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Da Lunedì a Venerdì
Con il DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. decreto “Sostegni-bis”), pubblicato sulla G.U. 25.5.2021 n. 123, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, operatori economici, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).
Il DL 73/2021 è entrato in vigore il 26.5.2021, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.
Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 73/2021 in materia fiscale e di agevolazioni.
In merito al nuovo contributo a fondo perduto previsto dal DL sostegni bis, si rimanda alla circolare dello Studio n 13 del 07.06.2021.
L’art. 4 del DL 73/2021 interviene sul credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, che viene:
da un lato, prorogato per altre 3 mensilità (fino al 31.7.2021), per i soggetti cui già spettava fino al 30.4.2021;
dall’altro, ulteriormente esteso, per i mesi da gennaio 2021 a maggio 2021, a nuove condizioni, ad altri soggetti.
Proroga del credito d’imposta per il settore turismo fino a luglio 2021
Il credito d’imposta per i canoni di locazione ad uso non abitativo, di cui all’art. 28 del DL 34/2020, viene esteso fino al 31.7.2021 (invece che fino al 30.4.2021, come precedentemente previsto), per:
Si ricorda che il credito d’imposta spetta, a tali soggetti, nella misura del 60% dei canoni di locazione, concessione o leasing, ovvero del 50% dei canoni di affitto d’azienda (30% per agenzie di viaggio e tour operator, secondo l’interpretazione più rigorosa):
Estensione del credito d’imposta per le mensilità gennaio-maggio 2021
Viene inoltre introdotta una “nuova versione” del credito d’imposta per le locazioni, operante per i primi 5 mesi del 2021 (da gennaio 2021 a maggio 2021), che opera a condizioni in parte diverse da quelle richieste dall’art. 28 del DL 34/2020.
Il “nuovo” credito d’imposta per le locazioni, dal punto di vista soggettivo, riguarda:
Misura del credito e ambito oggettivo
Per i mesi da gennaio a maggio 2021, anche il “nuovo” credito d’imposta spetta nella:
Condizioni agevolative: calo del fatturato
Per quanto concerne le condizioni di applicazione del credito d’imposta, il decreto “Sostegni-bis” introduce alcune novità in relazione alla condizione del calo del fatturato, atteso che il credito d’imposta sui canoni da gennaio 2021 a maggio 2021, spetta, ai soggetti locatari esercenti attività economica, “a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020”.
Rispetto al credito d’imposta 2020 previsto dall’art. 28 del DL 34/2020, cambiano:
Potranno quindi beneficiare del credito d’imposta per tutte le prime 5 mensilità 2021 di canoni pagate, i conduttori che abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato, nel periodo 1.4.2020-31.3.2021, inferiore almeno del 30% rispetto a quello registrato nel periodo 1.4.2019-31.3.2020.
Restano esclusi dalla condizione del calo del fatturato e quindi hanno sempre diritto all’incentivo i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dall’1.1.2019,
Credito d’imposta per sanificazione, dispositivi di protezione individuale e tamponi
Viene introdotto un nuovo credito d’imposta per la sanificazione in favore di:
soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale dotate di codice identificativo
Il credito d’imposta spetta per le spese sostenute:
Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 30% delle suddette spese, fino ad un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.
Le disposizioni attuative del credito d’imposta in esame saranno stabilite con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate
Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali di cui alla L. 178/2020 può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 in un’unica quota annuale anche dai soggetti con ricavi o compensi pari o superiori a 5 milioni di euro che effettuano, nel periodo 16.11.2020-31.12.2021, investimenti in beni strumentali materiali “ordinari”.
Il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari, di cui all’art. 57-bis co. 1-quater del DL 50/2017, viene concesso per gli anni 2021 e 2022 nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
Per l’anno 2021, la comunicazione telematica di accesso al credito d’imposta va presentata dall’1.9.2021 al 30.9.2021. Restano comunque valide le comunicazioni presentate a marzo 2021.
Per il solo anno 2021, viene incrementato da 700.000,00 a 2 milioni di euro il limite annuo, dell’ammontare, cumulativo, dei crediti d’imposta e contributivi che possono essere:
utilizzati in compensazione “orizzontale” nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. “semplificata
Si ricorda che, per l’anno 2020, il limite in esame era stato incrementato da 700.000,00 a un milione di euro (art. 147 del DL 34/2020).
