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Circolare n°4 del 30.01.2023 Decreto Milleproroghe

Circolare n°4 del 30.01.2023 Decreto Milleproroghe

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    Circolare n°4 del 30.01.2023

    Decreto Milleproroghe

     

    Con il Decreto Legge n.198 del 29 dicembre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.303 (c.d. “Decreto Milleproroghe”), sono state introdotte novità in ambito fiscale e civilistico, le principali delle quali si riassumono brevemente qui di seguito.

    Deroga all’obbligo di ripianamento delle perdite (art.3, comma 9)

    Tra le misure più significative, si segnala l’estensione anche per l’esercizio 2022 della possibilità di approvare bilanci in perdita (anche in caso di erosione del capitale sociale), con differimento degli adempimenti civilistici correlati al ripianamento delle perdite al quinto esercizio successivo (approvazione del bilancio dell’esercizio 2027)1.

    Il Decreto prevede che – per le perdite subite nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2022 –

    non operino le disposizioni in materia di:

    • riduzione del capitale in caso di mancato ripianamento, entro l’esercizio successivo, della perdita superiore al terzo;
    • ricostituzione del capitale o trasformazione della società per perdite che riducono il

    capitale al di sotto del minimo legale.

    La norma prevede, inoltre, la sospensione delle disposizioni inerenti alle società di capitali in materia di scioglimento per riduzione del capitale sotto il minimo legale, nonché la disciplina in materia di scioglimento delle società cooperative.

    Pertanto, le deroghe riferite alle perdite riguardano, in sostanza, tutto il triennio 2020 – 2022.

    1 Gli articoli 2446 e 2447 del Codice Civile (in riferimento alle Società per Azioni) e 2482-bis e 2482-ter del Codice Civile (in riferimento alle Società a responsabilità limitata) prevedono obblighi stringenti in caso di perdite che erodono il capitale sociale.

    Come previsto dall’art.6, comma 4, del D.L. 23/2020, le perdite dovranno essere distintamente indicate nella Nota integrativa, con specificazione, in appositi prospetti, dell’origine e delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.

    Sospensione degli ammortamenti 2023 (art.3, comma 8)

    E’ prevista, anche per l’esercizio 2023, la facoltà (per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali) di non operare in tutto o in parte gli ammortamenti sui beni materiali ed immateriali (in deroga all’art.2426, primo comma, n.2, del Codice Civile), mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.

    La quota di ammortamento non effettuata è imputata al Conto Economico relativo all’esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando il piano di ammortamento originario di un anno2.

    I contribuenti che si avvalgono di tale agevolazione sono tenuti ad accantonare gli utili ad una riserva vincolata per un importo pari alla quota di ammortamento non contabilizzato, con facoltà di dedurre comunque fiscalmente gli ammortamenti, sia ai fini Ires che Irap (con obbligo, in tal caso, di iscrizione in bilancio della corrispondente fiscalità differita).

    Proroga dichiarazione IMU 2021 (art.3, comma 1)

    Il Decreto contiene, inoltre, una nuova proroga dei termini della dichiarazione IMU per l’anno 2021, che vengono posticipati al 30 giugno 2023 (termine entro il quale andrà inviata anche la dichiarazione IMU per le variazioni relative all’anno 2022).

    2 L’agevolazione è stata riproposta anche per il 2023, non richiedendo peraltro omogeneità di trattamento negli esercizi: pertanto, anche chi ha operato regolarmente gli ammortamenti negli esercizi 2020 – 2022 potrà, nell’esercizio 2023, sospendere parzialmente o totalmente l’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali.

    Divieto di fatturazione elettronica in ambito sanitario (art.3, comma 2)

      Viene differito al 1° gennaio 2024 l’obbligo di fatturazione elettronica nell’ambito delle prestazioni sanitarie (ASL, aziende ospedaliere, istituti di ricovero, farmacie, medici ed odontoiatri, tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria), nonché l’obbligo per la trasmissione elettronica dei corrispettivi elettronici.

    Altre novità fiscali

    Tra gli altri interventi introdotti dal Decreto Milleproroghe, si segnala:

    • la proroga della riforma dello Sport (art.16, comma 1): viene rinviata dal 1° gennaio 2023 al 1° luglio 2023 l’entrata in vigore della “Riforma dello Sport”, che prevede, tra l’altro, una nuova definizione di “lavoratore sportivo”, le nuove figure di “volontari” ed una nuova disciplina fiscale/previdenziale per il settore dilettantistico ed i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
    • l’agevolazione 5 per mille Onlus (art.9, comma 4): le Onlus potranno essere destinatarie, anche nel 2023, del contributo del 5 per mille da esprimere in sede di dichiarazione dei redditi;
    • il bonus colonnine (art.9, comma 4): il tax credit colonnine di ricarica pari all’80% del

    costo sostenuto, nel limite massimo di € 1.500, viene esteso anche al 2023 e 2024.

     Si ricorda che le novità, essendo inserite in un Decreto Legge, richiedono di essere convertite in Legge entro 60 giorni e sono, pertanto, passibili di modifiche.

     

    ° ° °

    Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

    Cordiali saluti

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