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Il “Decreto Aiuti-bis” (D.L. 115/2022) ha esteso anche al terzo trimestre 2022 i crediti di imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia e di gas naturale.
Con la presente circolare lo Studio riassume la situazione ad oggi relativamente ai crediti d’imposta in oggetto
Imprese energivore1 |
E’ riconosciuto un credito d’imposta pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo e terzo trimestre 2022.
Il credito di imposta è riconosciuto qualora i costi per kWh della componente energia elettrica (calcolati sulla base della media rispettivamente del primo e secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi) abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019. |
Imprese non-energivore3 |
E’ riconosciuto un credito d’imposta pari al 15% delle spese sostenute per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo e terzo trimestre 2022.
Anche in questo caso, l’agevolazione spetta qualora il prezzo dell’energia (calcolato sulla base della media riespettivamente del primo e secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi) abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio relativo al medesimo trimestre dell’anno 2019. |
Imprese gasivore4 |
E’ riconosciuto un credito d’imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale, consumato nel secondo e terzo trimestre 2022.
L’agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio relativo al medesimo trimestre dell’anno 2019. |
Imprese non-gasivore |
E’ riconosciuto un credito d’imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo e terzo trimestre 2022.
L’agevolazione spetta alle medesime condizioni previste per le società gasivore (incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio relativo al medesimo trimestre dell’anno 2019). |
Modalità di fruizione
I crediti sono utilizzabili in compensazione, tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2022.
In alternativa il credito è cedibile solo per intero dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti (compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari).
Facilitazione dei calcoli
Il decreto Aiuti Bis prevede che le imprese non energivore e quelle non gasivore possano chiedere ai venditori di calcolare l’incremento di costo della componente energetica e certificare così il credito maturato. Sono però coinvolte solo le imprese che nel secondo e terzo trimestre del 2022 hanno avuto lo stesso fornitore del primo secondo e terzo trimestre 2019 (cioè quello su cui sono parametrati gli aumenti).
Le altre aziende -energivore , gasivore o che hanno comunque cambiato fornitore – dovranno continuare a verificare il credito in autonomia.
L’invio delle informazioni da parte dei fornitori è subordinato a una richiesta dell’azienda e deve avvenire “entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta” .
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