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Circolare n°10 del 18.04.2023 – Nomina dell’Organo di controllo nelle Srl

Circolare n°10 del 18.04.2023 – Nomina dell’Organo di controllo nelle Srl

Circolare n°10 del 18.04.2023 – Nomina dell’Organo di controllo nelle Srl

In sede di approvazione del bilancio dell’esercizio 2022, le Assemblee delle società a responsabilità limitata (con periodo di imposta coincidente con l’anno solare) che negli esercizi 2021 e 2022 hanno superato i limiti dimensionali previsti dall’art.2477 del Codice Civile, riferiti al Totale Attivo, ai Ricavi ed al numero di dipendenti, sono obbligate a nominare l’Organo di controllo o il revisore contabile.

La sopra citata disposizione civilistica, difatti, prevede per le società a responsabilità limitata l’obbligo di nominare l’organo di controllo o il revisore qualora:

  • sia previsto dall’atto costitutivo;
  • si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
  1. la società è tenuta a redigere il bilancio consolidato;
  2. la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  3. è stato superato, per due esercizi consecutivi, almeno uno dei seguenti parametri: 
  • Totale Attivo di Stato Patrimoniale: € 4.000.000
  • Totale Ricavi di Conto Economico: € 4.000.000
  • Numero di occupati in media: n° 20 unità

L’obbligo di mantenere l’organo di controllo (o il revisore) decade se, per tre esercizi consecutivi, non viene superato alcuno dei limiti dimensionali sopra riportati.

 

Modalità di calcolo dei limiti

Per il computo delle soglie, si deve tenere conto di quanto segue:

  • l’Attivo di Stato Patrimoniale ( voci A + B + C +D ) va considerato al netto dei fondi rettificativi (fondi ammortamento/svalutazioni), iscritti a diretta diminuzione delle relative voci;
  • i Ricavi devono corrispondere alla voce A.1 del Conto Economico (al netto di resi, sconti, abbuoni e premi);
  • il numero medio dei dipendenti si calcola determinando la media giornaliera degli occupati durante l’esercizio.

La scelta della figura dell’Organo di controllo nella forma alternativa del Revisore contabile/Sindaco Unico/Collegio Sindacale, deve essere attentamente valutata, considerando da una parte la dimensione e la complessità della gestione sociale, dall’altra le diverse funzioni previste per le richiamate figure.

Infatti, mentre al Revisore compete il solo controllo contabile, il Sindaco Unico/Collegio Sindacale è investito anche del controllo legale, compreso il parere sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile richiesto dalla vigente normativa in tema di crisi di impresa.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti.

 

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