Arluno - 20010 Milano
Da Lunedì a Venerdì
L’art. 1, commi da 16 a 27, del D.L. 73/2021 (c.d. “Decreto Sostegni bis”) ha previsto un ulteriore contributo a fondo perduto c.d. “perequativo”.
Il “contributo perequativo” spetta a tutti i soggetti esercenti attività di impresa, arti o professioni che abbiano conseguito un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro nel periodo di imposta precedente al periodo di entrata in vigore del Decreto (ovvero nel corso dell’anno 2019).
Il contributo perequativo spetta ai soggetti sopra indicati che abbiano subito nel corso dell’esercizio 2020 un peggioramento del risultato economico d’esercizio di almeno il 30% rispetto a quello dell’esercizio 2019
Il contributo viene calcolato mediante l’applicazione delle seguenti percentuali alla differenza tra il risultato economico 2020 e quello conseguito nell’esercizio 2019:
30% | per soggetti con ricavi fino a 100.000 Euro |
20% | per soggetti con ricavi tra 100.000 Euro e 400.000 Euro |
15% | per soggetti con ricavi tra 400.000 Euro e 1 milione di Euro |
10% | per soggetti con ricavi tra 1 e 5 milioni di Euro |
5% | per soggetti con ricavi compresi tra 5 e 10 milioni di Euro |
Il contributo massimo riconoscibile è pari, in ogni caso, a 150.000 Euro.
L’importo spettante dovrà essere calcolato al netto degli altri contributi a fondo perduto Covid già riconosciuti dall’Agenzia Entrate. Non spetterà alcun contributo perequativo se l’ammontare complessivo dei contributi, già riconosciuti dalle Entrate, è uguale o maggiore alla differenza tra il risultato economico d’esercizio del periodo d’imposta 2020 e quello relativo al periodo d’imposta 2019.
Per poter ottenere il contributo, i soggetti devono aver presentato la dichiarazione dei redditi 2021 (relativa al 2020) entro il 30 settembre 2021.
Le eventuali dichiarazioni integrative o correttive non rilevano ai fini della determinazione del contributo, qualora dai dati in esse indicate derivi un maggior importo del contributo rispetto a quello derivante in base ai dati delle dichiarazioni trasmesse entro il 30 settembre 2021 e presentare apposita istanza telematica.
Lo Studio renderà noto ai soggetti con i requisiti previsti per l’accesso al contributo, le modalità per la trasmissione delle istanze, che devono essere approvate con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate non ancora emanato a tutt’oggi.
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