Arluno - 20010 Milano
Da Lunedì a Venerdì
A seguito della conversione in legge del Decreto “Fisco – Lavoro” (D.L. n.146/2021), sono state introdotte alcune modifiche alla tipologia contrattuale del lavoro autonomo occasionale.
L’ art. 2222 del Codice Civile definisce lavoro occasionale “quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”.
Lo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale non richiede l’apertura della partita iva da parte del prestatore.
Non è obbligatoria la forma scritta; l’accordo può anche essere concluso solo verbalmente ed è caratterizzato dalla natura occasionale della prestazione (vale a dire, dalla assenza di prevalenza e di abitualità).
La legge non prevede alcun limite di reddito, o di durata della prestazione, oltre il quale il reddito di lavoro percepito smetta di essere ritenuto “occasionale” e diventi “abituale”.
È esclusa l’occasionalità quando il rapporto è caratterizzato da un interesse durevole del prestatore d’opera o del committente, rispettivamente, a svolgere o ricevere nel tempo una o più prestazioni (ancorché non periodiche).
Il compenso percepito dal collaboratore autonomo occasionale è assoggettato alla ritenuta d’acconto del 20%, all’atto dell’erogazione del compenso ed a cura del committente.
Novità introdotte dal Decreto “Fisco – Lavoro”
Al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo del lavoro autonomo occasionale, il Decreto “Fisco – Lavoro” ha introdotto l’obbligo per il committente a partire dal 1° gennaio 2022 di effettuare una preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente mediante SMS o posta elettronica.
Le modalità di comunicazione previste per i lavoratori intermittenti, per i quali ad oggi si prevede la possibilità di effettuare la trasmissione preventiva, sono:
Il mancato adempimento del nuovo obbligo di comunicazione preventiva è sanzionato in maniera rilevante: viene, difatti, prevista l’applicazione della sanzione amministrativa da € 500 ad € 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per il quale è stata omessa o ritardata la comunicazione.
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