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Circolare n°12 del 26.04.2023 – PEC e domicilio digitale

Circolare n°12 del 26.04.2023 – PEC e domicilio digitale

Circolare n° 12 del 26.04.2023

PEC e domicilio digitale

Premessa

Come noto il decreto Semplificazioni (D.L. n. 76/2020) ha previsto, come strumento principale di comunicazione per determinate procedure amministrative, l’obbligo per professionisti e imprese di comunicare il proprio domicilio digitale.

Dando attuazione alle disposizioni del decreto Semplificazioni in tema di domicilio digitale-PEC, alcune CCIAA hanno anche cominciato a cancellare gli indirizzi PEC che, sebbene iscritti nel Registro Imprese, risultano invalidi/inattivi oppure che appartengono a professionisti quali risultanti dagli elenchi INI – PEC del sito ufficiale INI-PEC.

Si ricorda che il domicilio digitale-PEC oltre a dover essere valido e attivo, deve essere anche “univoco” dunque non è possibile:

  • la segnalazione di una medesima PEC – domicilio digitale, ad esempio, di un soggetto terzo (consulente, associazione, parente);
  • la segnalazione di una medesima PEC – domicilio digitale per più imprese del medesimo titolare;
  • la segnalazione di una medesima PEC – domicilio digitale per più imprese del medesimo gruppo;
  • l’utilizzo di una medesima PEC – domicilio digitale prima di una impresa cessata e poi “trasferita” a una impresa di nuova costituzione.

Assegnazione d’ufficio del domicilio digitale

In mancanza del rispetto dell’obbligo, le Camere di Commercio hanno iniziato ad attribuire un domicilio digitale, ossia una nuova e diversa PEC che ha questa formulazione:

CODICEFISCALEIMPRESA@IMPRESA.ITALIA.IT

Questo domicilio digitale dato d’ufficio sarà attivo solo in ricezione e verrà automaticamente inserito e consultabile negli elenchi INI-PEC con la conseguenza che:

  • potranno essere notificati all’impresa qualsiasi tipo di comunicazione quali atti tributari da parte dell’Agenzia delle Entrate, cartelle esattoriali, atti giudiziari, atti amministrativi da parte della Camera di Commercio stessa, da parte di altre PP.AA., ecc.;
  • il domicilio digitale sarà accessibile dal rappresentante dell’impresa tramite il cassetto digitale dell’imprenditore attraverso la piattaforma https://impresa.italia.it/cadi/app/login.

Alcune Camere di commercio hanno predisposto un elenco delle imprese alle quali verrà assegnato d’ufficio il domicilio digitale.

Inoltre, dalla data di avvenuta pubblicazione dell’avvio di ciascun procedimento d’ufficio, decorreranno quarantacinque giorni entro i quali sarà ancora possibile procedere alla comunicazione della PEC – domicilio digitale con la sola sanzione di 20 euro per i titolari di imprese individuali e di 206 euro per ciascun legale rappresentante di società, oltre a spese di notifica ed istruttoria.

Sanzioni

Le imprese iscritte al Registro Imprese che non abbiano ancora comunicato il proprio domicilio digitale, o abbiano la PEC scaduta, dunque non più valida, possono ancora regolarizzare la propria posizione comunicando il proprio domicilio digitale (PEC) al Registro Imprese utilizzando:

  • la piattaforma Dire – piattaforma web “Depositi e Istanze Registro imprese” utilizzata per presentare pratiche di bilancio, trasferimento d’azienda ecc., può essere usata per la domanda di iscrizione del solo domicilio digitale;
  • Comunica Starweb– servizio online che richiede l’adesione al servizio Telemaco;
  • Comunica Fedra– servizio utilizzabile per tutte le società;
  • procedura “Pratica semplice”.

In difetto di comunicazione, la sanzione amministrativa sarà:

  • per le società, di 412 euro per ciascun legale rappresentante pari al doppio dell’importo attualmente previsto per altro tipo di violazione, oltre a spese di notifica;
  • per le imprese individuali di 60 euro, pari al triplo dell’importo attualmente irrogato per altro tipo di violazione, oltre a spese di notifica.

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti.

 

 

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