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Circolare n°11 del 29.04.2021 DL semplificazioni: avvisi bonari definiti senza sanzioni

Circolare n°11 del 29.04.2021 DL semplificazioni: avvisi bonari definiti senza sanzioni

Premessa

Con l’articolo 5 da 1 a 7 del DL n. 41 del 22.03.2021 il legislatore ha introdotto una nuova fattispecie di definizione agevolata, avente ad oggetto gli avvisi bonari emessi ai sensi dell’articolo 36 bis del DPR n. 600/73 (imposte dirette) ed ai sensi
dell’articolo 54 bis del DPR n. 633/72 (iva).
Possono accedere all’istituto coloro che sono titolari di partita IVA attiva alla data del 23.03.2021 e che hanno subito una riduzione del volume di affari maggiore del 30% rispetto al periodo d’imposta 2019.
Possono essere definiti gli avvisi bonari riferiti ai periodi d’imposta 2017 e 2018, emessi rispettivamente entro il 31.12.2020 ed il 31.12.2021: coloro che sono in possesso dei requisiti previsti potranno definire tali avvisi versando imposte, interessi e contributi previdenziali, con esclusione delle sanzioni e delle somme aggiuntive.
La possibilità di accesso a tale modalità di definizione verrà comunicata direttamente dall’Agenzia delle Entrate una volta riscontrate le condizioni per la sua applicazione. In tal caso i soggetti interessati effettuano il versamento degli importi richiesti entro i termini e le modalità previste dal D.Lgs. n. 462/97.

DEFINIZIONE AGEVOLATA AVVISI BONARI

Beneficio Definizione tramite pagamento imposte, interessi econtributi previdenziali.

Ambito soggettivo – Vengono escluse sanzioni e somme aggiuntive. Titolari di partita IVA al 23.03.2021 che hanno subito una riduzione del volume d’affari.

Ambito oggettivo – Avvisi bonari riferiti al periodo d’imposta 2017 e 2018

Ambito e applicazione:

La definizione, secondo il comma 4, si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive. Gli importi dovranno essere versati secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 462/97. Con riferimento all’ambito soggettivo di applicazione, il legislatore ha stabilito che possono accedere alla definizione solamente i soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del DL (23.03.2021).
Quale ulteriore requisito viene richiesta riduzione del volume di affari, dei ricavi o dei compensi almeno pari al 30%. Nel dettaglio, viene previsto che:
1. possono accedere al beneficio coloro che hanno subito una riduzione maggiore del 30% del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari riscontrato nell’anno precedente. Il raggiungimento della soglia, in questo caso, viene effettuato sulla base dei risultati delle dichiarazioni annuali IVA;
2. per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto, il raggiungimento della soglia di riduzione del 30% va calcolato sull’ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi.

 

Ambito soggettivo – condizioni di applicazione

Soggetti titolari di partita IVA:Possono accedere al beneficio esclusivamente coloro che sono titolari di partita IVA attiva alla data del 23.03.2021.
Possono accedere coloro che hanno subito una riduzione del volume d’affari 2020 maggiore al 30%.

AMBITO SOGGETTIVO: Possono accedere coloro che hanno subito una riduzione dei ricavi o dei compensi maggiore al 30% risultante da dichiarazione (se non soggetti a dichiarazione IVA).

Con riferimento all’ambito oggettivo di applicazione, il legislatore ha stabilito che possono essere definiti con l’istituto in oggetto gli avvisi bonari emessi ai sensi:
 sulla base della procedure automatizzate previste dall’articolo 54 bis del DPR n. 633/72 in materia IVA;
 sulla base delle procedure automatizzate previste dall’articolo 36 bis del DPR n. 600/73 in materia di imposte sui redditi.

Possono essere definiti gli avvisi bonari riferiti al periodo d’imposta in corso al
31.12.2017 ed emessi entro il 31.12.2020 (anche se non notificati per effetto della
proroga disposta dal DL n. 34/2020), nonché quelli riferiti al periodo d’imposta in corso
al 31.12.2018 emessi entro il 31.12.2022

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