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Circolare n°8 del 23.03.2023 – Regolarizzazione delle violazioni formali

Circolare n°8 del 23.03.2023 – Regolarizzazione delle violazioni formali

Circolare n° 8 del 23.03.2023 – Regolarizzazione delle violazioni formali

La Legge di Bilancio 2023 ha riproposto, nell’ambito della cosiddetta “pace fiscale”, la possibilità di regolarizzare le violazioni, irregolarità, inosservanze di obblighi ed adempimenti di natura formale commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante il versamento di una sanzione in misura fissa per anno solare e la rimozione della violazione, irregolarità od omissione.

  • Violazioni oggetto di regolarizzazione

La “sanatoria” riguarda tutti i contribuenti, senza alcuna limitazione soggettiva, e le violazioni:

  • le cui sanzioni sono previste entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo;
  • costituite da inosservanze di formalità ed adempimenti in grado di ostacolare l’attività di controllo, anche solo in via potenziale.

Rientra nell’ambito operativo della regolarizzazione delle violazioni formali anche la tardiva emissione (mediante trasmissione allo SdI) delle fatture elettroniche e dei corrispettivi giornalieri telematici, laddove non abbia inciso sulla corretta determinazione e liquidazione dell’IVA.

Sulla scorta di quanto contenuto nella Circolare 2/E/2023 dell’Agenzia delle Entrate, si devono ritenere, altresì, regolarizzabili le seguenti fattispecie:

  1. la presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati (vale a dire, “dichiarazioni irregolari”), ovvero l’errata indicazione o l’incompletezza dei dati relativi al contribuente;
  2. l’omessa o l’irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE), se l’IVA risulta correttamente assolta;
  3. l’omessa, l’irregolare o l’incompleta presentazione dei modelli Intrastat;
  4. l’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, se la violazione non ha prodotto effetti sull’imposta complessivamente dovuta;
  5. l’omessa restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia delle Entrate o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere;
  6. l’omissione, l’incompletezza o l’inesattezza delle dichiarazioni d’inizio o variazione dell’attività, ovvero delle dichiarazioni di cui agli artt.35-ter e 74-quinquies del D.P.R. 633/1972;
  7. l’erronea compilazione delle dichiarazioni d’intento, di cui all’art.8, comma 1, lettera c), del D.P.R. 633/1972;
  8. l’anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi, in violazione del principio di competenza, se la violazione non ha inciso sull’imposta complessivamente dovuta nell’anno di riferimento;
  9. la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte dell’intermediario;
  10. l’irregolarità o le omissioni compiute dagli operatori finanziari;
  11. l’omessa o la tardiva comunicazione dei dati al Sistema Sanitario (“STS”);
  12. l’omessa comunicazione della proroga o la risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca;
  13. la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione dell’imposta;
  14. la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette IVA, se la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito;
  15. la detrazione dell’IVA erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta a causa di un errore di aliquota ed assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode;
  16. l’irregolare o l’omessa applicazione dell’inversione contabile (“reverse charge”), in assenza di frode, se l’IVA risulta, ancorché irregolarmente, assolta;
  17. l’omessa iscrizione al VIES;
  18. l’omesso esercizio di opzioni nella dichiarazione annuale, sempre che sia stato tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 442/1997 e sempre che non risulti applicabile l’istituto della remissione in bonis.
  • La regolarizzazione si perfeziona con:
  • il versamento di € 200,00 per ciascun anno solare in cui sono commesse le violazioni da sanare, in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2023 (oppure, in 2 rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024).

Nel mod.F24 è necessario indicare il codice tributo “TF44 – REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI – Articolo 1, commi da 166 a 173, 197/2022” e l’anno cui si riferisce la violazione;

  • la rimozione dell’irregolarità od omissione, al più tardi entro il 31 marzo 2024.
  • In relazione a tale secondo aspetto, va tenuto in considerazione che:
  • laddove il contribuente non provveda alla rimozione di tutte le violazioni formali relative all’anno (ovvero agli anni) oggetto di regolarizzazione a causa di un giustificato motivo, la correzione può essere effettuata entro il termine fissato dall’Ufficio, comunque non inferiore a 30 giorni dalla ricezione dell’invito;
  • la mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica il perfezionamento della regolarizzazione delle violazioni effettivamente rimosse;
  • la rimozione non va effettuata quando non sia possibile o necessaria (ad esempio, violazione del principio di competenza che non ha prodotto effetti sull’imposta dovuta, violazioni in materia di reverse charge, omessa presentazione delle LIPE, detrazione di IVA addebitata superiore a quella dovuta).
  • Violazioni escluse dalla regolarizzazione

Non rientrano nella sanatoria le violazioni, benché formali, relative a comparti impositivi diversi dalle imposte sui redditi ed IVA. Sono, inoltre, escluse le sanzioni meramente formali non sanzionabili, ai sensi degli artt.10 della Legge 212/2000 e 5-bis del D.Lgs.472/1997.

Dalla regolarizzazione sono escluse le violazioni contenute in atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni divenuti definitivi (per mancata impugnazione o per formazione del giudicato) al 1° gennaio 2023, le irregolarità commesse in merito al quadro RW e le violazioni oggetto di atti inerenti alla voluntary disclosure.

  • Annualità “sanabili”

La regolarizzazione interessa le annualità per le quali risultano ancora aperti i termini ordinari di accertamento che, nel caso di dichiarazione presentata, riguarda gli anni di imposta 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e fino al 31 ottobre 2022.

 

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Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti.

 

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