Il limite applicabile nel 2021 è quindi doppio rispetto a quello dello scorso anno, al fine di aumentare la liquidità delle imprese.
Come noto le somme intimate tramite cartella di pagamento devono essere versate nei 60 giorni successivi alla data di notifica della cartella stessa.
Per effetto dell’art. 9 del DL 73/2021, i pagamenti i cui termini scadono dall’8.3.2020 al 30.6.2021 devono avvenire, in unica soluzione, entro la fine del mese successivo, cioè entro il 31.7.2021 (che slitta al 2.8.2021 in quanto il 31 luglio cade di sabato).
Entro il 2.8.2021 le somme non devono, necessariamente, essere pagate tutte in unica soluzione, in quanto è possibile chiederne la dilazione.
Durante il periodo di sospensione non vengono notificate le cartelle di pagamento.
Avvisi di addebito INPS
Le somme che devono essere pagate a seguito di avviso di addebito INPS, se scadono all’8.3.2020 al 30.6.2021, vanno pagate in unica soluzione entro il 0 2.08.2021, rimanendo ferma la possibilità di chiedere la dilazione
Accertamenti esecutivi
Il DL 73/2021 prevede espressamente che se le somme intimate con accertamento esecutivo scadono dall’8.3.2020 al 30.6.2021, il pagamento può avvenire entro il 2.8.2021
Ciò vale quindi per gli accertamenti in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP e in materia di fiscalità locale.
Sospensione delle attività esecutive e cautelari
Dall’8.3.2020 al 30.6.2021 sono sospese le attività esecutive (pignoramenti) nonché cautelari (fermi e ipoteche).
Rimangono validi i pignoramenti e le altre misure eventualmente già disposte.
L’ art. 64 co. 6-11 del DL 73/2021 prevede una nuova agevolazione per l’acquisto della “prima casa” di abitazione, per i soggetti:
che non hanno ancora compiuto 36 anni di età;
con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000,00 euro annui.
Ambito temporale
Il beneficio è temporalmente limitato agli atti stipulati tra il 26.5.2021 e il 30.6.2022.
L’art. 18 del DL 73/2021 modifica la disciplina dei termini di emissione delle note di variazione IVA, nel caso in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale.
La nuova disciplina si applica alle sole procedure avviate a decorrere dal 26.5.2021 (data di entrata in vigore del DL 73/2021).
Momento di emissione della nota di variazione
A differenza della disciplina previgente, ai fini dell’emissione delle note di variazione in diminuzione, non è più necessario attendere il verificarsi dell’infruttuosità della procedura, circostanza che generalmente si verifica al termine della stessa, ma è possibile rettificare l’IVA mediante la nota di variazione già alla data in cui il debitore viene assoggettato alla procedura.
Nello specifico, il nuovo co. 10-bis dell’art. 26 del DPR 633/72 identifica il momento da cui il debitore si considera assoggettato a una procedura concorsuale, vale a dire rispettivamente:
la data della sentenza dichiarativa del fallimento;
la data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
la data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
la data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi
Nell’ipotesi in cui, successivamente all’assoggettamento alla procedura, il debitore paghi in tutto o in parte il corrispettivo, il cedente o prestatore è tenuto a emettere nota di variazione IVA in aumento
La garanzia prestata dal Fondo di Garanzia PMI è prorogata al 31.12.2021.
Dall’1.7.2021 la garanzia opererà con le seguenti modalità:
le garanzie per operazioni di valore superiore ai 30.000,00 euro (art. 13 co. 1 lett. c) del DL 23/2020) sono concesse nella misura massima dell’80% (anziché del 90%);
il termine massimo di durata delle operazioni che fruiscono del regime di intervento straordinario è innalzato a 120 mesi, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea. La misura si applica anche alle operazioni già garantite, salve le necessarie autorizzazioni e nel rispetto del limite massimo di 120 mesi di durata dell’operazione;
le garanzie per operazioni fino a 30.000,00 euro sono ridotte dal 100% al 90% e potrà essere applicato un tasso di interesse diverso. La garanzia opera anche in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
L’art. 16 del DL 73/2021 proroga al 31.12.2021 la moratoria del rientro dalle esposizioni debitorie nei confronti di banche e intermediari finanziari (art. 56 co. 2 del DL 18/2020), limitatamente alla sola quota capitale (ove applicabile) come da nostra mail di studio del 03.06.2021.
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