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Circolare n° 9 del 14.04.2023 – Le novità del D.L. “Bollette”

Circolare n° 9 del 14.04.2023 – Le novità del D.L. “Bollette”

Circolare n° 9 del 14.04.2023 – Le novità del D.L. “Bollette”

(D.L. n. 34 del 30.03.2023, pubblicato in GU n. 76 del 30.03.2023)

Premessa

Con D.L. n. 34 del 30.03.2023 (c.d. “D.L. Bollette”) il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento numerose modifiche di carattere fiscale, con particolare riferimento ai benefici spettanti per fronteggiare il caro energia.

Si segnala, in particolare, la riduzione dell’IVA sul gas per il secondo trimestre del 2023, nella misura del 5% e l’istituzione, anche per il secondo trimestre, di un credito a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas, sulla falsariga dei precedenti provvedimenti ma con misure ridotte (20% della spesa sostenuta da parte di imprese energivore, gasivore e non, oppure il 10% per le imprese non energivore).

Di seguito illustriamo le novità introdotte con il D.L. n. 34/2023 precisando che le disposizioni potranno essere oggetto di modifiche in occasione della conversione in legge del decreto.

Le novità in materia energetica

Credito per l’acquisto di energia e gas (II° trimestre 2023)

Viene riconosciuto, anche per il secondo trimestre del 2023, un credito a favore delle imprese che acquistano energia elettrica e gas naturale, anche se in misura ridotta rispetto ai precedenti provvedimenti.

  • Per le imprese energivore, un credito pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed utilizzata;
  • per le imprese non energivore, un credito del 10% sulle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed utilizzata;
  • per le imprese gasivore, un credito del 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato;
  • per le imprese non gasivore, un credito del 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato.

I crediti sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel modello F24, senza limiti alla compensazione.

Sono inoltre cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “vigilati”.

I crediti dovranno essere comunque utilizzati dal cessionario entro il 31.12.2023.

Proroga IVA al 5%

L’aliquota IVA del 5% è estesa anche alle somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023.

Con riferimento all’ambito di applicazione, si segnala che l’aliquota IVA ridotta è applicabile alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali, ordinariamente assoggettati all’aliquota del 10% e alle somministrazioni per usi civili (che superano il limite annuo di 480 metri cubi) e industriali, ordinariamente assoggettabili al 22%.

L’aliquota è estesa anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia e per le forniture di servizi di teleriscaldamento.

Le novità in materia fiscale

Ravvedimento speciale

Per effetto della proroga, il termine per rimuovere la violazione e per il versamento della prima ed unica rata sono postergati dal 31.03.2023 al 30.09.2023.

Per l’effetto, le rate successive scadranno il 31.10, il 30.11, il 20.12, mentre per l’anno 2024 ricadranno il 30.03/30.06/30.09/31.12.

Mediante norma di interpretazione autentica, si sancisce che nel ravvedimento operoso speciale non rientrano le violazioni suscettibili di emergere da liquidazione automatica della dichiarazione, ai sensi quindi degli artt. 36-bis del DPR 600/73, 54-bis del DPR 633/72 e 21-bis del DL 78/2010, a seguito della quale sono emessi gli “avvisi bonari” dall’Agenzia delle Entrate.

Violazioni formali

È posticipato il termine di pagamento della prima rata dal 31.03.2023 al 31.10.2023, mentre la seconda rimane fissata al 31.03.2024, così come il termine per rimuovere la violazione (coincidente con il 31.03.2024).

Definizione accertamento con adesione

È specificato che se il PVC è consegnato entro il 31.03.2023 l’adesione agevolata è ammessa anche se l’accertamento viene notificato dopo il 31.03.2023.

Non punibilità reati fiscali

Per i reati di omesso versamento IVA, di ritenute e di indebita compensazione per crediti non spettanti, viene prevista ora una causa di non punibilità derivante dal perfezionamento unito all’integrale versamento degli importi di una delle definizioni previste dalla Legge di Bilancio 2023.

Dal punto di vista operativo, il contribuente che intende beneficiare della non punibilità comunica all’Autorità Giudiziaria il pagamento della prima o dell’unica rata, sospendendo il processo penale sino a quando l’Agenzia delle Entrate comunica la corretta esecuzione della definizione.

 

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Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti.

 

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