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Circolare n°10 del 14-04-2022 Decreto Ucraina

Circolare n°10 del 14-04-2022 Decreto Ucraina

Con il DL 21.3.2022 n. 21, pubblicato sulla G.U. 21.3.2022 n. 67, sono state emanate disposizioni urgenti per contrastare gli effetti economici della crisi ucraina (c.d. decreto “Ucraina”).

Il DL 21/2022 è entrato in vigore il 22.3.2022, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze. Inoltre, il DL 21/2022 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 21/2022.

Credito d’imposta alle imprese per l’acquisto di energia elettrica

L’art. 3 del DL 21/2022 riconosce un credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW (diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica ex DM 21.12.2017, cosiddette energivore).

Determinazione del credito d’imposta

Il credito d’imposta è pari al 12% della spesa sostenuta  per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre  del 2022, a condizione che il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento  del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

Modalità di utilizzo e cessione del credito d’imposta.

Il credito d’imposta:

  • è utilizzabile entro il 31.12.2022 esclusivamente in compensazione mediante modello F24
  • è cedibile, solo per intero, con i medesimi limiti previsti per i c.d. “bonus edilizi”.

Trattamento fiscale

Il credito d’imposta:

  • non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’IRAP

Credito d’imposta alle imprese per l’acquisto di gas naturale

Con l’art. 4 del DL 21/2022 riconosce un credito d’imposta per l’acquisto di gas  naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas ex art. 5 del DL 17/2022 (cosiddette imprese “gasivore”)

Determinazione del credito d’imposta

Il credito d’imposta è pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre solare  dell’anno 2022, a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento  superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

Modalità di utilizzo e cessione del credito d’imposta

Il credito d’imposta:

  • è utilizzabile, entro il 31.12.2022, esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;
  • è cedibile, solo per intero, con i medesimi limiti previsti per i c.d. “bonus edilizi”.

Trattamento fiscale

Il credito d’imposta:

  • non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’IRAP

Crediti d’imposta per le imprese energivore e gasivore – modifiche

Gli artt. 5 e 9 del DL 21/2022 apportano alcune modifiche ai crediti d’imposta per le imprese energivore (a forte consumo di energia) e gasivore (a forte consumo di gas naturale), disciplinati rispettivamente dagli artt. 4 e 5 del DL 17/2022

Incremento della misura dei crediti d’imposta

Tali crediti d’imposta sono riconosciuti:

  • per le imprese energivore, in misura pari al 25% (al posto del precedente 20%)
  • per le imprese gasivore, in misura pare al 20% (al posto del precedente 15%).

Modalità di utilizzo e cessione dei crediti d’imposta

In merito all’utilizzo dei crediti d’imposta per le imprese energivore (relativi sia al primo che al secondo trimestre 2022) e gasivore (relativi al secondo trimestre 2022), sono stati introdotti:

  • il termine del 31.12.2022 per l’utilizzo in compensazione mediante il modello F24;
  • la facoltà di cessione, solo per intero, con i medesimi limiti previsti i c.d. “bonus edilizi”.

Settore turistico – credito d’imposta  per l’IMU versata nel 2021

Per effetto dell’art. 22 del DL 21/2022, alle imprese turistico-ricettive viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’IMU per l’anno 2021 (cioè la rata a saldo che doveva essere versata entro il 16.12.2021).  Il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese turistico-ricettive, comprese:

  • le imprese che esercitano attività agrituristica come definita dalla 96/2006 e dalle relative norme regionali;
  • le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta;
  • le imprese del comparto fieristico e congressuale;
  • i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e

Requisiti  oggettivi

Dal punto di vista oggettivo, invece, per poter beneficiare del credito d’imposta è necessario che:

  • gli immobili per i quali è stata pagata la seconda rata dell’IMU 2021 siano accatastati nella categoria catastale D/2;
  • in detti immobili venga gestita la relativa attività ricettiva;
  • i proprietari degli immobili D/2 siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Un ulteriore requisito richiesto per ottenere il credito d’imposta riguarda la diminuzione del fatturato derivante dall’attività ricettiva. In particolare, i gestori dell’attività (che sono anche i proprietari dell’immobile D/2) devono aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.

Utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta è utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione mediante il modello F24

Trattamento fiscale

Il credito d’imposta:

  • non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’IRAP

Aiuti di stato

Il credito d’imposta in esame trova applicazione nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 e la sua efficacia è subordinata, ai sensi dell’art. 108 par. 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea

Le modalità, i termini di presentazione ed il contenuto delle autodichiarazioni saranno stabiliti da un apposito provvedimento della stessa Agenzia

 Bonus Carburante per i dipendenti

L’art. 2 del DL 21/2022 prevede che, per il 2022, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di 200,00 euro per lavoratore.

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

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