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Circolare n° 25 del 29.11.2023
Il trattamento contabile e fiscale degli omaggi e delle regalie
Premessa |
In occasione di festività e ricorrenze, è prassi tra le aziende la distribuzione di regali a clienti, fornitori o dipendenti; si tratta, solitamente, di beni di modico valore, ai quali si applica un trattamento fiscale specifico.
Per un corretto trattamento contabile e fiscale, è necessario distinguere:
Omaggi a soggetti terzi (clienti/fornitori) di beni che non rientrano nell’attività d’impresa |
I costi sostenuti per l’acquisto di beni di valore unitario inferiore ad € 50 destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui scambio non rientra nell’attività propria dell’impresa, sono integralmente deducibili dal reddito di impresa nel periodo di sostenimento.
I costi sostenuti per l’acquisto di beni destinati ad omaggio, di valore unitario superiore ad € 50, invece, costituiscono spese di rappresentanza, la cui deducibilità (ai sensi dell’art.108, comma 2, del T.U.I.R.) è connessa al rispetto dei seguenti requisiti:
In relazione a tale ultima caratteristica, le spese di rappresentanza sono deducibili dal reddito secondo le seguenti percentuali:
nel limite dell’1,5% di ricavi | Æ | fino ad € 10 milioni di ricavi ed altri proventi |
nel limite dello 0,6% di ricavi | Æ | per la parte eccedente € 10 milioni e fino ad € 50 milioni di ricavi ed altri proventi |
nel limite dello 0,4% di ricavi | Æ | per la parte eccedente € 50 milioni di ricavi ed altri proventi |
Dal punto di vista contabile, è opportuno procedere alla rilevazione separata degli omaggi di costo unitario inferiore ad € 50, rispetto a quelli di costo unitario superiore ad € 50, utilizzando conti di contabilità generale distinti, in ragione della differente disciplina fiscale delle due fattispecie.
Sotto il profilo IVA, gli omaggi di beni di valore imponibile inferiore ad € 50 beneficiano della piena detrazione dell’imposta, mentre quelli di valore superiore ad € 50 sono caratterizzati dalla totale indetraibilità dell’IVA.
Inoltre, non sono considerate cessioni (e, quindi, escluse ai fini IVA) le erogazioni gratuite di beni non rientranti nell’attività propria dell’impresa, se di costo unitario inferiore ad € 50, nonché quelle per i quali non sia stata operata, all’atto dell’acquisto e dell’importazione, la detrazione dell’imposta.
Omaggi a soggetti terzi (clienti/fornitori) di beni che rientrano nell’attività d’impresa |
Qualora oggetto di omaggio siano i beni che costituiscono il “prodotto” dell’azienda, dal punto di vista reddituale, le spese sostenute costituiscono spese di rappresentanza, con la conseguenza che andrà cambiata la loro classificazione contabile (qualora inizialmente contabilizzati quali cessioni “ordinarie”).
Ai fini IVA, la cessione gratuita deve essere assoggettata ad imposta sulla base del prezzo di acquisto o, in mancanza, del prezzo di costo dei beni, determinato nel momento in cui si effettua la cessione gratuita.
Per documentare l’operazione, l’impresa può, alternativamente, scegliere di:
Omaggi di beni a dipendenti |
Nel caso di omaggi a dipendenti, il costo di acquisto di tali beni deve essere classificato nella voce “spese per prestazioni di lavoro dipendente”, con conseguente deducibilità ai fini delle imposte dirette (indipendentemente dalla tipologia di bene oggetto di regalia).
Ai sensi del sopra richiamato art.51 del T.U.I.R., costituiscono reddito di lavoro dipendente (a titolo di fringe benefit) tutti i “valori, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali”, se di ammontare eccedente il limite di € 258,23 per periodo di imposta4; tale disposizione, da una parte, consente di agevolare talune forme di liberalità in natura di modesto valore erogate ai dipendenti e, dall’altra parte, non è lesiva degli interessi erariali.
Ai fini IVA, invece, occorre distinguere:
Voucher o buoni regalo |
Un’ulteriore fattispecie è rappresentata dal voucher o buono regalo, che consente di utilizzare una determinata somma di denaro presso uno specifico esercizio commerciale.
La circolazione dei c.d. “voucher multiuso” è equiparata alla circolazione del denaro e, pertanto, è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA.
Occorre, inoltre, considerare che il D.L. 5/2023 ha riconosciuto, anche per l’anno 2023, il c.d. “bonus carburante”, che consente ai datori di lavoro di erogare ai propri dipendenti buoni benzina,
esclusi da imposizione fiscale ai sensi dell’art.51, comma 3, del T.U.I.R., per un ammontare massimo di € 200 per lavoratore: tale importo si aggiunge al limite sopra ricordato per i fringe benefit.
Qui di seguito, è riportato uno schema riepilogativo della disciplina più ricorrente, vale a dire quella riferita agli omaggi di beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività tipica dell’impresa:
SOGGETTI | TIPOLOGIA | IMPOSTE DIRETTE | IVA |
da imprenditori a Creditori/fornitori |
· beni di costo unitario inferiore o pari ad € 50
· beni di costo unitario superiore ad € 50 |
· spese per omaggi interamente deducibile
· spese di rappresentanza deducibili ex art. 108 T.U.I.R
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ACQUISTO: IVA detraibile
CESSIONE: fuori campo (art.2 D.P.R. 633/1972)
ACQUISTO: IVA indetraibile CESSIONE: fuori campo (art.2 D.P.R. 633/1972)
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Da imprenditori a dipendenti | qualunque bene | Spese per prestazioni di lavoro dipendente interamente deducibili | ACQUISTO: IVA indetraibile
CESSIONE: fuori campo (art.2 D.P.R. 633/1972)
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Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse
Cordiali saluti
Dott. Marco Folicaldi
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