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Circolare n°11 del 29.04.2021: DL semplificazioni – avvisi bonari definiti senza sanzioni

Circolare n°11 del 29.04.2021: DL semplificazioni – avvisi bonari definiti senza sanzioni

Con l’articolo 5 da 1 a 7 del DL n. 41 del 22.03.2021 il legislatore ha introdotto una nuova fattispecie di definizione agevolata, avente ad oggetto gli avvisi bonari emessi ai sensi dell’articolo 36 bis del DPR n. 600/73 (imposte dirette) ed ai sensi dell’articolo 54 bis del DPR n. 633/72 (iva).

 

Possono accedere all’istituto coloro che sono titolari di partita IVA attiva alla data

del 23.03.2021 e che hanno subito una riduzione del volume di affari

maggiore del 30% rispetto al periodo d’imposta 2019.

 

Possono essere definiti gli avvisi bonari riferiti ai periodi d’imposta 2017 e 2018, emessi rispettivamente entro il 31.12.2020 ed il 31.12.2021: coloro che sono in possesso dei requisiti previsti potranno definire tali avvisi versando imposte, interessi e contributi previdenziali, con esclusione delle sanzioni e delle somme aggiuntive.

 

La possibilità di accesso a tale modalità di definizione verrà comunicata direttamente dall’Agenzia delle Entrate una volta riscontrate le condizioni per la sua applicazione. In tal caso i soggetti interessati effettuano il versamento degli importi richiesti entro i termini e le modalità previste dal D.Lgs. n. 462/97.

 

 

DEFINIZIONE AGEVOLATA AVVISI BONARI

Definizione tramite pagamento imposte, interessi e

 

Beneficio Ambito soggettivo Ambito oggettivo

                              contributi previdenziali                              Vengono escluse sanzioni e somme aggiuntive

Titolari di partita IVA al 23.03.2021 che hanno subito una riduzione del volume d’affari

Avvisi bonari riferiti al periodo d’imposta 2017 e 2018

 

 

 

La definizione, secondo il comma 4, si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le

somme aggiuntive. Gli importi dovranno essere versati secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 462/97.

 

Con riferimento all’ambito soggettivo di applicazione, il legislatore ha stabilito che possono accedere alla definizione solamente i soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del DL (23.03.2021).

 

Quale ulteriore requisito viene richiesta riduzione del volume di affari, dei ricavi o dei compensi almeno pari al 30%. Nel dettaglio, viene previsto che:

  1. possono accedere al beneficio coloro che hanno subito una riduzione maggiore del 30% del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari riscontrato nell’anno precedente. Il raggiungimento della soglia, in questo caso, viene effettuato sulla base dei risultati delle dichiarazioni annuali IVA;
  2. per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto, il raggiungimento della soglia di riduzione del 30% va calcolato sull’ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi.

 

Ambito soggettivo – condizioni di applicazione

Soggetti titolari di partita IVA Possono accedere al beneficio esclusivamente coloro che sono titolari di partita IVA attiva alla data del 23.03.2021.
 

 

Riduzione

Possono accedere coloro che hanno subito una riduzione del

  volume d’affari 2020 maggiore al 30%.                                        Possono accedere coloro che hanno subito una riduzione dei ricavi o dei compensi maggiore al 30% risultante da

dichiarazione (se non soggetti a dichiarazione IVA).

 

Con riferimento all’ambito oggettivo di applicazione, il legislatore ha stabilito che possono essere definiti con l’istituto in oggetto gli avvisi bonari emessi ai sensi:

à sulla base della procedure automatizzate previste dall’articolo 54 bis del DPR n. 633/72 in materia IVA;

à sulla base delle procedure automatizzate previste dall’articolo 36 bis del DPR n. 600/73 in materia di imposte sui redditi.

 

 

 

Possono essere definiti gli avvisi bonari riferiti al periodo d’imposta in corso al 31.12.2017 ed emessi entro il 31.12.2020 (anche se non notificati per effetto della proroga disposta dal DL n. 34/2020), nonché quelli riferiti al periodo d’imposta in corso al 31.12.2018 emessi entro il 31.12.2021.

 

  AMBITO OGGETTIVO                                                                                                 
Ambito oggettivo – condizioni di applicazione
Avvisi bonari Periodo   d’imposta in corso al 31.12.2017 emessi entro il
    31.12.2020.                                                                                                     
  Periodo   d’imposta in corso al 31.12.2018 emessi entro il
  31.12.2021.              

 

L’iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d’imposta provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. In tal caso, l’ammontare delle sanzioni amministrative dovute (normalmente ridotto ad un terzo) possono essere azzerate ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5 del DL n. 41/2021.

Le somme possono essere versate in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo qualora la somma da versare sia superiore a 5.000 euro.

 

Beneficio Esclusione dal pagamento di sanzioni e somme aggiuntive.
 

 

Versamenti

Se effettuati in unica soluzione, entro 30 giorni dal ricevimento

  della comunicazione.                                                                           

Se effettuate in modalità rateale, la prima rata deve essere versata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. L’importo può

 

L’importo della prima rata deve essere versato entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, e le successive hanno scadenza nell’ultimo giorno di ciascun trimestre.

 

DEFINIZIONE
Modalità di definizione
   
   
 

 

  essere rateizzato fino ad un massimo di 8 rate trimestrali, elevato a 20 se la somma da versare è superiore a 5.000 euro

 

Somme versate Vengono incamerate a titolo definitivo.
Somme da versare Tornano applicabili le sanzioni e le somme aggiuntive che sarebbero state stralciate dal debito complessivo per

effetto della definizione di cui all’articolo 5 DL n. 41/2021.

 

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie

 

 

disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. Viene inoltre specificato che le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite, non sono rimborsabili né utilizzabili in compensazione per il versamento del debito residuo.

 

CONSEGUENZE INADEMPIMENTO
Inadempimento
Somme versate Vengono incamerate a titolo definitivo.
Somme da versare Tornano applicabili le sanzioni e le somme aggiuntive che sarebbero state stralciate dal debito complessivo per

effetto della definizione di cui all’articolo 5 DL n. 41/2021.

 

                                              

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