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Da Lunedì a Venerdì
Circolare n° 12 del 26.04.2023
PEC e domicilio digitale
Premessa
Come noto il decreto Semplificazioni (D.L. n. 76/2020) ha previsto, come strumento principale di comunicazione per determinate procedure amministrative, l’obbligo per professionisti e imprese di comunicare il proprio domicilio digitale.
Dando attuazione alle disposizioni del decreto Semplificazioni in tema di domicilio digitale-PEC, alcune CCIAA hanno anche cominciato a cancellare gli indirizzi PEC che, sebbene iscritti nel Registro Imprese, risultano invalidi/inattivi oppure che appartengono a professionisti quali risultanti dagli elenchi INI – PEC del sito ufficiale INI-PEC.
Si ricorda che il domicilio digitale-PEC oltre a dover essere valido e attivo, deve essere anche “univoco” dunque non è possibile:
Assegnazione d’ufficio del domicilio digitale
In mancanza del rispetto dell’obbligo, le Camere di Commercio hanno iniziato ad attribuire un domicilio digitale, ossia una nuova e diversa PEC che ha questa formulazione:
CODICEFISCALEIMPRESA@IMPRESA.ITALIA.IT
Questo domicilio digitale dato d’ufficio sarà attivo solo in ricezione e verrà automaticamente inserito e consultabile negli elenchi INI-PEC con la conseguenza che:
Alcune Camere di commercio hanno predisposto un elenco delle imprese alle quali verrà assegnato d’ufficio il domicilio digitale.
Inoltre, dalla data di avvenuta pubblicazione dell’avvio di ciascun procedimento d’ufficio, decorreranno quarantacinque giorni entro i quali sarà ancora possibile procedere alla comunicazione della PEC – domicilio digitale con la sola sanzione di 20 euro per i titolari di imprese individuali e di 206 euro per ciascun legale rappresentante di società, oltre a spese di notifica ed istruttoria.
Sanzioni
Le imprese iscritte al Registro Imprese che non abbiano ancora comunicato il proprio domicilio digitale, o abbiano la PEC scaduta, dunque non più valida, possono ancora regolarizzare la propria posizione comunicando il proprio domicilio digitale (PEC) al Registro Imprese utilizzando:
In difetto di comunicazione, la sanzione amministrativa sarà:
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti.
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