Dottore Commercialista > Revisore Contabile-Consulenza Tributaria-Societaria-Aziendale.

Corso XXVI Aprile, 123

Arluno - 20010 Milano

9:00-13.00 / 14:00-18:00

Da Lunedì a Venerdì

Circolare n° 20 del 06.09.2023 Comunicazione cessione tax credit energia

Circolare n° 20 del 06.09.2023 Comunicazione cessione tax credit energia

Circolare n° 20 del 06.09.2023

Comunicazione cessione tax credit energia

Lo Studio informa la Spettabile clientela che il prossimo 20 settembre scade il termine per presentare la comunicazione riguardante la cessione dei crediti d’imposta energia e gas, relativi al terzo e quarto trimestre 2022.

 

La comunicazione in oggetto si riferisce, in particolare, ai crediti d’imposta a favore dei seguenti soggetti:

  • Imprese “energivore”;
  • Imprese “gasivore”;
  • Imprese “non energivore”, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 KW, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022, e dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 KW, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel quarto trimestre 2022;
  • Imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale.

 

I crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24, entro il 30 settembre 2023; in alternativa, le imprese beneficiarie possono optare per la cessione dei crediti a soggetti terzi, alle seguenti condizioni:

  • Il credito è cedibile “solo per intero” dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti (compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari), senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati” (banche ed intermediari finanziari, società appartenenti ad un gruppo bancario e compagnie di assicurazione);
  • In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie necessitano del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito;
  • Il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario in compensazione tramite modello F24 (utilizzando i codici tributo da 7728 a 7745, in base allo specifico credito);
  • I cessionari sono tenuti ad accettare la cessione e comunicare l’opzione irrevocabile per l’utilizzo in compensazione preventivamente ed esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate (c.d. “Piattaforma cessione crediti”).

La comunicazione della cessione del credito deve essere inviata dal soggetto che appone il visto di conformità, attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate ed utilizzando il modello approvato con il provvedimento n. 237453 del 27.06.2023.

Si ricorda, infine, che – in relazione ai crediti relativi al primo e secondo trimestre 2023 – la comunicazione della cessione deve essere trasmessa entro il 18 dicembre 2023.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse

 

Cordiali saluti

Dott. Marco Folicaldi

 

RICHIEDI INFORMAZIONI

    Privacy

    Acconsento al trattamento dei dati forniti per esclusivo utilizzo degli stessi e per nessun motivo cedibili a terzi, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03.|Leggi tutto|

    Share: