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Circolare n°27 del 27.12.2022 – Le novità del DL Aiuti Quater

Circolare n°27 del 27.12.2022 – Le novità del DL Aiuti Quater

Con il DL n. 176 del 18.11.2022 (c.d. “DL Aiuti-Quater”) il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento alcune nuove disposizioni per fronteggiare la crisi energetica, nonché altri provvedimenti urgenti in materia fiscale, tra cui la rimodulazione dei benefici concessi con il c.d. “super bonus”.

In materia di acquisto di energia e gas viene previsto un nuovo credito per il mese di dicembre 2022 a favore delle imprese per i consumi di energia e gas nella misura del 30-40% a seconda delle caratteristiche dell’attività, da utilizzare in compensazione e cedibili per intero dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti.

Le novità del DL Aiuti-Quater
Credito d’imposta energia e gas Con riferimento al mese di dicembre 2022, viene riconosciuto un credito d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale sulla falsariga di quanto previsto dall’articolo 1 del “DL Aiuti-ter”.

 

Il credito viene riconosciuto, alle medesime condizioni del DL Aiuti Ter:

1.    alle imprese energivore, nella misura del 40% della componente acquistata e utilizzata nel mese di dicembre 2022;

2.    alle imprese non energivore dotate di contatori di energia di potenza pari o superiore a 4,5kw, nella misura del 30% della componente acquistata e utilizzata nel mese di dicembre 2022;

3.    alle imprese gasivore, nella misura del 40% della componente acquistata e utilizzata nel mese di dicembre 2022;

4.    alle imprese non gasivore, nella misura del 40% della componente acquistata e utilizzata nel mese di dicembre 2022.

I crediti d’imposta relativi ad il terzo ed al quarto trimestre 2022 possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione nel modello F24, oppure ceduti per intero dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi istituti di credito ed intermediari finanziari (con possibilità di ulteriore cessione per un massimo di due volte a soggetti vigilati).

I beneficiari devono inviare, entro il 16.03.2023, comunicazione all’Agenzia delle Entrate riferita ai crediti del terzo e del quarto trimestre 2022 maturato nell’esercizio.

Incremento soglia fringe benefit Viene apportata una modifica al DL n. 115/2022 che consente l’innalzamento da 600 a 3.000 euro dei fringe benefit che possono essere fruiti, per il 2022, sotto forma di rimborsi ai dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico, energetico, e del gas naturale.

La deroga riguarda solo l’individuazione del fringe benefit e dell’importo soglia, ordinariamente pari a 258,23 euro.

In caso di superamento del limite di 3.000 euro l’intero importo va assoggettato a tassazione.

Rateizzazione aumenti bollette Le imprese con utenze collocate in Italia possono chiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo epr la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi da quello termoelettrico eccedente l’importo medio contabilizzato nel periodo tra il 01.01 ed il 31.12.2021

La misura trova applicazione co riferimento ai consumi effettuati dal 01.10.2022 e fino al 31.03.2023, fatturati entro il 30.09.2023.

Coloro che sono interessati alla rateazione degli importi devono presentare istanza ai fornitori entro il prossimo 19.12.2022: in tal caso potranno accedere ad una rateazione dell’importo per un minimo di 12 ed un massimo di 36 rate mensili.

Il piano di rateazione presuppone l’effettivo rilascio della garanzia SACE sui finanziamenti richiesti dai fornitori e l’effettiva disponibilità di almeno un’impresa di assicurazione a stipulare con l’impresa richiedente una copertura assicurativa sull’intero credito rateizzato.

In caso di inadempimento di 2 rate, anche non consecutive, l’impresa aderente al piano decade dal beneficio della rateizzazione ed è tenuta al versamento dell’intero importo residuo dovuto.

 

Novità in materia “Superbonus” Come anticipato in premessa, attraverso una modifica all’articolo 119, viene prevista la rimodulazione del beneficio a favore degli interventi effettuati dai condomini e dalle PF su parti comuni di edifici interamente posseduti, purché composti da massimo 4 unità, nonché dalle PF per gli interventi sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio:

1.    per le spese sostenute dal 01.07.220 al 31.12.2022, il beneficio spetta nella misura del 110%;

2.    per le spese sostenute nel 2023, il beneficio spetta nella misura del 90%;

3.    per le spese sostenute nel 2024, il beneficio spetta nella misura del 70%;

4.    per le spese sostenute nel 2025, il beneficio spetta nella misura del 65%.

L’agevolazione spetta nella medesima misura anche a ONLUS, ODV e APS iscritte negli appositi registri.

La riduzione dal 110 al 90% prevista nell’anno 2023 non si applica agli interventi per i quali al 25.11.2022 è stata presentata la CILA. In caso di interventi su edifici condominiali, viene inoltre richiesta l’approvazione della delibera di esecuzione dei lavori in data antecedente al 25.11.2022.

Per gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici, la riduzione non trova applicazione nel caso in cui alla data del 25.11 risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Con riferimento agli interventi sulle villette di PF, invece,  il superbonus spetta nella misura del 110% con riguardo alle spese sostenute entro il 31.03.2023 a condizione che alla data del 30.09.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% del complessivo. Il beneficio successivamente prosegue con aliquota del 90% in relazione a spese sostenute entro il 31.12.2023 se gli interventi sono stati avviati a partire dal 01.01.2023 (solo in caso di godimento di proprietà  o diritto reale, immobile adibito ad abitazione principale e reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro).

Con riferimento alla cessione della detrazione e dello sconto, viene introdotta la possibilità di utilizzare in 10 rate annuali i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o sconto in fattura (la comunicazione di sconto o cessione deve essere inviata all’agenzia entro i 30.10.2022).

 

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