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Circolare n°19 del 28.07.2022 – le novità del DL aiuti convertito

Circolare n°19 del 28.07.2022 – le novità del DL aiuti convertito

Con il DL n. 50 del 17.05.2022 il legislatore ha introdotto numerose novità di carattere fiscale nel nostro ordinamento, recentemente modificate ad opera della legge di conversione n. 91 del 15.07.2022.

Tra le novità introdotte ricordiamo l’incremento dei crediti per l’acquisto di energia elettrica e gas, dei crediti a favore di sale cinematografiche e settore audiovisivo, la possibilità per le banche di effettuare ulteriori cessioni dei crediti edilizi, l’estensione della disciplina sulla compensazione delle somme iscritte a ruolo con crediti commerciali, nonché l’incremento del limite di dilazione dei ruoli senza documentazione dello stato di difficoltà da 60.000 a 120.000.

Di seguito illustriamo le principali novità introdotte dal DL aiuti convertito in legge.

Le novità in materia fiscale
Credito d’imposta autotrasportatori  Viene confermato il credito fiscale per le imprese che esercitano attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, pari al 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre 2022 per l’acquisto di gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore ed utilizzati per l’esercizio delle predette attività.

Il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione e non concorre alla formazione del reddito e dell’IRAP.

Dilazione ruoli Per effetto delle nuove disposizioni introdotte:

  1. l’istante non deve dimostrare la temporanea difficoltà per ottenere la dilazione fino a 120.000 euro;
  2. la soglia di 120.000 euro viene determinata in relazione a ciascuna richiesta anziché alle somme iscritte a ruolo;
  3. la decadenza si verifica con il mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive;
  4. è possibile presentare dilazioni per carchi diversi rispetto a quelli in relazione al quale si è verificata la decadenza.
Credito sull’acquisto di energia e gas Vengono incrementati i crediti fiscali per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale come previsto della versione originaria del DL. Nel dettaglio:

1.    per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, il credito è pari al 25% delle spese sostenute nel secondo trimestre 2022;

2.    per le imprese a forte consumo di gas naturale, il credito è pari al 25% delle spese sostenute nel secondo trimestre 2022;

3.    per le imprese non energivore, il credito è pari al 15% delle spese sostenute nel secondo trimestre 2022.

Imprese a forte consumo gas Viene introdotta l’estensione del beneficio sul consumo di gas naturale al primo trimestre 2022. Il credito è pari al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2022.

Il credito può essere utilizzato in compensazione entro il prossimo 31.12.2022, non concorre alla formazione del reddito d’impresa e neppure alla base imponibile dell’IRAP. Il credito può inoltre essere ceduto per intero ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti vigilati.

IVA sul gas terzo trimestre 2022 L’aliquota del 5% si applica anche sulla somministrazione di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali per i mesi di luglio, agosto e settembre 2022.
Sostegno alle imprese danneggiate dal conflitto La legge di conversione conferma i contributi a fondo perduto previsti per far fronte alle ripercussioni economiche per le imprese nazionali derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina ed alle conseguenti contrazioni della domanda, interruzioni di contratti e progetti esistenti e dalla crisi delle catene di approvvigionamento.

I contributi spettano alle PMI diverse da quelle agricole che presentano i seguenti requisiti:

1.    hanno realizzato negli ultimi 2 anni operazioni di vendita di beni e servizi con l’Ucraina, la Federazione Russa e la Repubblica di Bielorussia pari ad almeno il 20% del fatturato aziendale totale;

2.    hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati almeno del 30% nel corso dell’ultimo trimestre rispetto al medesimo periodo del 2019;

3.    hanno subito nel corso del trimestre antecedente alla data di entrata in vigore del decreto un calo di fatturato pari ad almeno il 30% rispetto al medesimo periodo 2019.

Il contributo viene calcolato sulla differenza tra l’ammontare medio di ricavi relativo all’ultimo trimestre anteriore alla data di entrata in vigore del decreto e l’ammontare dei medesimi ricavi riferiti al trimestre corrispondente del 2019, determinata come segue:

1.    60% per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro;

2.    40% per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni.

Settore agricolo e produzione energia elettrica Confermando la versione originaria del DL 50/2022, al fine di aumentare la capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, è ammessa la concessione di aiuti in favore delle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale per la realizzazione di impianti di produzione, sulle coperture delle proprie strutture produttive, aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare.
Credito investimenti immateriali Viene incrementata l’aliquota dal 20 al 50% del beneficio sugli investimenti in beni immateriali 4.0 di cui all’allegato B della legge n. 232/2016 effettuati dal 01.01 fino al 31.12.2022.
Formazione 4.0 Il credito riconosciuto per la formazione viene incrementato al 70% per le piccole imprese, ed al 50% per le medie.

A fronte di tale aumento, vengono introdotte alcune condizionalità:

1.    le attività formative devono essere erogate dai soggetti individuati con apposito decreto del MISE;

2.    i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento di competenze sono certificati con le modalità stabilite da apposito decreto.

In assenza di tali condizioni i crediti d’imposta sono ridotti, rispettivamente, al 40% ed al 35%.

Superbonus – edifici unifamiliari e unità autonome Per gli interventi effettuati su unità immobiliari delle persone fisiche il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022 a condizione che alla data del 30.09.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

La proroga riguarda gli interventi effettuati su edifici unifamiliari, oppure su unità immobiliari indipendenti e autonome site in edifici plurifamiliari.

Opzioni per lo sconto sul corrispettivo o sulla cessione Viene modificata ulteriormente la disciplina della cessione del credito al fine di prevedere una quarta ed ultima cessione da parte delle banche nei confronti dei propri correntisti non consumatori o utenti, senza facoltà di ulteriore cessione.

Alla luce di tale modifica, quindi, il beneficiario potrà optare per una cessione del credito. Dopo tale cessione sono possibili due ulteriori cessioni a favore dei soli soggetti vigilati. Successivamente a tali cessioni, potrà ora essere effettuata una quarta cessione a favore dei correntisti non utenti o consumatori.

Compensazione crediti PA Viene esteso l’ambito di applicazione della disciplina a regime relativa alla compensazione delle somme iscritte a ruolo con crediti commerciali vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, con l’introduzione della compensazione di crediti relativi anche a prestazioni professionali, non solo a somministrazioni, forniture e appalti.

Tali disposizioni sono applicabili anche alle somme contenute nei carichi affidati all’agente della riscossione successivamente al 30.9.2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui si è richiesta la compensazione.

Ai fini dell’applicazione della norma, le certificazioni delle Pubbliche Amministrazioni che attestano che il credito sia certo, liquido ed esigibile, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l’apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito.

TARI In sede di conversione, viene introdotta la facoltà per i Comuni di prevedere, per il 2022, riduzioni della TARI (ex art. 1 co. 641 – 667 della L. 147/2013) e della tariffa corrispettiva (ex art. 1 co. 668 della L. 147/2013) utilizzando, per la copertura delle minori entrate, gli eventuali avanzi vincolati derivanti dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel biennio 2020-2021.

Le delibere riguardanti tali riduzioni possono essere approvate, in deroga ai termini ordinari previsti dalla normativa vigente, entro il 31.7.2022.

Indennità una tantum lavoratori dipendenti In sede di conversione non è stata modificata la previsione di un importo una tantum di 200 euro per il mese di luglio a favore dei lavoratori dipendenti. L’importo non costituisce reddito ai fini fiscali ed ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
Indennità per lavoratori autonomi e professionisti

Anche in questo caso, il legislatore non ha apportato modifiche in sede di conversione. Il beneficio viene riconosciuto a lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’INPS, nonché ai professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza.

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