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Circolare n°16 del 29.06.2022 – Le novità sul DL semplificazioni fiscali

Circolare n°16 del 29.06.2022 – Le novità sul DL semplificazioni fiscali

Con DL n. 73 del 21.06.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2022, il legislatore ha introdotto alcune novità in materia di imposte, semplificando gli adempimenti e prorogando i termini previsti per gli stessi. Tra le varie novità si segnala l’abrogazione della disciplina delle società in perdita sistemica, la proroga dei termini per l’adeguamento delle addizionali comunali ai nuovi scaglioni IRPEF, l’estensione del regime di “reverse charge”, la proroga dei termini ordinari per la registrazioni degli atti soggetti ad imposta di registro ed altro ancora.

Di seguito illustriamo le principali novità contenute nel decreto.

Le novità in materia fiscale

Registrazioni atti in termine fisso Viene portato a 30 giorni il termine ordinario per la registrazione in termine fisso di tutti gli atti formati in Italia (precedente termine 20 giorni).
Calendario fiscale IVA – modifiche Gli elenchi INTRASTAT, per effetto delle modifiche apportate, devono essere presentati entro il giorno 25 del mese successivo.

Le liquidazioni periodiche relative al secondo trimestre, invece, devono essere presentate al 30.09 di ogni anno (in precedenza 16.09).

Deduzioni IRAP Sono state riformate le deduzioni previste in materia IRAP sul costo del lavoro. A seguito delle modifiche apportate, il costo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato può essere integralmente dedotto. Le deduzioni ulteriori trovano applicazione solo con riferimento ai lavoratori assunti con differente contratto (addetti ricerca e sviluppo, apprendisti, disabili, lavoratori stagionali ecc.).
Estensione e proroga reverse charge Il meccanismo del reverse charge trova applicazione alla cessione di telefoni cellulari, di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione nei prodotti destinati al consumatore finale.

Il regime di reverse viene inoltre prorogato fino al 31.12.2026.

Termini pagamento bollo su e-fatture Viene incrementato da 250 a 5.000 la soglia al di sotto della quale è consentito differire i versamenti dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo e nel secondo trimestre solare. Con efficacia dalle fatture emesse dal 01.01.2023, il pagamento dell’imposta di bollo può essere effettuato senza applicazione di interessi e sanzioni per il primo trimestre nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre qualora l’ammontare del tributo da versare per le fatture emesse nel primo trimestre sia inferiore a 5.000 euro.

E’ inoltre previsto che l’imposta di bollo per il primo e secondo trimestre può essere versata in occasione del versamento dell’imposta del terzo trimestre qualora l’ammontare del tributo da versare per le fatture emesse nel primo e nel secondo trimestre sia complessivamente inferiore a 5.000 euro.

Dichiarazione IMU E’ differito dal 30.6.2022 al 31.12.2022 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU per l’anno 2021, riferita a immobili il cui possesso ha avuto inizio nel corso del 2021, variazioni rilevanti per la determinazione dell’imposta intervenute nel 2021.
Società in perdita sistemica (abrogazione) Viene abrogata la disciplina della società in perdita sistemica a partire dal periodo d’imposta 2022. Pertanto, le penalizzazioni previste dalla legge n. 724/94 non trovano applicazione nel 2022 nei confronti di coloro che dal 2017 al 2021 risultino in perdita fiscale, ovvero qualora in almeno 4 degli indicati periodi d’imposta la società risulti in perdita e nei restanti consegua un reddito sotto soglia.

Nessuna modifica è prevista invece, in relazione alla disciplina delle società non operative.

Adeguamento addizionali IRPEF In considerazione delle modifiche apportate agli scaglioni IRPEF, viene differito al 31.07.2022 il termine per adeguare le aliquote dell’addizionale comunale ai nuovi scaglioni IRPEF.
Esterometro per operazioni fuori campo IVA e sanzioni Sono escluse dall’obbligo comunicativo le operazioni documentate da bolletta doganale, da fattura elettronica, nonché l’acquisto di beni esercizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia qualora di importo non superiore a 5.000 euro per ogni singola operazione.

A decorrere dal 01.07.2022 la comunicazione dovrà essere effettuata esclusivamente trasmettendo i dati nel formato della fattura elettronica via SDI.

Nel caso di omessa o errata comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite di 400 euro mensili. Le sanzioni possono essere ridotte alla metà con un limite massimo di 200 euro mensili qualora la trasmissione sia effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze di legge.

Derivazione rafforzata Viene esteso alle micro imprese il principio di derivazione rafforzata per effetto di una modifica apportata all’articolo 83 TUIR. I soggetti che si qualificano micro imprese che scelgono di non adottare le semplificazioni previse per redigere il bilancio, determinano il reddito applicando il principio di derivazione rafforzata, secondo cui valgono i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili, con il conseguente riconoscimento fiscale della rappresentazione contabile fondata sul principio di prevalenza della sostanza sulla forma.
Disciplina ISA

In relazione al perdurare delle condizioni negative connesse all’emergenza epidemiologica, attraverso la modifica dell’art. 148 co. 1 del DL 34/2020, sono estese al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 le misure straordinarie volte a tener conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica sugli ISA e a introdurre specifiche cause di esclusione.

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