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Da Lunedì a Venerdì
Circolare n° 21 del 11.10.2023
Valutazione per il passaggio al regime forfettario
Gentile cliente, con la presente desideriamo fornire una disamina sul regime forfettario in vista dell’approfondimento previsionale di fine anno, momento che comporta la necessità di alcune riflessioni per l’eventuale convenienza e opportunità di scegliere tale regime per la tenuta contabile della Vostra azienda, ed all’opportunità per chi già vi aderisce, di verificare l’eventuale opportunità di uscirne, aderendo al normale regime IRPEF.
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Premessa |
Il Regime forfetario è un regime fiscale agevolato, destinato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni. Ne sono escluse le società di persone ed i soggetti equiparati di cui all’art. 5 del TUIR.
Accedono al regime forfetario i contribuenti che nell’anno precedente hanno, contemporaneamente:
Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche uno solo dei requisiti di accesso oppure si verifica una delle cause di esclusione; se si superano i 100.000 euro di ricavi/compensi, non è più applicabile dallo stesso anno in cui la soglia viene superata; in tale circostanza, è dovuta l’Iva a partire dalle operazioni effettuate che determinano lo sforamento del tetto e il reddito dell’intero anno è determinato con le modalità ordinarie, con applicazione di IRPEF e relative addizionali.
Il regime forfetario non ha limiti di durata dunque può essere applicato fin quando vi siano le condizioni necessarie alla sua applicazione.
Chi non può aderire al regime forfettario |
Non possono accedere al regime forfetario:
Per accedere al regime forfetario, la partecipazione in società di persone, associazioni professionali, imprese familiari e aziende coniugali deve essere dismessa nell’anno precedente a quello in cui si intende applicare il regime (circolare Agenzia delle Entrate n.9/E/2019).
Per le partecipazioni in srl (trasparenti o non trasparenti) o in associazioni in partecipazione, la causa ostativa opera al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:
Si ricorda che il controllo di Srl è determinato in base ai criteri definiti dall’art. 2359 co. 1 e 2 c.c., configurabile rispetto a:
La riconducibilità diretta o indiretta dell’attività della Srl a quella individuale del contribuente sussiste se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:
Adempimenti e semplificazioni |
I contribuenti che applicano il regime forfetario:
Restano invece soggetti agli obblighi di:
I contribuenti in regime forfetario:
Tassazione del Regime forfettario |
Chi applica il regime forfetario determina il reddito imponibile applicando, all’ammontare dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti, il coefficiente di redditività previsto per l’attività esercitata (allegato n. 2 alla legge n. 145/2018).
Dal reddito determinato forfetariamente si deducono i contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi; l’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo.
Al reddito imponibile si applica un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap).
Nel caso di imprese familiari, l’imposta sostitutiva, applicata sul reddito al lordo dei compensi dovuti dal titolare al coniuge e ai suoi familiari, è dovuta dall’imprenditore.
L’imposta sostitutiva è ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività al ricorrere di determinati requisiti:
Conclusioni e verifica di convenienza del regime forfettario |
Alla luce di tutto quanto sopra, si potrebbe concludere che il regime forfettario può risultare favorevole per i contribuenti che ne rispettino le condizioni stante le semplificazioni che consente di ottenere.
Tuttavia, in linea generale si può affermare che risultano, quasi sempre, avvantaggiate le attività d’impresa o di lavoro autonomo per il cui svolgimento sono necessari un ammontare di costi inferiore alla percentuale di redditività riconosciuta dalla norma.
Non ci si può limitare indistintamente per tutti alla sola valutazione delle agevolazioni che lo caratterizzano, l’effettiva valutazione di convenienza non può prescindere dall’analisi approfondita del caso concreto e della situazione specifica del contribuente.
Bisogna infatti valutare l’opportunità dell’ingresso nel regime tenendo conto anche dei parametri che possono influenzare l’onere fiscale complessivo gravante sul contribuente, quali:
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse
Cordiali saluti
Dott. Marco Folicaldi
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