Dottore Commercialista > Revisore Contabile-Consulenza Tributaria-Societaria-Aziendale.

Corso XXVI Aprile, 123

Arluno - 20010 Milano

9:00-13.00 / 14:00-18:00

Da Lunedì a Venerdì

Circolare n°6 del 16.03.2021-Comunicazione sconto in fattura o cessione del credito

Circolare n°6 del 16.03.2021-Comunicazione sconto in fattura o cessione del credito

Comunicazione per sconto in fattura o cessione del credito delle spese del 2020 entro il 31 marzo 2021 

Premessa

Con il prov. Agenzia delle Entrate 22.2.2021 n. 51374, è stato prorogato il termine per l’invio della comunicazione dell’opzione per il c.d. “sconto in fattura” o per la cessione del credito relativamente alle spese sostenute nel corso del 2020 per gli interventi elencati dall’art. 121 co. 2 del DL 34/2020.

Per effetto del citato provvedimento, il termine originariamente previsto per il 16.3.2021 per l’invio della comunicazione è stato, infatti, spostato al 31.3.2021.
Contesto normativo

Per effetto di quanto previsto dall’art. 121 del DL 34/2020, i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021 (nonché 2022, limitatamente agli interventi che accedono al superbonus del 110% di cui all’art. 119), spese per gli interventi elencati al successivo co. 2 della medesima disposizione possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Tale opzione potrà essere esercitata mediante la trasmissione di un’apposita comunicazione da inviare per via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo al sostenimento delle spese.

Per le spese sostenute nel 2020, il termine per l’invio della comunicazione è stato differito al 31.3.2021.

Il mancato invio della comunicazione nei termini e con le modalità previste dal provv. Agenzia delle Entrate rende l’opzione inefficace nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.

Tipologia di interventi per i quali è possibile esercitare l’opzione

Ai sensi dell’art. 121 co. 2 del DL 34/2020, l’opzione può validamente essere esercitata per le seguenti detrazioni “edilizie”:

  • detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lett. a), b) e h) dell’art. 16-bis co. 1 del TUIR;
  • detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici – c.d. “ecobonus” – di cui all’art. 14 del DL 63/2013 e commi da 344 a 347 dell’art. 1 della L. 296/2006, compresi quelli per i quali spetta la detrazione in versione superbonus 110% ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 119 del DL 34/2020;
  • detrazione IRPEF/IRES spettante per tutti gli interventi di miglioramento sismico di cui all’art. 16 commi 1-bis – 1-septies del DL 63/2013 (c.d. “sisma -bonus”), compresi quelli per i quali compete la detrazione in versione 110% ai sensi del co. 4 dell’art. 119 del DL 34/2020;
  • detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’art. 1 co. 219 e 220 della L. 160/2019 (c.d. “bonus facciate”);
  • detrazione IRPEF/IRES per l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi del co. 8 dell’art. 119 del DL 34/2020.
Individuazione del momento di sostenimento della spesa

Ai fini dell’individuazione del momento in cui la spesa può considerarsi sostenuta occorre effettuare una distinzione, in quanto:

  • se le spese sono state sostenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di impresa, il periodo di imposta del loro sostenimento deve essere individuato in base al principio di cassa (a rilevare non è, dunque, il momento di avvio, di effettuazione o di ultimazione degli interventi, bensì il momento in cui viene effettuato il pagamento della spesa);
  • se, invece, le spese sono state sostenute nell’esercizio di impresa, il momento del loro sostenimento deve essere individuato avendo riguardo al principio di competenza (a rilevare non è, quindi, né il momento di avvio dei lavori, né quello in cui avviene il pagamento della spesa, bensì quello in cui le spese possono considerarsi sostenute ai fini della determinazione del reddito di impresa, in base ai principi stabiliti dall’art. 109 del TUIR).

RICHIEDI INFORMAZIONI

    Privacy

    Acconsento al trattamento dei dati forniti per esclusivo utilizzo degli stessi e per nessun motivo cedibili a terzi, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03.|Leggi tutto|

    Share: