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Circolare n°1 del 13-01-2022 Le novità fiscali della legge di bilancio 2022

Circolare n°1 del 13-01-2022 Le novità fiscali della legge di bilancio 2022

Con legge n. 234 del 30.12.2021 (pubblicata in GU n. 310 del 31.12.2021), meglio conosciuta come legge di Bilancio 2022, il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento numerose novità di carattere fiscale, nonché modifiche e proroghe ad alcune delle disposizioni ed incentivi applicati nel periodo precedente.

Di seguito, illustriamo le novità di carattere fiscale contenute nella legge di Bilancio 2022.

Le novità in materia fiscale

 

Modifica aliquote IRPEF A decorrere dal 01.01.2022 si applicano i seguenti scaglioni ed aliquote ai fini IRPEF:

 

NUOVE ALIQUOTE IRPEF
Scaglioni dal 01.01.2022 Aliquota
Fino a 15.000 23%
Oltre 15.000 e fino a 28.000 25%
Oltre 28.000 e fino a 50.000 35%
Oltre 50.000 euro 43%
Scaglioni prima del 01.01.2022 Aliquota
Fino a 15.000 23%
Oltre 15.000 e fino a 28.000 27%
Oltre 28.000 e fino a 55.000 38%
Oltre 55.000 e fino a 75.000 41%
Oltre 75.000 43%

 

A fronte della riduzione di aliquote è abrogata la detrazione IRPEF prevista dal DL n. 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendenti e di alcuni redditi assimilati, che viene di fatto assorbita dalla riduzione generalizzata delle aliquote.

 

Viene inoltre riformulata la disciplina del “bonus 100 euro” che ora prevede un reddito complessivo di 15.000 euro per poterne beneficiare (in precedenza 28.000 euro).

 

Con riferimento alle addizionali, al fine di recepire le disposizioni di cui sopra, vengono differiti i termini a disposizione dei comuni per adeguare gli scaglioni e le aliquote al 31.03.2022 (o il termine di approvazione del bilancio, se successivo). Il termine per la trasmissione al MEF dei dati contenuti nei provvedimenti fi variazione delle addizionali regionali sono differiti al 13.05.2022.

 

Termini pagamento cartelle È stato esteso a 180 giorni il termine (ordinariamente pari a 60 giorni) per il pagamento delle cartelle di pagamento notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022. Si ricorda che il Decreto Fiscale ha già previsto un analogo differimento per le cartelle notificate nel periodo 1° settembre – 31 dicembre 2021.

Si ricorda che il maggior termine di 180 non trova applicazione:

• ai fini del calcolo del termine per il ricorso (che va comunque presentato entro 60 giorni dalla notifica);

• per il pagamento degli avvisi di addebito Inps (Messaggio Inps n.4131 del 24.11.2021);

• in caso di ingiunzioni di pagamento notificate dagli enti territoriali.

 

Agevolazione acquisto prima casa giovani L’agevolazione “Prima casa under 36” è estesa agli atti stipulati fino al 31.12.2022. L’agevolazione opera per l’acquisto della “prima casa” di abitazione da parte di soggetti under 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro e consiste:

  1. nell’esenzione dalle imposte d’atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d’imposta pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto medesimo;
  2. nell’esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione degli immobili agevolati.

 

Investimenti in beni strumentali (materiali e immateriali 4.0) Tale forma di incentivo viene prorogata fino al 2025. Con riferimento al periodo dal 2023 al 2025 viene specificato che:

  1. gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi 4.0 il credito è riconosciuto solo alle imprese nella misura del 20% (investimenti fino a 2,5 milioni), del 10% (quota di investimenti in eccesso fino a 10 milioni) e del 5% (quota di investimenti in eccesso fino a 20 milioni);
  2. gli investimenti in beni immateriali strumentali nuovi 4.0 viene riconosciuto un credito nella misura del 20% per gli investimenti dal 16.11.2020 al 31.12.2023 (limite 1 milione), del 15% per gli investimenti effettuati nel 2024 (limite 1 milione) e del 10% per gli investimenti effettuati nel 2025 (limite 1 milione).

 

Esclusione IRAP persone fisiche Secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2022 sono escluse dal presupposto IRAP le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni.

 

Viene quindi estesa l’esenzione che prima riguardava coloro che fruiscono del regime forfetario o che comunque non risultano dotati di autonoma organizzazione.

 

Coloro che sono soggetti IRAP nel 2021 e che per il 2022 rientrano nelle disposizioni della legge di Bilancio 2022 dovranno presentare la dichiarazione IRAP relativo all’anno 2021 e versare il saldo dell’imposta. Non sono più dovuti gli acconti per l’anno 2022.

 

Rivalutazione beni d’impresa e riallineamento dei valori civili e fiscali Per i maggiori valori imputati ai marchi e all’avviamento nei bilanci 2020 in base alla rivalutazione dei beni d’impresa, la deducibilità degli ammortamenti è effettuata in misura non superiore ad un cinquantesimo per periodo d’imposta.

 

È possibile mantenere l’ammortamento per diciottesimi, ma solo dietro il versamento di una ulteriore imposta sostitutiva, a scaglioni dal 12% al 16%, al netto dell’imposta sostitutiva del 3% pagata per la rivalutazione o per il riallineamento. Se viene prescelta tale opzione, per ciascun anno dal 2021 al 2038 possono essere dedotti ammortamenti per 500.000,00 euro (1/18 di 9 milioni).

