Dottore Commercialista > Revisore Contabile-Consulenza Tributaria-Societaria-Aziendale.

Corso XXVI Aprile, 123

Arluno - 20010 Milano

9:00-13.00 / 14:00-18:00

Da Lunedì a Venerdì

Circolare n.12 del 03.06.2021 – Conversione in Legge “decreto sostegni”

Circolare n.12 del 03.06.2021 – Conversione in Legge “decreto sostegni”

Con il DL 22.3.2021 n. 41 (c.d. decreto “Sostegni”), entrato in vigore il 23.3.2021, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, operatori economici, lavoratori   e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).

Di seguito si analizzano le principali novità apportate in sede di conversione in legge del decreto “Sostegni”.

Esclusioni dal     versamento della prima rata  IMU per l’anno 2021

Con l’art. 6-sexies del DL 41/2021 è stata prevista l’esenzione dal versamento della prima rata dell’IMU per l’anno 2021, il cui termine è fissato al 16.6.2021, per i possessori di immobili che  hanno i requisiti per ottenere il contributo a fondo perduto (riduzione non inferiore al 30% del fatturato medio mensile 2020 rispetto a quello 2019)  di cui all’art. 1 del DL 41/2021 sempreché in detti immobili venga anche esercitata la loro attività

Sanatoria dei versamenti IRAP – ulteriore proroga

L’art. 01 del DL 41/2021 proroga ulteriormente al 30.9.2021 il termine per avvalersi della regolarizzazione dei versamenti IRAP. La scadenza “originaria”, fissata al 30.11.2020, era infatti già stata differita al 30.4.2021.

La disposizione in esame contiene una sorta di sanatoria per il mancato pagamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020, nell’ipotesi in cui tali somme avrebbero invece dovuto essere corrisposte per il mancato rispetto dei limiti comunitari, consentendo di pagare l’imposta a suo tempo non versata senza applicazione di sanzioni, né interessi.

Pertanto, i contribuenti che, fino al 30.4.2021, non hanno ancora integrato i carenti versamenti (vuoi per difficoltà finanziarie legate all’emergenza sanitaria in atto, vuoi per incertezza sul calcolo dei massimali), avranno tempo fino al 30.9.2021 per provvedervi.

Canoni di     locazione non percepiti

L’art. 6-septies del DL 41/2021 anticipa l’entrata in vigore della nuova disciplina in materia di detassazione dei canoni di locazione di immobili abitativi non percepiti per morosità del conduttore, come prevista dall’art. 26 del TUIR, che  troverà, quindi, applicazione sui canoni non riscossi dall’1.1.2020, a prescindere dalla data di stipula del contratto.

In particolare, viene previsto che le disposizioni del novellato art. 26 del TUIR abbiano  effetto per “i canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili non percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2020”, indipendentemente dalla data di stipula del contratto

Va ricordato infatti che l’art. 26 co. 1 del, prevede una nuova disposizione relativamente alla tassazione dei canoni di locazione di immobili abitativi non percepiti.

In prima battuta, l’art. 26 del TUIR dispone che i redditi derivanti dai canoni di locazione sono soggetti ad IRPEF anche se non percepiti dal locatore (finché perduri in vita il contratto). Tuttavia, limitatamente ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, la medesima norma prevede una deroga, che consente di sottrarre dall’imposizione i canoni non percepiti a decorrere da un determinato evento.

Sul momento da cui decorre la “detassazione” dei canoni di locazione di immobili ad uso    abitativo non percepiti è intervenuta la riforma dell’art. 26 co. 1 del TUIR, operata dal DL 34/2019. In particolare:

  la “nuova” formulazione dell’art. 26 co. 1 del TUIR prevede, ora, che i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento.

È stata, quindi, anticipata la possibilità di detassare i canoni non percepiti, già dal momento della ingiunzione di pagamento o dell’intimazione di sfratto, senza dover attendere la conclusione del procedimento di sfratto.

