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Circolare n°4 del 02-02-2022 Imprenditori e professionisti niente Irap

Circolare n°4 del 02-02-2022 Imprenditori e professionisti niente Irap

A decorrere dal periodo d’imposta 2022, l’art. 1 co. 8 della L. 234/2021 prevede che l’IRAP non sia più dovuta dalle persone fisiche esercenti:

  • attività commerciali;
  • arti e professioni
Professionisti e imprenditori già esclusi da IRAP

Prima del 2022, risultano già esclusi da IRAP i professionisti e i “piccoli” imprenditori che, in alternativa:

  • si avvalgano del regime forfetario;
  • siano privi di autonoma organizzazione secondo la nozione delineata nel corso degli anni dalla giurisprudenza di legittimità e di merito
Ultimi adempimenti relativi al 2021

Se ancora soggette ad IRAP nel 2021, le persone fisiche esercenti attività d’impresa ed arti e professioni nel 2022 dovranno ancora:

  • presentare la dichiarazione IRAP 2022 (relativa al 2021) entro il 30.11.2022;
  • versare il saldo IRAP (relativo al 2021) entro il 30.6.2022 (ovvero entro il 22.8.2022, con la maggiorazione dello 0,4%).

Non sono invece più dovuti gli acconti relativi al 2022. 

Effetti della modifica normativa sui contenziosi in corso

Non rivestendo valenza interpretativa, la modifica normativa non determina l’estinzione (a favore del contribuente) dei contenzioni in corso, anche se potrebbe comunque rappresentare un elemento di valutazione da sottoporre al giudice di merito.

Contribuenti ancora soggetti ad IRAP dal 2021

Restano invece soggetti ad IRAP gli altri contribuenti che già ora scontano l’imposta (es. società di capitali, società di persone, enti commerciali e non commerciali, studi associati e associazioni tra professionisti).

Studi associati e associazioni tra professionisti

In assenza di specifiche previsioni legislative, gli studi associati e le associazioni professionali continueranno ad essere soggetti a IRAP. 

Infatti, secondo le sentenze della Cassazione a Sezioni Unite 14.4.2016 n. 7371 e 13.4.2016 n.7291, le associazioni professionali, gli studi associati e le società semplici esercenti attività di lavoro autonomo sono sempre soggetti a IRAP, indipendentemente dalla struttura organizzativa della quale si avvalgono per l’esercizio dell’attività.

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