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Circolare n.4 del 25.02.2021 – Rivalutazione dei beni d’impresa nel bilancio 2020

Circolare n.4 del 25.02.2021 – Rivalutazione dei beni d’impresa nel bilancio 2020

L’Art. 110 del DL 104/2020, nel quadro normativo dei decreti emessi a fronte dell’emergenza epidemiologica, con lo scopo di favorire un rafforzamento patrimoniale delle imprese, ha introdotto una nuova e particolarmente vantaggiosa possibilità di rivalutazione dei beni d’impresa.

Di seguito schematicamente le caratteristiche salienti:

SOGGETTI ATTIVI: Società di capitale, di persone ed imprese individuali.

BENI RIVALUTABILI: Immobilizzazioni immateriali (compresi marchi e brevetti) , materiali (compresi gli immobili diversi da quelli merce per le immobiliari di compravendita) e partecipazioni iscritte nel bilancio chiuso al 31.12.2019 e possedute alla data del 31.12.2020.

La rivalutazione permette di allineare contabilmente il maggior valore d’uso o di mercato di un asset patrimoniale rispetto all’importo iscritto a bilancio (nella normalità dei casi il residuo da ammortizzare) con corrispondente iscrizione di una riserva specifica di patrimonio netto quale contropartita di detto maggior valore.

Tecnicamente è possibile optare per due tipi di procedure:

  • RIVALUTAZIONE SOLO CIVILISTICA E GRATUITA: I beni rivalutati vengono iscritti al maggior valore d’uso o di mercato e come contropartita si iscrive una riserva di rivalutazione nel patrimonio netto. La procedura assolve pienamente lo scopo del rafforzamento patrimoniale, ma i maggiori valori dei beni non sono riconosciuti fiscalmente (mediante deduzione dei maggiori ammortamenti o mediante la riduzione della plusvalenza in caso di vendita del bene);
  • RIVALUTAZIONE ONEROSA MA FISCALMENTE RICONOSCIUTA; La rivalutazione può anche avere valenza fiscale (mediante deduzione dei maggiori ammortamenti o mediante la riduzione della plusvalenza in caso di vendita del bene) se sui maggiori valori attribuiti ai beni si applica un’imposta sostitutiva del 3% liquidabile in tre anni. In tal caso i maggiori ammortamenti sono fiscalmente riconosciuti già a partire dall’esercizio 2021, mentre il riconoscimento fiscale della minor plusvalenza avviene se il bene non è alienato prima del 31.12.2023.

Occorre sottolineare che per la prima volta la rivalutazione può essere effettuata “distintamente per ciascun bene”, senza quindi comprendere tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea, come invece previsto dalle altre precedenti misure in termini di rivalutazione dei beni.

Questo aspetto, unitamente alla ridotta aliquota dell’imposta sostitutiva rende particolarmente appetibile la rivalutazione in esame, posto che a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva del 3% (in tre anni) già dall’anno successivo si ottiene un risparmio di imposta del 27,9% (Ires + irap) sui maggiori ammortamenti stanziati in bilancio.

Si evidenzia che solitamente i beni che presentano un plusvalore latente rispetto a quello contabile (e quindi per i quali la rivalutazione è particolarmente efficace) sono i beni riscattati (soprattutto recentemente) da contratti di locazione finanziaria oppure beni completamente ammortizzati che conservano una vita residua apprezzabile. Un discorso a parte meritano gli immobili per i quali va valutato caso per caso il valore di mercato.

Si segnala infine che per avvalersi della rivalutazione la normativa non impone una perizia di stima dei beni che giustifichi il valore adottato; tuttavia lo Studio consiglia alla clientela di predisporre comunque un lavoro peritale da conservare in caso di verifica, soprattutto nella circostanza in cui si volesse attribuire alla rivalutazione una valenza fiscale.

Per tutto quanto detto si invita la clientela interessata ad avvalersi della rivalutazione dei beni ad individuare, in vista della redazione dei bilanci relativi all’esercizio 2020, i beni potenzialmente oggetto di rivalutazione.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti si rivelassero necessari.

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