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Circolare n°17 del 04.07.2022 – Esterometro via Sdi senza le operazioni di importo trascurabile

Circolare n°17 del 04.07.2022 – Esterometro via Sdi senza le operazioni di importo trascurabile

Come già anticipato  nella precedente circolare n°16 del 29.06.2022 dal 1° luglio 2022 parte il “restyling” dell’esterometro: il modello è abrogato ed in sostituzione si comunicano le fatture in tempo reale utilizzando il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica. Per le operazioni di importo non rilevante è in arrivo l’esonero dalla comunicazione dei dati: il decreto Semplificazioni (D.L. n. 73/2022, in vigore dal 22 giugno) elimina infatti questo adempimento per le singole operazioni di importo non superiore a 5.000 euro.

Come succede dal 1° luglio 

Dal 1° luglio 2022 l’esterometro diventa una funzione della fatturazione elettronica, utilizzando il Sistema di Interscambio per caricare i documenti la cui controparte non sia stabilita in Italia.

A questo proposito un’operazione già necessariamente transitata nella fatturazione elettronica è quella identificata con il codice TD19 – integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 D.P.R. 633/72. La distinzione tra “integrazione” e “autofattura” è meramente formale, ma per la precisione il primo termine riguarda le fatture provenienti da un Paese UE (che si considerano vere e proprie fatture in quanto conformi alle regole della Direttiva), come nel caso del codice TD18 – acquisti intracomunitari – mentre il secondo attiene a quelle con il fornitore domiciliato fuori dall’Unione.

Quanto sopra rappresentato riguarda le fatture per cessioni di beni già introdotti in Italia dal fornitore estero, che per questa operazione assimilata a un acquisto intraUE ha dovuto aprire una partita IVA, ma che non deve usarla per la fatturazione ai clienti italiani, soggetti d’imposta, dovendo emettere il documento con la partita IVA della sede (risoluzione 20 febbraio 2015, n. 21/E). La mera detenzione di merce in un deposito presso terzi non determina una stabile organizzazione (che avrebbe emesso una normale fattura interna) e il fornitore rimane un soggetto non stabilito.

Il vantaggio di queste operazioni per il cliente italiano è duplice: acquista da un fornitore estero senza dover attivare le procedure intraunionali, tra cui l’iscrizione al VIES, in quanto la merce è già nazionalizzata, e non versa l’IVA al fornitore, operando in reverse charge, che è una mera scrittura contabile senza esborso di denaro.

1)         Le nuove operazioni da inserire nel Sistema di Interscambio – evitando la vecchia procedura che si chiude alla fine di questo mese – sono:

– le cessioni di beni a clienti esteri, con spedizione nella UE, in quanto le cessioni comprovate da bolletta doganale non vanno comunicate, nonché le prestazioni di servizi, sempre a clienti esteri – il tipo documento è quello ordinario di “fattura” – TD01;

– gli acquisti di beni intracomunitari sono individuati con TD18, che deve essere integrato con imponibile ed IVA ai fini del computo dell’imposta dovuta e di quella detraibile;

– gli acquisti di servizi, sia da UE che da extra UE, si caratterizzano per il codice TD17.

2)         A proposito dei servizi resi ad operatori sanmarinesi osserviamo che l’art. 20 del D.M. 21 giugno 2021 stabilisce la non obbligatorietà della fattura elettronica, ma essendo gli abitanti di San Marino soggetti non stabiliti in Italia l’utilizzo di questo tipo documento si rivela obbligatorio ai fini dell’esterometro, se di importo superiore alla soglia che sta per essere introdotta.

3)         Per quanto riguarda la “natura dell’operazione”, quelle pertinenti per i beni ceduti a clienti esteri sono N3.2 – non imponibili – operazioni intracomunitarie e N3.3 non imponibili – cessioni verso S. Marino.

4)         Per i servizi “generici”, che costituiscono la maggior parte di questo ambito, resi a soggetti d’imposta non stabiliti, la natura è N2.1 – non soggette ad IVA ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972 (in realtà ora c’è anche il 7-opties) – in quanto la norma pertinente è l’art. 7-ter.

Nel corso di un recente evento di informazione, l’Agenzia delle Entrate ha dato i chiarimenti relativi a due casi abbastanza frequenti:

– il rifornimento di carburante all’estero – territorialmente non rilevante ai sensi dell’art. 7-bis – da indicare come TD19;

– il pernottamento in albergo o la consumazione di un pranzo all’estero – territorialmente non rilevante ai sensi dell’art. 7-quater – da indicare come TD17.

 

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