli enti non commerciali che possiedono le partecipazioni al 1° gennaio 2022 non in regime di impresa.

È consentito, inoltre, effettuare una nuova rideterminazione del costo di acquisto/valore per partecipazioni già oggetto di precedente rivalutazione, a condizione che:

  • si disponga di una nuova perizia di stima asseverata, entro il 15 giugno 2022;
  • si calcoli l’imposta sostitutiva sul nuovo valore al 1° gennaio

In tale circostanza, l’imposta sostitutiva già versata potrà alternativamente essere scomputata dalla nuova imposta sostitutiva dovuta, ovvero chiesta in rimborso; inoltre, il versamento delle rate ancora pendenti potrà essere sospeso.

La perizia di stima

La perizia di stima – che ai fini dell’asseverazione deve essere  presentata  presso un notaio, deve essere redatta da un dottore commercialista o esperto contabile.

Versamento dell’imposta sostitutiva

Come sopra riferito, l’ammontare dell’imposta sostitutiva dovuta è pari  al  14%  del valore risultante dalla perizia di stima.

Il versamento può essere eseguito alternativamente:

  • in unica soluzione, entro il 15 giugno 2022;
  • in 3 rate annuali di pari importo, applicando alle rate successive alla prima gli interessi nella misura del 3%.

Il versamento va effettuato   mediante modello F24, utilizzando il codice  tributo “8055” in caso di rivalutazione di partecipazioni indicando, oltre all’importo, l’anno per il quale il versamento viene seguito (anno di riferimento 2022).

L’Agenzia delle Entrate ha, infine, chiarito che la rivalutazione è considerata perfezionata per effetto del versamento dell’intero ammontare dell’imposta sostitutiva o della prima rata.

In caso di mancato versamento delle rate successive, non viene meno la validità della rivalutazione, ma l’Agenzia delle Entrate provvederà all’iscrizione a ruolo degli  importi non versati.

Qualora  il  versamento  sia  effettuato  in   ritardo  (vale  a  dire,  oltre  la  scadenza  del 15 giugno 2022), il valore rideterminato non può essere più utilizzato ed il contribuente può chiedere a rimborso quanto pagato.

Valutazione della convenienza dell’opzione

La scelta di rivalutare il costo delle partecipazioni non quotate, in base alle    nuove norme, deve essere valutata nella prospettiva di un possibile risparmio di imposta all’atto di una successiva cessione dei beni.

Con specifico riferimento alle partecipazioni, l’operazione di rivalutazione risulta conveniente quando il valore dell’imposta sostitutiva del 14% (calcolata sul valore di perizia) è inferiore al valore dell’imposta sostitutiva pari al 26% determinata sulla plusvalenza finanziaria realizzata dalla cessione della partecipazione in assenza di affrancamento.

Lo Studio invita la clientela interessata a prossime riorganizzazioni societarie che comportino cessioni e/o conferimenti di quote societarie e/o d’azienda a prendere in considerazione l’opportunità di rivalutare preventivamente le proprie quote detenute in società di capitali al fine di ottenere un lecito risparmio di imposta.

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