 

Viene consentita la possibilità di revocare, anche parzialmente, la disciplina fiscale della rivalutazione o del riallineamento, con modalità e termini che verranno stabiliti da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

 

Non vi sono modifiche alla disciplina della rivalutazione o del riallineamento, se l’impresa ha deciso di sfruttare tali agevolazioni nei bilanci 2020 con riferimento:

  1. ai beni materiali;
  2. ai beni immateriali diversi da marchi e avviamento (brevetti, software, know-how, diritti di utilizzazione delle prestazioni dei calciatori, ecc.);
  3. alle partecipazioni.
Limiti compensazione A partire dal 01.01.2022 è disposto l’innalzamento a 2 milioni di euro del limite annuo, dell’ammontare, cumulativo, dei crediti d’imposta e contributivi che possono essere utilizzati in compensazione “orizzontale” nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, oppure rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. “semplificata”.
Recupero patrimonio edilizio, bonus arredi e bonus verde Con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio si segnala l’avvenuta proroga fino al 31.12.2024 della misura potenziata al 50% con massimale di 96.000 euro.

 

Analoga proroga è stata disposta anche con riferimento al correlato bonus mobili che si vede il massimale di spesa progressivamente ridotto da 16.000 a 10.000 (anno 2022) fino a 5.000 (anno 2023-2024).

 

Anche con riferimento al bonus verde si segnala la proroga del termine di applicazione del beneficio fino al 31.12.2024.

 

Interventi antisismici e di riqualificazione energetica Anche con riferimento agli interventi antisismici, viene prevista la proroga degli incentivi fino al 31.12.2024, anche con riferimento alle aliquote potenziate del 70-75% e del 75-85%. La proroga si estende anche al c.d. “sismabonus acquisti”.

 

Gli interventi di riqualificazione energetica sono prorogati, specularmente, al 31.12.2024 nella misura potenziata ad oggi in uso (con aliquota del 65% salvo eccezioni). Rientrano nella proroga anche le ipotesi di interventi congiunti di risparmio energetico con riduzione del rischio sismico.

 

Bonus facciate Viene prorogato il bonus facciate ma, a differenza delle altre ipotesi di incentivo, solo nel 2022 e con aliquota ridotta dal 90% al 60%.

 

Superbonus 110% Con riferimento al superbonus, si segnala la proroga del termine di applicazione del beneficio al 30.06.2022.

 

Alcune fattispecie possono in ogni caso fruire di un termine molto più ampio:

  1. per gli interventi effettuati dai condomini, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025;
  2. per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche (ricadenti nella fattispecie degli edifici unifamiliari o unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo;

 

Con riferimento agli interventi “fotovoltaici” viene prevista l’applicazione delle medesime aliquote di detrazione del 110%, 70 e 65% previste per gli interventi effettuati dai condomini alle relative soglie temporali di sostenimento della spesa.

 

Con riferimento all’installazione di colonnine di ricarica dei veicoli, invece, il bonus spetta solo per gli interventi eseguiti congiuntamente agli interventi trainanti di riqualificazione energetica previsti dal DL n. 34/2020. Anche in questo caso trovano applicazione le aliquote del 110%, 70 e 65% previste a seconda dei diversi anni di sostenimento della spesa (2023, 2024 e 2025).

 

Vengono inoltre modificate parzialmente le disposizioni in materia di attestazioni e visto di conformità, anche con riferimento all’attestazione della congruità delle spese.

 

Opzioni sconto e cessione Viene prorogata la finestra temporale di operatività delle opzioni per lo sconto e la cessione del credito corrispondente alla detrazione in parallelo alla proroga dei bonus edilizi.

In particolare:

L’opzione per la cessione del credito e lo sconto in fattura viene riconosciuta anche per le annualità 2022, 2023 e 2024 (prorogata fino al 2025 per gli interventi che beneficiano del superbonus), con estensione del numero di detrazioni per le quali l’opzione risulta possibile (che ora ricomprendono anche gli interventi per la rimozione delle barriere architettoniche e la realizzazione di box auto pertinenziali). Restano esclusi dalla possibilità di cessione/sconto in fattura il bonus mobili e il bonus colonnine “ordinario”.

Viene espressamente riconosciuta la detraibilità del compenso per il rilascio del visto di conformità e dell’attestazione di congruità, anche nel caso di cessione/sconto in fattura dei bonus edilizi “minori”.

Viene escluso l’obbligo del visto di conformità per le opere di edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore ad € 10.000, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al cd. bonus facciate.

 

Credito R&S Anche in questo caso viene prorogato il credito d’imposta fino al 2031, mantenendo fino al 2022 le misure già previste (20% nel limite di 4 milioni di euro), mentre durante il periodo successivo l’aliquota viene ridotta al 10% (nel limite di 5 milioni di euro).

 

Il credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica, designo e ideazione estetica è prorogato fino al 2025, mantenendo per il 2022-2023 la misura del 10% e del 5% per il biennio 2024-2025.

 

Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o migliorati (per il raggiungimento di uno degli obbiettivi 4.0), il credito viene prorogato fino al 2025 nelle seguenti misure:

1.    15% nel limite di 2 milioni di euro per il 2022;

2.    10% nel limite di 4 milioni di euro per il 2023;

3.    5% nel limite di 4 milioni e di euro per il 2024-2025.

 

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