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Circolare n° 24 del 23.10.2023
In arrivo le lettere di compliance su differenze tra incassi e corrispettivi telematici
Premessa |
Lo studio informa la spettabile clientela che in questi giorni Agenzia delle Entrate sta inviando lettere di compliance per la mancata emissione degli scontrini/fatture. L’Agenzia delle Entrate il 3 ottobre ha pubblicato infatti il Provvedimento n. 352652 che prevede l’invio delle comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo per i soggetti per i quali risulta che l’ammontare dei pagamenti elettronici mensili è superiore all’ammontare complessivo delle transazioni economiche certificate dalle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici trasmessi nello stesso periodo.
Vediamo di seguito dunque cosa ci aspetta e come è possibile rimediare.
Le comunicazioni di anomalia |
Al fine di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, l’Agenzia delle entrate, invia ai contribuenti soggetti passivi IVA che presentano potenziali anomalie, le informazioni derivanti dal confronto tra:
Quando l’ammontare dei pagamenti elettronici mensili è superiore all’ammontare delle transazioni certificate dalle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici trasmessi nello stesso periodo, scatta l’anomalia.
Le informazioni riportate sulla comunicazione di anomalia |
Le lettere di compliance contengono le informazioni per una valutazione sulla correttezza dei dati in possesso dell’Agenzia dell’Entrate in modo da consentire al contribuente di poter fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la presunta anomalia.
Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze non rilevate dalla comunicazione di anomalia.
I dati messi a disposizione dei contribuenti sono:
Le informazioni sono anche consultabili all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate denominata “Cassetto fiscale” e nell’interfaccia web “Fatture e corrispettivi”, nella sezione “Consultazione”, area “Fatture elettroniche e altri dati Iva”, in cui sono resi disponibili.
Ravvedimento |
I contribuenti che sono raggiunti da una comunicazione di anomalia possono regolarizzare, gli errori o le omissioni commessi beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.
In particolare i contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi possono avvalersi del ravvedimento anche se le predette violazioni sono state già constatate (non oltre la data del 31 ottobre 2023) e le stesse non siano state già contestate con atto di irrogazione di sanzione alla data del perfezionamento del ravvedimento.
Il ravvedimento operoso deve essere perfezionato entro la data del 15 dicembre 2023.
Occorre dunque porre molta attenzione perché la misura non incontra l’unico limite temporale del 15 dicembre 2023 ma anche il limite del ricevimento dell’atto di contestazione della sanzione.
Ravvedimento Operoso |
Regolarizzazione per violazioni commesse nel periodo 1.1.2022 – 30.6.2023 |
Possibile anche se le violazioni sono già state constatate ma non oltre il 31.10.2023. | |
Non si deve aver già ricevuto l’atto di contestazione ex art. 16 del D.lgs. 472/97 alla data del perfezionamento del ravvedimento. | |
Entro il 15 dicembre 2023 |
La regolarizzazione prevede:
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse
Cordiali saluti
Dott. Marco Folicaldi
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