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Circolare n° 19 del 28.07.2023 Crediti d’imposta energia, gas e carburante maturati nel 2022 sanabili con remissione in bonis

Circolare n° 19 del 28.07.2023 Crediti d’imposta energia, gas e carburante maturati nel 2022 sanabili con remissione in bonis

Circolare n° 19 del 28.07.2023

Crediti d’imposta energia, gas e carburante maturati nel 2022 sanabili con remissione in bonis

Premessa

Le disposizioni sui crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale (imprese energivore e non, gasivore e non) relative al terzo trimestre 2022, ai mesi di ottobre e novembre e dicembre 2022 prevedevano che i beneficiari dei crediti d’imposta dovessero inviare entro il 16.3.2023 all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, un’apposita comunicazione dell’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.

La comunicazione non doveva essere inviata qualora:

  • il beneficiario avesse già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24;
  • il beneficiario avesse già comunicato all’Agenzia delle Entrate la cessione del credito, considerando che lo stesso può essere ceduto solo per intero.

Tale comunicazione – se dovuta – doveva essere inviata entro lo scorso 16.3.2023.

Mancato invio della comunicazione e applicabilità della remissione in bonis

Nella risoluzione 19.6.2023 n. 27/E viene rilevato che la comunicazione dell’importo del credito maturato nell’esercizio 2022 non è stata inviata per mera dimenticanza, ma che ricorrono i presupposti che danno luogo al diritto a fruire del credito di imposta; inoltre, non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.

Si chiede quindi se sia possibile ricorrere all’istituto della remissione in bonis disciplinato dall’art. 2 della DL 16/2012.
Tanto premesso, l’Amministrazione finanziaria osserva come la comunicazione da inviare entro il 16.03.2023 non rappresenta un elemento costitutivo dei crediti richiamati. La sua omissione, infatti, non ne inficia l’esistenza, ma ne inibisce l’utilizzo in compensazione, qualora lo stesso non sia già avvenuto entro il 16.3.2023.

Si tratta, dunque, di un adempimento di natura “formale”.
Quanto precisato sulla natura della comunicazione, ad avviso dell’Agenzia, rende alla stessa applicabile la “remissione in bonis“, secondo cui la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa laddove il contribuente:
abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
versi contestualmente la sanzione di 250,00 euro.

Stante l’espressa previsione normativa, il ricorso a tale istituto è, peraltro, inibito in presenza di attività di controllo poste in essere prima del suo perfezionamento.

Modalità e termini di presentazione della comunicazione con remissioni in bonis
Ferme restando le suddette condizioni, considerando che i crediti in esame, in riferimento ai periodi oggetto di comunicazione (terzo e quarto trimestre 2022), sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro il 30.9.2023, la remissione in bonis, dovendo necessariamente precedere l’utilizzo del credito, non può essere effettuata oltre tale termine e comunque prima dell’utilizzo in compensazione del credito.

Da ultimo, in merito alle modalità con cui procedere all’invio della comunicazione oltre il termine del 16.3.2023, la risoluzione segnala che lo stesso potrà avvenire come in precedenza stante la riapertura del canale telematico dedicato, che sarà resa nota con apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse

Cordiali saluti

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