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Circolare n°13 del 30.05.2023 – Fringe benefit incremento a 3.000 euro per i dipendenti con figli a carico

Circolare n°13 del 30.05.2023 – Fringe benefit incremento a 3.000 euro per i dipendenti con figli a carico

Premessa

L’art. 40 del DL 4.5.2023 n. 48 (c.d. DL “Lavoro”), pubblicato sulla G.U. 4.5.2023 n. 103, contiene una disposizione, denominata “Misure fiscali per il welfare aziendale”, che innalza per il 2023 la soglia di non imponibilità dei fringe benefit a 3.000,00 euro, ma solo per i lavoratori dipendenti con figli a carico.

Tassazione dei fringe benefit

A norma dell’art. 51 co. 1 del TUIR, il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (c.d. “principio di onnicomprensività”). I beni e servizi forniti al dipendente diversi dalle somme in denaro vengono individuati con il termine fringe benefit dalla prassi dell’Amministrazione finanziaria.

 

Il co. 3 (terzo periodo, prima parte) dell’art. 51 del TUIR stabilisce, tuttavia, che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore a 258,23 euro nel periodo d’imposta.

Tale soglia di non imponibilità era stata raddoppiata a 516,46 euro per il 2020 e per il 2021; per il 2022 era stata innalzata dapprima a 600,00 euro e poi a 3.000,00 euro, includendo anche le somme erogate o rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale

 

 

L’innalzamento della soglia previsto negli ultimi anni è sempre stato riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti, senza alcuna distinzione.

 

Innalzamento della soglia dei fringe benefit per il 2023

L’art. 40 co. 1 del DL 48/2023 prevede che, “limitatamente al periodo d’imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo” del TUIR “non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. I datori di lavoro provvedono all’attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti“.

 

 

Per il 2023, quindi, la disciplina dettata dall’art. 51 co. 3 del TUIR viene modificata per i soli lavoratori dipendenti con figli a carico come segue:

·         tra i fringe benefit concessi ai lavoratori sono incluse anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;

·         il limite massimo di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, viene innalzato da 258,23 euro a 3.000,00 euro.

 

Condizione dei figli fiscalmente a carico

La norma dispone che il suddetto incremento a 3.000,00 euro spetta ai lavoratori dipendenti con figli (compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati) che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 12 co. 2 del TUIR.

 

 

In base a tale disposizione, i figli sono considerati fiscalmente a carico:

·         se non superano i 24 anni di età e se hanno percepito nell’anno un reddito pari o inferiore a 4.000,00 euro;

·         se superano i 24 anni e se hanno percepito un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro.

 

Dichiarazione al datore di lavoro

L’applicazione della soglia di 3.000,00 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico non è automatica.

 

 

A norma del co. 3 dell’art. 40 del DL 48/2023, infatti, “il limite di cui al comma 1 si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli“.

 

Lavoratori dipendenti senza figli a carico

Il co. 2 dell’art. 40 del DL 48/2023 dispone inoltre che resta ferma l’applicazione dell’art. 51 co. 3 del TUIR in relazione ai beni ceduti e ai servizi prestati a favore dei lavoratori dipendenti per i quali non ricorrono le condizioni indicate nel comma 1.

 

 

Per i lavoratori dipendenti senza figli a carico resta, pertanto, ferma l’ordinaria soglia di 258,23 euro prevista dall’art. 51 co. 3 del TUIR, senza possibilità di includere le somme relative alle utenze domestiche.

 

Superamento della soglia

In entrambi i casi (dipendenti con o senza figli a carico), il superamento della specifica soglia comporterebbe la tassazione dell’intero importo e non solo dell’eccedenza.

 

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

 Cordiali saluti

 Dott. Marco Folicaldi

 

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