Arluno - 20010 Milano
Da Lunedì a Venerdì
E’ stata pubblicata sulla G.U.n.164 del 15.07.2022 la legge n.91/2022, di conversione, con modificazioni, del cd. Decreto Aiuti (D.L.n.50/2022), che riscrive, fra l’altro, la dilazione di pagamento, strumento che permette di sbarrare le porte alle procedure esecutive.
Premessa
L’art. 15-bis, della Legge n.91 del 15 luglio 2022, ha apportato significative modifiche alla dilazione di pagamento, innalzando a 120.000 euro (in luogo di 60.000 euro) la soglia per ottenere la rateizzazione con modalità semplificata, per ogni singola cartella, del pagamento delle somme iscritte a ruolo
L’obbligo di dimostrare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è quindi previsto nel solo caso in cui le somme iscritte a ruolo per le quali si richiede la rateazione siano di importo superiore a 120.000 euro. Inoltre il limite si computa per singola richiesta e non più considerando il debito complessivo iscritto a ruolo, né le somme già rateizzate.
Infine, in forza delle modifiche apportate, è stato innalzato il limite di rate non pagabili, per non decadere dal beneficio agevolativo: solo chi non paga otto rate (in luogo di cinque) anche non consecutive, decade dal beneficio.
La decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.
Vediamo, quindi, di analizzare compiutamente il dettato normativo di riferimento, rilevando, altresì, le indicazioni offerte da Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Dettato Normativo
Come abbiamo visto, al fine di consentire alle imprese, ai professionisti e agli altri contribuenti di fare fronte a esigenze di liquidità, anche temporanee, all’art.19 del DPR n.602/73, in materia di dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, sono state apportate una serie di modifiche, con cui, a partire dalle domande di dilazione presentate dal 16 luglio 2022, viene elevata da 60 a 120 mila euro la soglia di debito per la quale è possibile ottenere, in modo automatico e con una semplice domanda, una rateizzazione ordinaria fino a 72 rate (6 anni), senza la necessità di dover documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
Il provvedimento ha quindi previsto anche che la nuova soglia di debito (120 mila euro) per poter richiedere la dilazione fino a 72 rate senza allegare alcuna documentazione, sia riferita a ogni singola istanza di rateizzazione.
SINTESI DELLE NOVITA’ DEL 16 LUGLIO 2022
L’ISTANZA DI DILAZIONE
Al di là dei classici mezzi per opporsi alla cartella autotutela, impugnazione, sospensione, un modo per mettersi al riparo dalle azioni esecutive è data dall’istanza di rateizzazione, oggi ancora più conveniente per effetto delle modifiche da ultimo effettuate.
Come si legge sul sito dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, i cittadini, per importi fino a 120 mila euro, possono ottenere la rateizzazione:
Sarà necessario dichiarare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà senza aggiungere alcuna documentazione. In questo caso, si accede al piano ordinario che consente di pagare il debito fino a un massimo di 72 rate (6 anni) con rate costanti o crescenti in base alla preferenza espressa.
Per importi superiori a 120 mila euro i cittadini possono richiedere la rateizzazione presentando domanda tramite gli specifici indirizzi pec riportati nel modello.
Sarà necessario allegare la certificazione relativa all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare per attestare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.
Se la richiesta è accolta, si accede al piano ordinario che consente di pagare il debito fino a un massimo di 72 rate (6 anni) con rate costanti o crescenti in base alla preferenza espressa.
Per ottenere un piano straordinario, fino a 120 rate (10 anni), è necessario dimostrare di non poter pagare il debito secondo i criteri previsti per un piano ordinario. Si può presentare la domanda tramite gli specifici indirizzi pec riportati nel modello di rateizzazione, allegando la documentazione richiesta ai fini della concessione del piano straordinario.
Se la richiesta è accolta, si accede al piano straordinario che consente di pagare il debito con rate costanti.
Se è in essere un piano di rateizzazione, non decaduto, e la condizione economica peggiora, si può chiedere di allungare i tempi di pagamento delle rate.
La proroga, richiedibile una sola volta, può essere ordinaria, fino a un massimo di ulteriori 72 rate (6 anni) o straordinaria, fino a un massimo di 120 rate (10 anni).
Per la richiesta di proroga è necessario presentare una domanda motivata dichiarando che, successivamente alla concessione della rateizzazione, si è verificato un peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.
La rateizzazione decade in caso di:
Al verificarsi delle condizioni di decadenza, l’Agente della riscossione può riprendere le azioni di recupero normativamente consentite.
Le imprese e i professionisti, per gli importi fino a 120 mila euro, possono ottenere la rateizzazione:
Sarà necessario dichiarare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà senza aggiungere alcuna documentazione. In questo caso, si accede al piano ordinario che consente di pagare il debito fino a un massimo di 72 rate (6 anni) con rate costanti o crescenti in base alla preferenza espressa.
Per importi superiori a 120 mila euro si può richiedere la rateizzazione presentando una domanda, tramite gli specifici indirizzi pec riportati nel modello di rateizzazione, e allegando i documenti che attestino la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.
Se la richiesta è accolta, si accede al piano ordinario che consente di pagare il debito fino a un massimo di 72 rate (6 anni) con rate costanti o crescenti in base alla preferenza espressa.
Se non si è in grado di sostenere il pagamento del debito secondo un piano ordinario in 72 rate mensili, si può ottenere una rateizzazione fino a 120 rate di importo costante, presentando la domanda tramite gli specifici indirizzi pec riportati nel modello di rateizzazione, allegando la documentazione richiesta ai fini della concessione del piano straordinario.
È necessario possedere i requisiti indicati dal decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013 che stabilisce il numero di rate concedibili in base alla situazione economica.
Se le condizioni economiche dell’impresa o del professionista peggiorano e il piano di rateizzazione non è decaduto, si può chiedere di allungare i tempi di pagamento delle
rate. La proroga, richiedibile una sola volta, può essere ordinaria, fino a un massimo di ulteriori 72 rate (6 anni) o straordinaria, fino a un massimo di 120 rate (10 anni).
Per la richiesta di proroga è necessario presentare una domanda motivata allegando alcuni documenti che attestino il peggioramento delle condizioni di difficoltà economica.
La rateizzazione decade in caso di:
Al verificarsi delle condizioni di decadenza, l’Agente della riscossione può riprendere le azioni di recupero normativamente consentite.
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