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circolare n°3 del 20.01.2023 -Legge di Bilancio 2023 – Pace fiscale

circolare n°3 del 20.01.2023 -Legge di Bilancio 2023 – Pace fiscale

La Legge di Bilancio 2023 (Legge 197/2022) prevede la c.d. “pace fiscale”, che consiste in una serie di istituti di definizione agevolata delle somme affidate all’Agente della riscossione ed in strumenti volti a ridurre il contenzioso tributario in tutti i gradi di giudizio.

Di seguito, si riepilogano i principali istituti previsti:

Definizione agevolata degli avvisi bonari  (Art.1, c. 153-159)

Gli avvisi bonari, emessi per irregolarità derivanti da controlli automatizzati relativi alle dichiarazioni per gli anni 2019, 2020 e 2021 (per i quali non siano ancora scaduti i termini di pagamento al 1° gennaio 2023 o non ancora notificati), possono essere definiti mediante il pagamento – entro trenta giorni dalla data di notifica – di sanzioni ridotte al 3% (anziché al 10%).

Le somme dovute (a titolo di imposte, contributi previdenziali ed interessi su avvisi bonari), per i quali è in corso un pagamento in forma rateale al 1° gennaio 2023, possono essere definite con una riduzione delle sanzioni al 3%.

 Sanatoria delle violazioni formali (Art.1, c. 166-173)

È possibile regolarizzare gli errori, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale (non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’Irap), commessi fino al 31 ottobre 2022, a condizione che non siano stati oggetto di contestazione e constatati in atti divenuti definitivi al 1° gennaio 2023.

Al fine di perfezionare la procedura, è necessario rimuovere le irregolarità o omissioni e procedere al versamento di € 200, per ciascuna annualità interessata dalle violazioni (in due rate di pari importo, con scadenza 31 marzo 2023 e 31 marzo 2024).

Ravvedimento oneroso speciale (Art.1, c. 174-178)

In relazioni ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate per l’anno 2021 e precedenti possono essere regolarizzate con il pagamento di 1/18 della sanzione minima oltre ad interessi (sempre che tali violazioni non siano già state oggetto di contestazione).

Tale “ravvedimento speciale” non si applica alle violazioni formali sopra citate (ed eventuali relativi omessi versamenti), nonché all’omessa o infedele compilazione del quadro RW.

Il versamento può essere effettuato anche in otto rate trimestrali di pari importo, a partire dal 31 marzo 2023.

Definizione agevolata degli atti di accertamento (Art.1, c. 179-185)

 Sono definibili mediante accertamento con adesione agevolata:

▪ i processi verbali di constatazione, notificati entro il 31 marzo 2023;

▪ gli inviti a comparire, notificati entro il 31 marzo 2023;

▪ gli avvisi di accertamento, rettifica, liquidazione, ancora impugnabili al 1° gennaio 2023.

Ai sensi di tale istituto, le imposte ed i relativi interessi sono dovuti nella misura concordata dall’Agenzia delle Entrate, mentre le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo.

Gli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione possono essere definiti anche per acquiescenza, con rinuncia al ricorso ed all’istanza di adesione, mediante il versamento di sanzioni ridotte a 1/18 entro sessanta giorni dalla data di notifica dell’atto.

Definizione agevolata delle liti tributarie pendenti (Art. 1, c. 186-205)

 Per le controversie pendenti (ovvero, per le quali almeno il ricorso introduttivo della causa sia stato notificato all’Agenzia delle Entrate entro il 1° gennaio 2023) è possibile ottenere (su domanda del contribuente che è stato ricorrente in primo grado) la definizione agevolata mediante il pagamento integrale delle imposte (senza sanzioni ed interessi), nelle seguenti percentuali:

90% per le controversie di primo grado, per le quali non è stata emessa ancora la sentenza;

▪ 40% qualora si sia svolto solo un grado di giudizio, con soccombenza dell’Agenzia delle Entrate;

▪ 15% nel secondo grado di giudizio, con soccombenza dell’Agenzia delle Entrate;

▪ 5% qualora si siano svolti più gradi di giudizio e l’Agenzia delle Entrate sia sempre rimasta soccombente.

Per ogni atto impugnato, devono essere presentati, entro il 30 giugno 2023, la domanda di definizione ed il pagamento (che può essere ripartito fino a 20 rate trimestrali).

Accordo conciliativo e transazione (Art. 1, c. 206-212)

 Entro il 30 giugno 2023, è possibile definire le controversie pendenti o transare le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate e che sono pendenti in Corte di Cassazione.

Stralcio automatico delle cartelle sotto € 1.000 (Art. 1, c. 222-230)

 Le cartelle sotto € 1.000 sono oggetto di annullamento automatico alla data del 31 marzo 2023.

Le cartelle incluse nel provvedimento sono quelle notificate tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2015 di importo residuo fino ad € 1.000, comprensivo di capitale ed interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

Rottamazione quater delle cartelle di pagamento (Art. 1, c. 231-252)

 Per le cartelle di pagamento affidate all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, è prevista una rottamazione che comporta lo stralcio degli interessi, degli aggi e delle sanzioni amministrative, fruibile anche dai contribuenti decaduti dalle precedenti rottamazioni per non averne pagato le rate.

La domanda va presentata entro il 30 aprile 2023, tramite un modello che sarà approvato dall’Agenzia delle Entrate.

L’agenzia della riscossione, entro il 30 giugno comunicherà ai debitori che hanno presentato la dichiarazione il totale delle somme dovute, nonché quello delle singole rate.

Il versamento di tutte le somme o della prima rata deve avvenire entro il 31 luglio 2023 (dilazionabile fino ad un massimo di 18 rate).

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