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Da Lunedì a Venerdì
Circolare n° 16 del 12.07.2023
Iscrizione al VIES indispensabile per il regime di non imponibilità
Soggetti obbligati all’iscrizione al VIES |
Dall’1.1.2020, l’iscrizione al VIES da parte dell’acquirente costituisce condizione sostanziale per l’applicazione del regime di non imponibilità IVA delle cessioni intracomunitarie.
Brevemente si rammenta che, sono tenuti all’iscrizione al VIES i soggetti passivi:
Sono altresì tenuti all’iscrizione al VIES:
Riassumendo, quindi, se il cessionario non ha comunicato al fornitore un numero di identificazione valido iscritto alla banca dati VIES al momento della cessione, l’operazione non può beneficiare del regime di non imponibilità ai fini IVA con la conseguenza che questa dovrà essere assoggettata ad IVA in Italia, con applicazione dell’aliquota IVA interna, da individuarsi in relazione alla tipologia di bene ceduto.
Risposta interpello n. 230 del 1marzo 2023 |
Con la risposta a interpello n. 230 dell’1.3.2023, l’Agenzia delle Entrate si è espressa sugli effetti derivanti dalla mancata iscrizione al VIES del cessionario Ue in una vendita di beni destinati in un altro Stato membro, ribadendo che l’assenza di un numero di identificazione valido iscritto al VIES da parte del cessionario determina l’applicazione dell’IVA in Italia da parte del cedente nazionale.
Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti
Dott. Marco Folicaldi
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