La nuova formulazione dell’art. 26 del TUIR, che ha anticipato la detassazione dei canoni di locazione di immobili abitativi non riscossi:

   doveva originariamente avere effetto “per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020”, comportando, quindi, una differenziazione tra i contratti stipulati fino al 31.12.2019 o dall’1.1.2020;

 con la conversione del DL 41/2021, l’entrata in vigore della nuova formulazione dell’art. 26 del TUIR è stata anticipata, prevedendo che le nuove disposizioni “hanno effetto per i canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili non percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2020”.

In pratica, per effetto della conversione del decreto “Sostegni”, la nuova disposizione contenuta nell’art. 26 del TUIR – in base al quale i canoni non percepiti per morosità del conduttore non sono tassati in capo al locatore già dal momento  dell’intimazione di sfratto o dell’ingiunzione di pagamento – trova applicazione a tutti i canoni non percepiti dall’1.1.2020, a prescindere dalla data di stipula del contratto.

Effetti sui modelli   REDDITI PF 2021 o 730/2021

La norma ha effetti già sulla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020, poiché il locatore che non abbia percepito alcun canone di locazione nel 2020 per morosità del conduttore e, prima della data di presentazione del modello REDDITI PF 2021 o 730/2021, abbia effettuato l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto per morosità, potrà tassare come reddito fondiario la sola rendita catastale.

Contributo a fondo perduto    per le start up

L’art. 1-ter del DL 41/2021 convertito riconosce, per il 2021, un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa:

 che hanno attivato la partita IVA dall’1.1.2018 al 31.12.2018;

 la cui attività d’impresa è iniziata nel corso del 2019, in base alle risultanze del Registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio:

 che non hanno diritto al contributo di cui all’art. 1 del DL 41/2021.

Il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella misura massima di 1.000,00 euro.

Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze saranno definiti i criteri e le modalità di attuazione di tali disposizioni

Contributo a fondo perduto – impignorabilità

E’ previsto che il contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del DL 41/2021 per i    soggetti titolari di partita IVA non può essere pignorato.

Compensazione crediti  commerciali verso pubbliche amministrazioni con somme iscritte a ruolo – proroga per il 2021

Con l’art. 1 co. 17-bis del DL 41/2021 viene estesa anche all’anno 2021 la  possibilità, per le imprese e i lavoratori autonomi, di utilizzare in compensazione con     le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo o derivanti da atti esecutivi affidate agli Agenti della Riscossione entro il 31.10.2020, i crediti:

 maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione;

 relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali;

 non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, che sono stati oggetto di apposita certificazione da parte dell’Ente debitore

I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta saranno definiti con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

La nuova modalità di compensazione dei crediti commerciali e professionali può quindi essere esercitata:

a decorrere dal 22.5.2021 (data di entrata in vigore della L. 69/2021) e fino al 31.12.2021;

 in relazione a tributi erariali, regionali e locali, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, entrate spettanti all’Ente che ha rilasciato la certificazione, nonché per gli oneri accessori, gli aggi e le spese a favore dell’Agente della Riscossione, relativi ai carichi affidati entro il 31.10.2020;

 qualora la somma affidata all’Agente della Riscossione sia inferiore o pari al credito vantato;

su richiesta del creditore, che dovrà presentare all’Agente della Riscossione competente la certificazione del credito rilasciata dalla Pubblica Amministrazione debitrice.

Rivalutazione dei beni  d’impresa – estensione ai bilanci al  31.12.2021

L’art. 1-bis del DL 41/2021 dispone che la rivalutazione dei beni d’impresa di cui alla L. 104/2020, può essere eseguita anche nel bilancio successivo a quello in corso al 31.12.2020, vale a dire nel bilancio al 31.12.2021 per i soggetti “solari”, circoscrivendo però tale facoltà:

ai beni non rivalutati nel bilancio precedente;

ai soli fini civilistici, senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo e di riconoscimento degli effetti a fini fiscali

RICHIEDI INFORMAZIONI

    Privacy

    Acconsento al trattamento dei dati forniti per esclusivo utilizzo degli stessi e per nessun motivo cedibili a terzi, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03.|Leggi tutto|

    Share: