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Circolare n°26 del 02.12.2022 -nuovo limite di esenzione fiscale e contributivo fringe beneifit 2022

Circolare n°26 del 02.12.2022 -nuovo limite di esenzione fiscale e contributivo fringe beneifit 2022

Con la pubblicazione del decreto Aiuti quater viene previsto, per il solo periodo d’imposta 2022, un ampliamento della soglia di esenzione fiscale e contributiva “fringe benefit”.

Si tratta di una misura di welfare aziendale che punta a rendere più corposi gli stipendi dei lavoratori, attraverso il rimborso anche delle utenze (acqua, luce e gas).

Sotto l’aspetto soggettivo, possono essere agevolati i benefit concessi a lavoratori dipendenti, alle Cococo, agli stageur, ai titolari di borsa di studio e ai componenti di consigli di amministrazione con reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.

Per effetto di tale disposizione, l’importo inizialmente previsto dalla precedente disposizione normativa di Euro 600,00 viene elevato ad Euro  3000. Pertanto fino al 31 dicembre 2022, il datore di lavoro potrà erogare ai propri lavoratori beni in natura (es. buoni spesa, buoni carburante, rimborso per spese sostenute per il pagamento di utenze domestiche. ecc.) per un valore complessivo di Euro 3000,00 senza che lo stesso sia assoggettato a contributi ed imposte.

Attenzione: in caso di superamento del limite di Euro 3000 il valore aggiuntivo erogato al lavoratore concorre interamente a formare il reddito.

Tali importi sono da intendersi come una libera concessione” una tantum”  da parte del datore di lavoro e pertanto non determinano per il datore di lavoro un diritto acquisito.

Si ricorda infine che, a differenza di altri beni e servizi per i quali la legge subordina l’esenzione, parziale o totale, all’offerta o messa a disposizione alla generalità di dipendenti o categorie omogenee (welfare aziendale) questi benefici aggiuntivi allo stipendio (di importo massimo pari ad Euro 3000) possono essere riconosciuti anche al singolo lavoratore come trattamento “ad personam”.

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