Dottore Commercialista > Revisore Contabile-Consulenza Tributaria-Societaria-Aziendale.

Corso XXVI Aprile, 123

Arluno - 20010 Milano

9:00-13.00 / 14:00-18:00

Da Lunedì a Venerdì

Circolare n°6 del 15-02-2022 Le novità del Decreto Sostegni Ter

Circolare n°6 del 15-02-2022 Le novità del Decreto Sostegni Ter

Il legislatore ha introdotto alcune nuove disposizioni in materia fiscale, introducendo e proponendo alcuni benefici a favore (tra le altre) di attività commerciali e attività chiuse.

Detrazione edilizie – limiti sconto e cessione
Per le spese sostenute dal 2020 fino al 2024 viene prevista la possibilità di
effettuare, oltre allo sconto, una sola cessione del credito. In buona sostanza
il contribuente potrà:
1. Fruire dello sconto in fattura, recuperato sotto forma di credito
d’imposta, che potrà essere ceduto dai fornitori senza possibilità di
ulteriore cessione;
2. Cedere il credito corrispondente alla detrazione, senza facoltà di
successiva cessione.
A fronte di tale limitazione vien previsto un regime transitorio per consentire
in ogni caso una ulteriore cessione a terzi per quei crediti che alla data del
07.02.2022 sono stati precedentemente oggetto di opzione.
Viene specificato che i contratti di cessione conclusi in violazione delle nuove
disposizioni devono considerarsi nulli.

Detrazioni IRPEF per familiari a carico
A seguito dell’applicazione dell’assegno unico e universale per i figli, viene
previsto quanto segue:
1. Le detazioni per figli a carico trovano applicazione solo con riferimento
ai figli di età pari o inferiore a 21 anni;
2. Per i figli disabili di età superiore a 21 anni le detrazioni IRPEF sono
applicabili in aggiunta all’assegnounico e universale, ma vengono
abrogate le maggiorazioni;
3. i figli non possono rientrare negli altri familiari a carico per i quali spetta
la detrazione IRPEF;
4. le nuove disposizioni non esplicano effetti alle altre disposizioni che
fanno riferimento a oneri deducibili o detraibili sostenuti nell’interesse
dei familiari fiscalmente a carico e all’esclusione del reddito di lavoro
dipendente di somme corrisposte, cessione di beni e servizi in relazione
ai familiari del lavoratore.

Credito locazioni settore turismo
Viene nuovamente prevista l’applicabilità del credito d’imposta sui canoni di
locazione di immobili ad uso non abitativo, di cui all’art. 28 del DL 34/2020,
limitatamente alle imprese del settore turistico, in relazione ai canoni di
locazione versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e
marzo 2022, adattando le condizioni agevolative.
Con riferimento ai primi tre mesi del 2022, il credito spetta a condizione che i
soggetti aventi diritto abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei
corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50% rispetto
allo stesso mese dell’anno 2019.
In breve, a seguito dell’autorizzazione europea, le imprese del settore turistico
potranno godere, a prescindere dall’ammontare di ricavi o compensi registrati,
di un credito d’imposta (nella misura del 60%, del 30% o del 50% a seconda
dei casi) per i canoni di locazione o affitto d’azienda versati con riferimento ai
mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, purché abbiano subito una
diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno
2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.

Discoteche e saleda ballo
In relazione alle attività sospese dal 25.12.2021 al 31.01.2022 viene disposta
la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel mese di gennaio
relativi ad IVA, ritenute ed addizionale regionale e comunale all’IRPEF.
Credito rimanenze
finali settore
tessile e moda
Il credito d’imposta sulle rimanenze di magazzino nel settore tessile, della
moda e degli accessori, viene esteso, con riferimento al periodo d’imposta in
corso al 31.12.2021 anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei
prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono
attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività
economiche ATECO 2007:
47.51 “Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati”,
47.71 “Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi
specializzati”;
47.72 “Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi
specializzati”.

Imprese energivore
Viene riconosciuto un credito d’imposta, pari al 20% delle spese sostenute per
la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo
trimestre 2022, alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al DM
21.12.2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati
sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e
degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per KWh
superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto
conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.
Bonus investimenti Con riferimento agli investimenti in beni materiali 4.0 finalizzati a progetti di
transizione ecologica, viene previsto un credito d’imposta del 5% fino ad un
massimale di spesa di 50 milioni di euro (ordinariamente 20 milioni).

Contributo per le attività di commercio al dettaglio
Viene prevista la concessione un contributo a fondo perduto per le imprese
che svolgono attività di commercio al dettaglio. Sono interessati, in
particolare:
1. soggetti svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio
(codici ATECO: 47.19, 47.30, 47.43, 47.5, 47.6, 47.71, 47.72, 47.75,
47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89, 47.99);
2. presentano un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2
milioni di euro;
3. hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30%
rispetto al 2019.
Il contributo è determinato sulla differenza tra l’ammontare medio mensile dei
ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e e quello riferito al periodo d’imposta
2019. All’importo ottenuto si applicano le seguenti percentuali:
1. 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non
superiori a 400.000,00 euro;
2. 50%, con ricavi superiori a 400.000,00 euro e fino a 1 milione di euro;
3. 40%, con ricavi superiori a 1 milione di euro e fino a 2 milioni di euro.

 


 

RICHIEDI INFORMAZIONI

    Privacy

    Acconsento al trattamento dei dati forniti per esclusivo utilizzo degli stessi e per nessun motivo cedibili a terzi, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03.|Leggi tutto|

    Share: