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Circolare n° 21 del 11.10.2023 Valutazione per il passaggio al regime forfettario

Circolare n° 21 del 11.10.2023 Valutazione per il passaggio al regime forfettario

Circolare n° 21 del 11.10.2023

Valutazione per il passaggio al regime forfettario

Gentile cliente, con la presente desideriamo fornire una disamina sul regime forfettario in vista dell’approfondimento previsionale di fine anno, momento che comporta la necessità di alcune riflessioni per l’eventuale convenienza e opportunità di scegliere tale regime per la tenuta contabile della Vostra azienda, ed all’opportunità per chi già vi aderisce, di verificare l’eventuale opportunità di uscirne, aderendo al normale regime IRPEF.

 

                                                                                                                                                        

Premessa

Il Regime forfetario è un regime fiscale agevolato, destinato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni. Ne sono escluse le società di persone ed i soggetti equiparati di cui all’art. 5 del TUIR.

Accedono al regime forfetario i contribuenti che nell’anno precedente hanno, contemporaneamente:

  • conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro (il precedente importo di 65.000 euro è stato così modificato dalla Legge di Bilancio 2023). Se si esercitano più attività, contraddistinte da codici Ateco differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate;
  • sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari.

Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche uno solo dei requisiti di accesso oppure si verifica una delle cause di esclusione; se si superano i 100.000 euro di ricavi/compensi, non è più applicabile dallo stesso anno in cui la soglia viene superata; in tale circostanza, è dovuta l’Iva a partire dalle operazioni effettuate che determinano lo sforamento del tetto e il reddito dell’intero anno è determinato con le modalità ordinarie, con applicazione di IRPEF e relative addizionali.

Il regime forfetario non ha limiti di durata dunque può essere applicato fin quando vi siano le condizioni necessarie alla sua applicazione.

Chi non può aderire al regime forfettario

Non possono accedere al regime forfetario:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato;
  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente;

 

Per accedere al regime forfetario, la partecipazione in società di persone, associazioni professionali, imprese familiari e aziende coniugali deve essere dismessa nell’anno precedente a quello in cui si intende applicare il regime (circolare Agenzia delle Entrate n.9/E/2019).

Per le partecipazioni in srl (trasparenti o non trasparenti) o in associazioni in partecipazione, la causa ostativa opera al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:

  • controllo diretto o indiretto della società;
  • esercizio da parte della società di attività direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal contribuente.

Si ricorda che il controllo di Srl è determinato in base ai criteri definiti dall’art. 2359 co. 1 e 2 c.c., configurabile rispetto a:

  • partecipazioni pari al 50% e al 49% del capitale della società;
  • partecipazioni di minoranza, se il socio in regime forfetario risulta l’unico o il principale fornitore della srl (controllo di fatto) sulla base di un confronto tra il fatturato del socio e la totalità degli acquisti della società.

La riconducibilità diretta o indiretta dell’attività della Srl a quella individuale del contribuente sussiste se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:

  • le due attività sono incluse in una medesima sezione ATECO, da valutarsi non in base ai dati formalmente dichiarati, ma considerando quelli attribuibili in base alle attività effettivamente esercitate;
  • la persona fisica che usufruisce del regime forfetario effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi tassati con imposta sostitutiva alla Srl, direttamente o indirettamente controllata, la quale, a sua volta, deduce dal reddito il relativo costo.
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro). Ai fini del computo del limite:
  • non vanno considerati gli emolumenti arretrati assoggettati a tassazione separata;
  • rilevano le somme percepite a titolo di premi di risultato assoggettate all’imposta sostitutiva del 10%.
Adempimenti e semplificazioni

I contribuenti che applicano il regime forfetario:

  • non addebitano l’Iva in fattura né detraggono l’imposta assolta sugli acquisti;
  • sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta e di presentazione della dichiarazione annuale;
  • non sono tenuti a registrare le fatture emesse, i corrispettivi e gli acquisti;

Restano invece soggetti agli obblighi di:

  • numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
  • certificazione dei corrispettivi;
  • integrazione delle fatture, per le operazioni di cui risultano debitori di imposta, con indicazione dell’aliquota e della relativa Iva, che deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto a detrazione.

I contribuenti in regime forfetario:

  • sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie;
  • sono esclusi dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale così detti ISA;
  • non devono operare le ritenute alla fonte, ad eccezione di quelle sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi ad essi assimilati. Tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, devono indicare il codice fiscale di chi ha percepito redditi per i quali non è stata operata la ritenuta e l’ammontare degli stessi;
  • non sono soggetti a ritenuta d’acconto in relazione ai ricavi o compensi percepiti. A tal fine, devono rilasciare un’apposita dichiarazione al sostituto per attestare che si tratta di reddito soggetto a imposta sostitutiva.
Tassazione del Regime forfettario

Chi applica il regime forfetario determina il reddito imponibile applicando, all’ammontare dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti, il coefficiente di redditività previsto per l’attività esercitata (allegato n. 2 alla legge n. 145/2018).

Dal reddito determinato forfetariamente si deducono i contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi; l’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo.

Al reddito imponibile si applica un’unica imposta, nella misura del 15%sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap).

Nel caso di imprese familiari, l’imposta sostitutiva, applicata sul reddito al lordo dei compensi dovuti dal titolare al coniuge e ai suoi familiari, è dovuta dall’imprenditore.

 L’imposta sostitutiva è ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività al ricorrere di determinati requisiti:

  • il contribuente non ha esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da intraprendere non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • se viene proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non supera il limite che consente l’accesso al regime.
Conclusioni e verifica di convenienza del regime forfettario

Alla luce di tutto quanto sopra, si potrebbe concludere che il regime forfettario può risultare favorevole per i contribuenti che ne rispettino le condizioni stante le semplificazioni che consente di ottenere.

Tuttavia, in linea generale si può affermare che risultano, quasi sempre, avvantaggiate le attività d’impresa o di lavoro autonomo per il cui svolgimento sono necessari un ammontare di costi inferiore alla percentuale di redditività riconosciuta dalla norma.

Non ci si può limitare indistintamente per tutti alla sola valutazione delle agevolazioni che lo caratterizzano, l’effettiva valutazione di convenienza non può prescindere dall’analisi approfondita del caso concreto e della situazione specifica del contribuente.

Bisogna infatti valutare l’opportunità dell’ingresso nel regime tenendo conto anche dei parametri che possono influenzare l’onere fiscale complessivo gravante sul contribuente, quali:

  • costi effettivamente sostenuti per l’attività;
  • coefficienti di redditività attribuito alla attività svolta;
  • oneri detraibili e deducibili ai fine irpef (spese detraibili per ristrutturazione, spese mediche, familiari a carico ecc.);
  • presenza di beni strumentali di elevato valore (rettifica della detrazione Iva);
  • elevato ammontare di Iva pagato ai fornitori (con l’adesione al Regime forfettario sarebbe persa).

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse

 

Cordiali saluti

Dott. Marco Folicaldi

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