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Circolare n° 23 del 18.10.2023 Titolare effettivo: comunicazione entro l’11.12.2023 (vedi precedente circolare dello Studio n.25 del 29.11.2022)

Circolare n° 23 del 18.10.2023 Titolare effettivo: comunicazione entro l’11.12.2023 (vedi precedente circolare dello Studio n.25 del 29.11.2022)

Circolare n° 23 del 18.10.2023

Titolare effettivo: comunicazione entro l’11.12.2023 (vedi precedente circolare dello Studio n.25 del 29.11.2022)     

 

1)   Oggetto

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023, il decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy del 29 settembre 2023 che attesta l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni relativamente al titolare effettivo. Pertanto, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale e cioè entro l’8 dicembre 2023, meglio l’11 dicembre 2023 vista la festività e il fine settimana, è necessario effettuare le comunicazioni dei dati e delle informazioni in merito all’identificazione del titolare effettivo.

 

2)   Soggetti obbligati

Sono tenuti a comunicare il titolare effettivo al Registro le imprese dotate di personalità giuridica (Srl, Spa, Sapa e Società cooperative), le persone giuridiche private (associazioni, fondazioni, le altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche).

 

3)   Chi è il titolare effettivo

Il titolare effettivo delle imprese dotate di personalità giuridica è la persona fisica o le persone fisiche a cui è riconducibile la proprietà diretta o indiretta della stessa impresa. In base a tali norme viene stabilito innanzitutto che è da considerare titolare effettivo nel caso di una società di capitali:

– la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale, detenuta da una persona fisica;

– la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Qualora dall’esame dell’assetto proprietario non si riesca ad individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente, viene disposto che il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo ente in forza di uno dei presupposti indicati nella tabella che segue.

 

Presupposti su cui ci si deve basare qualora dall’esame dell’assetto proprietario non sia individuabile il titolare effettivo: controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria
controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria
esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante

 

Se, infine, l’applicazione dei criteri di cui si è detto sopra non consenta ancora di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, viene stabilito che «il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica»

 

4)   Modalità e termini della comunicazione

La comunicazione del titolare effettivo va effettuata, in prima istanza, entro l’11 dicembre 2023 oppure, per i soggetti che si costituiscono dopo la data del 9 ottobre 2023, entro trenta giorni dalla data di loro iscrizione nel registro delle imprese.

 

5)   Chi effettua materialmente la comunicazione

La comunicazione del titolare effettivo all’ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente, al fine della sua iscrizione nella sezione autonoma di tale registro, va effettuata dai soggetti a cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private.

Oltre alla prima comunicazione del titolare effettivo entro i termini previsti, è necessario che i soggetti sopra indicati comunichino eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva entro 30 giorni dal momento del compimento dell’atto che porta alla variazione della stessa titolarità effettiva.

 

Il decreto ministeriale n. 55 del 2022 stabilisce che sempre i soggetti sopra indicati devono comunicare annualmente la conferma dei dati e delle informazioni, nel termine di dodici mesi

– dalla data della prima comunicazione ovvero

– dalla data della dell’ultima comunicazione della loro variazione ovvero

– dalla data della loro conferma.

 

6)   Conseguenze della mancata iscrizione

I termini di comunicazione sono perentori e, quindi, da rispettare per non incorrere nella sanzione comminata dall’art. 2630 del Codice Civile (da € 103 a € 1.032).

Per di più l’inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni per l’individuazione del titolare effettivo ovvero l’indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il diritto di voto e comportano l’impugnabilità delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante.

 

7)   Considerazioni conclusive

Lo Studio ricorda che non è prevista la possibilità di delegare l’adempimento a un professionista, per cui i soggetti obbligati dovranno munirsi, ove già non la possiedono, di firma digitale. I commercialisti, professionisti e intermediari in genere potranno comunque trasmettere la comunicazione telematica relativa ai dati e alle informazioni sul titolare effettivo, ma tale comunicazione (il modello presentato) dovrà essere sempre sottoscritta digitalmente dal soggetto obbligato all’adempimento, in quanto la stessa è resa mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 445/2000.

 

La spettabile clientela munita di firma digitale che volesse comunque commissionare allo Studio l’invio della comunicazione è tenuta a segnalarlo entro e non oltre il 20.11.2023.

Lo Studio rimane altresì a disposizione per ogni eventuali dubbi e/o chiarimenti circa l’individuazione del titolare effettivo.

 

Cordiali saluti.

Dott. Marco Folicaldi

 

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